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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L’art. 129 C.d.S. regola la sospensione della patente come sanzione accessoria per violazione delle norme di comportamento del titolo V, con competenza del prefetto o, per i requisiti psicofisici, del Dipartimento per i trasporti terrestri.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 129 C.d.S. – Sospensione della patente di guida

Testo vigente — D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)

1. La patente di guida è sospesa, per la durata stabilita nel provvedimento di interdizione alla guida adottato quale sanzione amministrativa accessoria, quando il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme indicato.

2. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N. 360.

2. La patente di guida è sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione disposta ai sensi dell'art. 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all'art. 119. In tal caso la patente è sospesa fintanto che l'interessato non produca la certificazione della Commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici. PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 19 APRILE 1994, N. 575.

3. Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di guida è sospesa dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nei restanti casi la patente di guida è sospesa dal prefetto del luogo di residenza del titolare. Dei provvedimenti adottati, il prefetto dà immediata comunicazione ai competenti uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi informativi del Dipartimento per i trasporti terrestri e della Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno.

4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 è atto definitivo.

In sintesi

  • La patente di guida è sospesa per la durata stabilita nel provvedimento di interdizione alla guida adottato come sanzione amministrativa accessoria, quando il titolare viola una delle norme di comportamento del titolo V.
  • La durata della sospensione è quella indicata da ciascuna delle norme di comportamento violate.
  • Nei casi legati alla perdita dei requisiti psicofisici (accertamento ex artt. 128 e 119) la competenza è degli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri; negli altri casi provvede il prefetto del luogo di residenza.
  • Il prefetto comunica immediatamente i provvedimenti adottati ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri tramite il collegamento informatico integrato.

Sospensione della patente. L’articolo disciplina la sospensione della patente quale sanzione amministrativa accessoria conseguente alla violazione delle norme di comportamento del titolo V del Codice, per la durata che ciascuna di tali norme prevede.

La sospensione incide temporaneamente sull’abilitazione alla guida: a differenza della revoca (art. 130), non estingue il titolo ma ne sospende l’efficacia per il periodo stabilito. La competenza varia a seconda della causa: gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri intervengono nei casi collegati alla perdita o alla revisione dei requisiti psicofisici (artt. 128 e 119), mentre negli altri casi provvede il prefetto del luogo di residenza del titolare.

Va tenuta distinta la sospensione di cui all’art. 129 da quella cautelare disposta in via provvisoria ai sensi dell’art. 223 in presenza di reati, e dal procedimento applicativo delle sanzioni accessorie conseguenti a condanna penale regolato dall’art. 224. La comunicazione informatica tra prefettura e Dipartimento assicura l’aggiornamento dell’anagrafe degli abilitati alla guida.

Casi pratici

Caso 1: Sospensione conseguente a una norma di comportamento

Un conducente viola una norma di comportamento del titolo V cui la legge ricollega la sanzione accessoria della sospensione: il prefetto del luogo di residenza adotta il provvedimento per la durata prevista da quella norma e ne dà comunicazione informatica al Dipartimento per i trasporti terrestri.

Domande frequenti

Quando viene sospesa la patente ai sensi dell’art. 129?

Quando il titolare incorre nella violazione di una norma di comportamento del titolo V cui consegue la sanzione accessoria della sospensione, per la durata indicata da quella norma.

Chi dispone la sospensione della patente?

Il prefetto del luogo di residenza nella generalità dei casi; gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri nei casi connessi alla perdita o revisione dei requisiti psicofisici (artt. 128 e 119).

Che differenza c’è tra sospensione e revoca della patente?

La sospensione (art. 129) sospende temporaneamente l’efficacia della patente; la revoca (art. 130) fa venire meno il titolo, che deve essere riconseguito ex novo.

Quanto dura la sospensione?

La durata è quella stabilita dalla norma di comportamento violata, indicata nel provvedimento di interdizione alla guida.

Ultimo aggiornamento redazionale: Testo vige
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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