Testo dell'articoloVigente
Art. 129 C.d.S. – Sospensione della patente di guida
Testo vigente — D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)
1. La patente di guida è sospesa, per la durata stabilita nel provvedimento di interdizione alla guida adottato quale sanzione amministrativa accessoria, quando il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme indicato.
2. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N. 360.
2. La patente di guida è sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione disposta ai sensi dell'art. 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all'art. 119. In tal caso la patente è sospesa fintanto che l'interessato non produca la certificazione della Commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici. PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 19 APRILE 1994, N. 575.
3. Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di guida è sospesa dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nei restanti casi la patente di guida è sospesa dal prefetto del luogo di residenza del titolare. Dei provvedimenti adottati, il prefetto dà immediata comunicazione ai competenti uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi informativi del Dipartimento per i trasporti terrestri e della Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno.
4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 è atto definitivo.
Stesso numero, altri codici
- Art. 129 Cod. Amb. — accessi ed ispezioni
- Art. 129 D.Lgs. 209/2005 — Soggetti esclusi dall'assicurazione
- Art. 129 D.Lgs. 42/2004 — Provvedimenti legislativi particolari
- Art. 129 Codice Civile: Diritti dei coniugi in buona fede
- Articolo 129 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 129 Codice del Consumo: Conformità al contratto
In sintesi
Sospensione della patente. L’articolo disciplina la sospensione della patente quale sanzione amministrativa accessoria conseguente alla violazione delle norme di comportamento del titolo V del Codice, per la durata che ciascuna di tali norme prevede.
La sospensione incide temporaneamente sull’abilitazione alla guida: a differenza della revoca (art. 130), non estingue il titolo ma ne sospende l’efficacia per il periodo stabilito. La competenza varia a seconda della causa: gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri intervengono nei casi collegati alla perdita o alla revisione dei requisiti psicofisici (artt. 128 e 119), mentre negli altri casi provvede il prefetto del luogo di residenza del titolare.
Va tenuta distinta la sospensione di cui all’art. 129 da quella cautelare disposta in via provvisoria ai sensi dell’art. 223 in presenza di reati, e dal procedimento applicativo delle sanzioni accessorie conseguenti a condanna penale regolato dall’art. 224. La comunicazione informatica tra prefettura e Dipartimento assicura l’aggiornamento dell’anagrafe degli abilitati alla guida.
Casi pratici
Caso 1: Sospensione conseguente a una norma di comportamento
Un conducente viola una norma di comportamento del titolo V cui la legge ricollega la sanzione accessoria della sospensione: il prefetto del luogo di residenza adotta il provvedimento per la durata prevista da quella norma e ne dà comunicazione informatica al Dipartimento per i trasporti terrestri.
Domande frequenti
Quando viene sospesa la patente ai sensi dell’art. 129?
Quando il titolare incorre nella violazione di una norma di comportamento del titolo V cui consegue la sanzione accessoria della sospensione, per la durata indicata da quella norma.
Chi dispone la sospensione della patente?
Il prefetto del luogo di residenza nella generalità dei casi; gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri nei casi connessi alla perdita o revisione dei requisiti psicofisici (artt. 128 e 119).
Che differenza c’è tra sospensione e revoca della patente?
La sospensione (art. 129) sospende temporaneamente l’efficacia della patente; la revoca (art. 130) fa venire meno il titolo, che deve essere riconseguito ex novo.
Quanto dura la sospensione?
La durata è quella stabilita dalla norma di comportamento violata, indicata nel provvedimento di interdizione alla guida.
Fonti consultate: 1 fonte verificate