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Testo dell'articoloVigente
Art. 47 C.d.S. – Classificazione dei veicoli
Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)
1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:
a) veicoli a braccia;
b) veicoli a trazione animale;
c) velocipedi;
d) slitte;
e) ciclomotori;
f) motoveicoli;
g) autoveicoli;
h) filoveicoli;
i) rimorchi;
l) macchine agricole;
m) macchine operatrici;
n) veicoli con caratteristiche atipiche.
2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali:
a) – categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore non supera i 50 cc per i motori a combustione interna ad accensione comandata, la cui potenza del motore elettrico non supera i 4 kW e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h;
– categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore non supera i 50 cc per i motori a combustione interna ad accensione comandata o non supera i 500 cc per i motori a combustione interna ad accensione spontanea, la cui potenza del motore elettrico non supera i 4 kW, la cui massa in ordine di marcia non supera i 270 kg e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h;
– categoria L3e: veicoli a due ruote che non possono essere classificati come appartenenti alla categoria L1e ;
– categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, costituiti da veicoli di categoria L3e dotati di sidecar, con un numero massimo di quattro posti a sedere incluso il conducente e con un numero massimo di due posti per passeggeri nel sidecar;
– categoria L5e: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;
– categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
– categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
b) – categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;
– categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
– categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
– categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;
c) – categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;
– categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
– categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
– categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;
d) – categoria O : rimorchi (compresi i semirimorchi);
– categoria O 1 : rimorchi con massa massima non superiore a 0,75t;
– categoria O 2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t;
– categoria O 3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t;
– categoria O 4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t.
In sintesi
Indice dei contenuti
Art. 47 C.d.S. classifica i veicoli in 14 categorie nazionali e nelle categorie internazionali L, M, N, O per motoveicoli e rimorchi.
Ratio
L'articolo 47 del Codice della Strada introduce il sistema di classificazione dei veicoli che costituisce il fondamento della disciplina normativa della circolazione stradale. La ratio sottesa è quella di creare categorie univoche, basate su caratteristiche costruttive oggettive e misurabili, per applicare uniformemente le norme sulla sicurezza, le responsabilità civili e amministrative, e il regime fiscale del trasporto. La classificazione principale (veicoli a braccia, a trazione animale, velocipedi, ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, filoveicoli, rimorchi e macchine operatrici) consente al legislatore di modulare gli obblighi di sicurezza e il regime sanzionatorio in proporzione al rischio e alle capacità tecniche del mezzo.
Analisi
Il comma 1 stabilisce una tassonomia di primo livello, mentre il comma 2 introduce le categorie internazionali (L1-L7) per i veicoli a motore. Questa biforcazione risponde alla necessità di armonizzare il diritto interno con gli standard europei. La categoria L1 comprende i ciclomotori classici a due ruote con cilindrata non superiore a 50 cc e velocità massima di 50 km/h; la L3 riguarda i motocicli veri e propri (oltre 50 cc o 50 km/h); le categorie L4 e L5 riguardano i motocicli con carrozzetta laterale e i tricicli pesanti. La delimitazione tra le classi internazionali è rilevante perché determina l'obbligo di patente, i requisiti di sicurezza dei dispositivi di protezione, i contributi assicurativi, e in alcuni casi le limitazioni di circolazione (ad esempio, i 50enni non possono guidare moto oltre una certa potenza senza patente A2). La classificazione esclude anche le macchine agricole e le macchine operatrici, che sottostanno a un regime parzialmente derogatario poiché utilizzate prevalentemente in contesti non urbani.
Quando si applica
La classificazione dell'art. 47 si applica nel momento della registrazione del veicolo presso il Pubblico Registro Automobilistico, nel quale deve risultare la categoria di appartenenza. È determinante per verificare quale tipo di patente sia necessario, quali obblighi di manutenzione e revisione periodica sussistano, quale sistema di bollo auto debba essere pagato, e come calcolare la responsabilità civile e penale in caso di sinistro. Inoltre, è vincolante per la corretta applicazione delle norme sugli oggetti trasportabili, la massa massima autorizzata, la portata e la sagoma dei veicoli.
Connessioni
L'art. 47 si collega direttamente agli articoli 48-56 che descrivono singolarmente le categorie elencate. Ha rilevanza normativa anche con l'art. 71 (caratteristiche costruttive e funzionali), l'art. 80 (dispositivi di protezione e sicurezza attiva), gli articoli sulla revisione periodica e la registrazione. Sul piano fiscale si riferisce al regime del bollo auto (D.Lgs. 30/1992) e alla tassazione delle prestazioni assicurative (D.Lgs. 209/2005). In campo penale, la classificazione incide sulla punibilità di reati specifici come la guida senza patente o con patente scaduta.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero Infrastrutture e Trasporti
Casi pratici
Caso 1: Tizio e il monopattino elettrico ad alta potenza
Tizio acquista un monopattino elettrico con motore da 500 W e velocità massima di 45 km/h. Convinto che si tratti di un velocipede ai sensi dell'art. 47 co. 1 lett. c) C.d.S., circola sul marciapiede senza casco né targa. La Polizia Municipale contesta che il mezzo, superando i 250 W e i 25 km/h, non rientra nei velocipedi bensì nei ciclomotori (art. 47 co. 1 lett. e), con obbligo di patentino AM, targa, assicurazione RC e casco integrale. Tizio è sanzionato ai sensi degli artt. 97 e 170 C.d.S. e il monopattino è sottoposto a fermo amministrativo.
Caso 2: Caio e il furgone al limite tra N1 e N2
Caio esercita attività di traslochi con un veicolo omologato come N1 (massa ≤ 3,5 t). A seguito di un controllo su strada risulta sovraccarico con massa effettiva di 3.900 kg, che lo farebbe rientrare nella categoria N2 (3,5 t < massa ≤ 12 t). L'appartenenza alla categoria N2 implica obblighi aggiuntivi: tachigrafo digitale (Reg. UE 165/2014), patente C e, per l'esercizio professionale, Certificato di Competenza Professionale. Caio è sanzionato per eccesso di massa (art. 167 C.d.S.) e per guida senza titolo abilitativo adeguato (art. 116 C.d.S.).
Caso 3: Sempronio e il rimorchio fuori categoria
Sempronio, titolare di patente B, intende trainare con la propria autovettura (M1) un rimorchio per trasporto cavalli con massa totale di 4 t. Il rimorchio ricade nella categoria O3 (3,5 t < massa ≤ 10 t) ai sensi dell'art. 47 co. 2 lett. d) C.d.S. La patente B consente il traino di rimorchi fino alla categoria O2 (massa ≤ 3,5 t) nei limiti della massa complessiva del convoglio (art. 116 co. 3 C.d.S. e Dir. 2006/126/CE). Sempronio necessita della patente BE. Procedendo ugualmente, è fermato e sanzionato per guida senza patente idonea; il rimorchio è sottoposto a fermo ai sensi dell'art. 216 C.d.S.
Domande frequenti
Cos'è l'articolo 47 del Codice della Strada?
L'articolo 47 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) è la norma che classifica tutti i veicoli ammessi alla circolazione in Italia. Il comma 1 individua 14 categorie nazionali (da veicoli a braccia a veicoli atipici); il comma 2 introduce le categorie internazionali L, M, N e O per i veicoli a motore e i rimorchi, in linea con la normativa europea di omologazione.
Cosa prevede l'articolo 47 comma 2 del Codice della Strada?
Il comma 2 dell'art. 47 C.d.S. classifica i veicoli a motore e i rimorchi secondo le categorie internazionali: L1-L5 per i veicoli a due o tre ruote, M1-M3 per il trasporto persone, N1-N3 per il trasporto merci e O1-O4 per i rimorchi. I criteri distintivi sono la massa totale a pieno carico, il numero di posti e, per i veicoli leggeri, cilindrata e velocità massima.
Qual è la differenza tra le categorie M1, M2 e M3?
Tutti e tre appartengono alla categoria M (veicoli per trasporto persone con almeno 4 ruote). M1 indica le autovetture con massimo 8 posti oltre al conducente. M2 comprende veicoli con più di 8 posti e massa non superiore a 5 tonnellate (minibus). M3 riguarda veicoli con più di 8 posti e massa superiore a 5 tonnellate (autobus pesanti). La distinzione rileva per patente, revisioni e requisiti costruttivi di sicurezza.
Cosa cambia tra le categorie N1, N2 e N3 per i veicoli commerciali?
N1 ha massa massima fino a 3,5 t (furgoni leggeri, spesso patente B sufficiente); N2 va da 3,5 t a 12 t (richiede patente C); N3 supera le 12 t (camion pesanti, patente C con eventuali abilitazioni specifiche). Dalla categoria dipendono anche l'obbligo del tachigrafo, le norme sui tempi di guida (Reg. CE 561/2006) e i requisiti per l'autotrasporto professionale.
Dove si trova il regolamento di attuazione del Codice della Strada sull'art. 47?
Il Regolamento di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) disciplina agli articoli da 53 in poi le modalità applicative della classificazione prevista dall'art. 47 C.d.S., con riferimento a caratteristiche costruttive, targhe e immatricolazione. Per le categorie internazionali occorre inoltre consultare il Regolamento UE 2018/858 sull'omologazione dei veicoli a motore.
Fonti consultate: 1 fonte verificate