Testo dell'articoloVigente
Art. 224 C.d.S. – Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente
Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)
1. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa, il prefetto, se è previsto dal presente codice che da esso consegua la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, adotta il relativo provvedimento per la durata stabilita dall'autorità giudiziaria e ne dà comunicazione al competente ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri.
2. Quando la sanzione amministrativa accessoria è costituita dalla revoca della patente, il prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza o del decreto di condanna irrevocabile, adotta il relativo provvedimento di revoca comunicandolo all'interessato e all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri.
3. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili.
L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
4. Salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione della patente all'intestatario. L'ordinanza di estinzione è comunicata all'interessato e all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. Essa è iscritta nella patente.
In sintesi
Procedimento prefettizio. L’articolo regola il raccordo tra il processo penale e l’applicazione, da parte del prefetto, delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente che la legge ricollega a determinati reati.
Il presupposto è l’irrevocabilità della pronuncia penale, anche con pena condizionalmente sospesa. Per la sospensione il prefetto adotta il provvedimento nella durata fissata dall’autorità giudiziaria; per la revoca dispone di un termine di quindici giorni dalla comunicazione della sentenza o del decreto irrevocabile, dandone comunicazione all’interessato e all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri.
L’articolo disciplina anche gli effetti delle vicende estintive: la morte dell’imputato estingue la sanzione accessoria; le altre cause di estinzione del reato impongono al prefetto un accertamento sulle condizioni di legge, con applicazione degli artt. 218 e 219 nelle parti compatibili. Resta fermo che la sola estinzione della pena, intervenuta dopo la condanna irrevocabile, non travolge la sanzione accessoria già radicata.
Casi pratici
Caso 1: Revoca della patente dopo condanna irrevocabile
A seguito di una sentenza di condanna divenuta irrevocabile per un reato cui il codice ricollega la revoca della patente, il prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza, adotta il provvedimento di revoca e lo comunica all’interessato e all’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.
Domande frequenti
Chi applica la sospensione o la revoca della patente dopo una condanna penale?
Il prefetto, una volta divenuta irrevocabile la sentenza o il decreto penale di condanna, quando il codice ricollega al reato la relativa sanzione amministrativa accessoria.
Entro quanto tempo il prefetto dispone la revoca?
Entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza o del decreto di condanna irrevocabile, con comunicazione all’interessato e al Dipartimento per i trasporti terrestri.
Cosa accade se il reato si estingue?
La morte dell’imputato estingue la sanzione accessoria; per altre cause di estinzione il prefetto accerta la sussistenza delle condizioni di legge e procede ai sensi degli artt. 218 e 219, nelle parti compatibili.
L’estinzione della pena cancella la sospensione o la revoca?
No. L’estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull’applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
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