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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 47 C.d.S. – Classificazione dei veicoli

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:

a) veicoli a braccia;

b) veicoli a trazione animale;

c) velocipedi;

d) slitte;

e) ciclomotori;

f) motoveicoli;

g) autoveicoli;

h) filoveicoli;

i) rimorchi;

l) macchine agricole;

m) macchine operatrici;

n) veicoli con caratteristiche atipiche.

2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali:

a)

categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;

categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;

categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;

categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);

categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;

b)

categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;

categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;

categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;

categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;

c)

categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;

categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;

categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;

categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;

d) – categoria O: rimorchi (compresi i semirimorch**i);

categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;

categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t;

categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t;

categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Il comma 1 elenca 14 categorie nazionali di veicoli: da quelli a braccia fino ai veicoli con caratteristiche atipiche.
  • Le categorie L (L1-L5) riguardano i veicoli a due o tre ruote, distinti per cilindrata e velocita massima.
  • La categoria M comprende i veicoli adibiti al trasporto di persone con almeno quattro ruote, suddivisi in M1, M2 e M3 in base a posti e massa.
  • La categoria N comprende i veicoli adibiti al trasporto di merci con almeno quattro ruote, suddivisi in N1, N2 e N3 in base alla massa.
  • La categoria O riguarda i rimorchi, classificati in O1, O2, O3 e O4 in base alla massa massima ammissibile.
  • La doppia classificazione risponde all'esigenza di armonizzare il diritto interno con le direttive UE in materia di omologazione.
  • Sono soggetti alla classificazione internazionale solo i veicoli a motore e i rimorchi di cui alle lettere e), f), g), h), i) e n) del comma 1.
  • La classificazione rileva ai fini della patente di guida, dell'immatricolazione, delle revisioni periodiche e delle norme di circolazione.

Art. 47 C.d.S. classifica i veicoli in 14 categorie nazionali e nelle categorie internazionali L, M, N, O per motoveicoli e rimorchi.

Ratio

L'articolo 47 del Codice della Strada introduce il sistema di classificazione dei veicoli che costituisce il fondamento della disciplina normativa della circolazione stradale. La ratio sottesa è quella di creare categorie univoche, basate su caratteristiche costruttive oggettive e misurabili, per applicare uniformemente le norme sulla sicurezza, le responsabilità civili e amministrative, e il regime fiscale del trasporto. La classificazione principale (veicoli a braccia, a trazione animale, velocipedi, ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, filoveicoli, rimorchi e macchine operatrici) consente al legislatore di modulare gli obblighi di sicurezza e il regime sanzionatorio in proporzione al rischio e alle capacità tecniche del mezzo.

Analisi

Il comma 1 stabilisce una tassonomia di primo livello, mentre il comma 2 introduce le categorie internazionali (L1-L7) per i veicoli a motore. Questa biforcazione risponde alla necessità di armonizzare il diritto interno con gli standard europei. La categoria L1 comprende i ciclomotori classici a due ruote con cilindrata non superiore a 50 cc e velocità massima di 50 km/h; la L3 riguarda i motocicli veri e propri (oltre 50 cc o 50 km/h); le categorie L4 e L5 riguardano i motocicli con carrozzetta laterale e i tricicli pesanti. La delimitazione tra le classi internazionali è rilevante perché determina l'obbligo di patente, i requisiti di sicurezza dei dispositivi di protezione, i contributi assicurativi, e in alcuni casi le limitazioni di circolazione (ad esempio, i 50enni non possono guidare moto oltre una certa potenza senza patente A2). La classificazione esclude anche le macchine agricole e le macchine operatrici, che sottostanno a un regime parzialmente derogatario poiché utilizzate prevalentemente in contesti non urbani.

Quando si applica

La classificazione dell'art. 47 si applica nel momento della registrazione del veicolo presso il Pubblico Registro Automobilistico, nel quale deve risultare la categoria di appartenenza. È determinante per verificare quale tipo di patente sia necessario, quali obblighi di manutenzione e revisione periodica sussistano, quale sistema di bollo auto debba essere pagato, e come calcolare la responsabilità civile e penale in caso di sinistro. Inoltre, è vincolante per la corretta applicazione delle norme sugli oggetti trasportabili, la massa massima autorizzata, la portata e la sagoma dei veicoli.

Connessioni

L'art. 47 si collega direttamente agli articoli 48-56 che descrivono singolarmente le categorie elencate. Ha rilevanza normativa anche con l'art. 71 (caratteristiche costruttive e funzionali), l'art. 80 (dispositivi di protezione e sicurezza attiva), gli articoli sulla revisione periodica e la registrazione. Sul piano fiscale si riferisce al regime del bollo auto (D.Lgs. 30/1992) e alla tassazione delle prestazioni assicurative (D.Lgs. 209/2005). In campo penale, la classificazione incide sulla punibilità di reati specifici come la guida senza patente o con patente scaduta.

Domande frequenti

Cos'è l'articolo 47 del Codice della Strada?

L'articolo 47 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) è la norma che classifica tutti i veicoli ammessi alla circolazione in Italia. Il comma 1 individua 14 categorie nazionali (da veicoli a braccia a veicoli atipici); il comma 2 introduce le categorie internazionali L, M, N e O per i veicoli a motore e i rimorchi, in linea con la normativa europea di omologazione.

Cosa prevede l'articolo 47 comma 2 del Codice della Strada?

Il comma 2 dell'art. 47 C.d.S. classifica i veicoli a motore e i rimorchi secondo le categorie internazionali: L1-L5 per i veicoli a due o tre ruote, M1-M3 per il trasporto persone, N1-N3 per il trasporto merci e O1-O4 per i rimorchi. I criteri distintivi sono la massa totale a pieno carico, il numero di posti e, per i veicoli leggeri, cilindrata e velocità massima.

Qual è la differenza tra le categorie M1, M2 e M3?

Tutti e tre appartengono alla categoria M (veicoli per trasporto persone con almeno 4 ruote). M1 indica le autovetture con massimo 8 posti oltre al conducente. M2 comprende veicoli con più di 8 posti e massa non superiore a 5 tonnellate (minibus). M3 riguarda veicoli con più di 8 posti e massa superiore a 5 tonnellate (autobus pesanti). La distinzione rileva per patente, revisioni e requisiti costruttivi di sicurezza.

Cosa cambia tra le categorie N1, N2 e N3 per i veicoli commerciali?

N1 ha massa massima fino a 3,5 t (furgoni leggeri, spesso patente B sufficiente); N2 va da 3,5 t a 12 t (richiede patente C); N3 supera le 12 t (camion pesanti, patente C con eventuali abilitazioni specifiche). Dalla categoria dipendono anche l'obbligo del tachigrafo, le norme sui tempi di guida (Reg. CE 561/2006) e i requisiti per l'autotrasporto professionale.

Dove si trova il regolamento di attuazione del Codice della Strada sull'art. 47?

Il Regolamento di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) disciplina agli articoli da 53 in poi le modalità applicative della classificazione prevista dall'art. 47 C.d.S., con riferimento a caratteristiche costruttive, targhe e immatricolazione. Per le categorie internazionali occorre inoltre consultare il Regolamento UE 2018/858 sull'omologazione dei veicoli a motore.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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