Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 98 C.d.S. – Circolazione di prova

Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)

1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 24 NOVEMBRE 2001, N. 474.

2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 24 NOVEMBRE 2001, N. 474.

3. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344. La stessa sanzione si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega.

4. Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di tre, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da € 173 a € 694; ne consegue in quest'ultimo caso la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

4-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 2008, N. 162, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2008, N. 201.

In sintesi

  • L'art. 98 C.d.S. disciplina l'apparato sanzionatorio della circolazione di prova, regime che consente di far circolare veicoli non immatricolati con apposita autorizzazione e targa di prova.
  • I commi 1 e 2 sono stati abrogati dal D.P.R. 474/2001, che ha riformato la materia trasferendola in fonte regolamentare.
  • Il comma 3 sanziona in via amministrativa l'uso del veicolo per scopi diversi da quelli consentiti o la circolazione senza il titolare dell'autorizzazione o un suo delegato a bordo.
  • Il comma 4 prevede una sanzione aggravata e la confisca del veicolo in caso di reiterazione oltre tre violazioni.
  • La ratio e' bilanciare l'esigenza pratica della prova dei veicoli con il controllo sulla circolazione e la sicurezza stradale.
Indice dei contenuti

L'art. 98 del Codice della Strada governa la cosiddetta circolazione di prova, un regime speciale che consente la circolazione su strada di veicoli non ancora immatricolati o privi della carta di circolazione, per finalita' tecniche, commerciali o di trasferimento. Si pensi alle esigenze delle case costruttrici, dei concessionari, delle officine, di chi deve effettuare prove tecniche, dimostrazioni o spostamenti del veicolo non ancora targato in via definitiva. La targa di prova consente questa circolazione in deroga al principio generale per cui un veicolo, per circolare, deve essere immatricolato e munito di carta di circolazione. La norma in commento, oggi, ha contenuto essenzialmente sanzionatorio, dopo che la disciplina sostanziale e' stata in larga parte trasferita alla fonte regolamentare.

L'evoluzione normativa: l'abrogazione dei commi 1 e 2

Il testo vigente reca espressamente l'indicazione che i commi 1 e 2 sono stati abrogati dal D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474. Questi commi contenevano la disciplina sostanziale dell'autorizzazione alla circolazione di prova e delle relative condizioni. La loro abrogazione si inserisce in una scelta di delegificazione: il legislatore ha preferito affidare a un regolamento i requisiti, le modalita' di rilascio e i limiti dell'autorizzazione, mantenendo nel codice il nucleo sanzionatorio. così, oggi, per individuare chi può ottenere la targa di prova e a quali condizioni occorre guardare alla disciplina regolamentare, mentre l'art. 98 resta il presidio repressivo degli abusi.

La fattispecie del comma 3: uso diverso e assenza del titolare

Il comma 3 individua due condotte sanzionate. La prima e' l'utilizzo del veicolo in circolazione di prova per uno scopo diverso da quello consentito: la targa di prova abilita a una circolazione funzionale alle finalita' tecniche e commerciali tipiche, non a un uso ordinario del mezzo come se fosse immatricolato. La seconda e' la circolazione senza che sul veicolo sia presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega: la presenza del soggetto autorizzato e' una garanzia di controllo sull'effettiva riconducibilita' della circolazione alle finalita' di prova. Entrambe le condotte sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura indicata dalla norma.

La reiterazione e la confisca: il comma 4

Il comma 4 introduce un meccanismo di aggravamento legato alla reiterazione. Quando le violazioni del comma 3 superano il numero di tre, la sanzione pecuniaria si eleva e, soprattutto, si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI del codice. La confisca e' una misura particolarmente incisiva, perché priva definitivamente il responsabile del bene. La scelta legislativa di prevederla per i casi di reiterazione esprime la volonta' di reprimere con fermezza l'abuso sistematico del regime di prova, che potrebbe altrimenti diventare uno strumento per eludere gli obblighi di immatricolazione.

Il comma 4-bis abrogato

Il testo segnala anche l'abrogazione del comma 4-bis, disposta dal D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201. Si tratta di un ulteriore intervento di razionalizzazione del quadro sanzionatorio. La presenza di queste stratificazioni normative impone all'interprete prudenza: occorre sempre verificare su fonte ufficiale aggiornata il testo vigente, perché la materia e' stata oggetto di plurimi interventi sia legislativi sia regolamentari.

La ratio dell'istituto

La circolazione di prova risponde a un'esigenza pratica evidente: consentire la movimentazione e la verifica di veicoli che non hanno ancora completato l'iter di immatricolazione. Senza un simile regime, attività del tutto legittime, come le prove tecniche o il trasferimento di un mezzo dal costruttore al concessionario, sarebbero impossibili o richiederebbero adempimenti sproporzionati. Al tempo stesso, la deroga al regime ordinario crea un rischio di abuso, che potrebbe tradursi nell'uso prolungato e ingiustificato di veicoli sottratti ai controlli propri dei mezzi immatricolati. L'apparato sanzionatorio dell'art. 98 serve proprio a contenere questo rischio, presidiando il corretto uso della targa di prova.

Inquadramento sistematico e tutele

Le sanzioni dell'art. 98 hanno natura amministrativa e seguono il regime generale degli illeciti del codice della strada: contestazione, verbalizzazione, possibilita' di pagamento in misura ridotta ove ammesso, ricorso al Prefetto o opposizione davanti al giudice di pace. La confisca, in quanto sanzione accessoria di particolare gravita', richiede il rispetto delle garanzie procedimentali previste dal titolo VI e, in caso di contestazione, e' sindacabile nelle sedi di tutela. La materia, per la sua tecnicita' e per la stratificazione delle fonti, va sempre verificata alla luce del testo regolamentare attuativo e degli aggiornamenti normativi più recenti.

I limiti della targa di prova

La targa di prova non e' un titolo equivalente all'immatricolazione, ma un'abilitazione circoscritta. Essa consente la circolazione solo nei limiti delle finalita' per le quali e' rilasciata e impone il rispetto di una serie di cautele: la presenza del soggetto autorizzato o del suo delegato, l'impiego del veicolo per gli scopi tecnici e commerciali tipici, l'osservanza delle condizioni stabilite dalla disciplina regolamentare. L'abuso si verifica quando la targa viene utilizzata per surrogare stabilmente l'immatricolazione, facendo circolare il veicolo come se fosse un mezzo ordinario. E' proprio per arginare questa deriva che il legislatore ha mantenuto nell'art. 98 un apparato sanzionatorio articolato, che colpisce sia la condotta isolata sia la sua reiterazione.

Il rapporto tra delegificazione e certezza del diritto

La vicenda dell'art. 98, con i suoi commi abrogati e il rinvio alla fonte regolamentare, illustra un fenomeno tipico del diritto della circolazione stradale: la convivenza tra una cornice legislativa, che fissa il nucleo sanzionatorio, e una disciplina di dettaglio affidata a regolamenti, più agevolmente aggiornabili. Questo assetto risponde all'esigenza di flessibilita' di una materia tecnica e in continua evoluzione, ma richiede all'interprete una particolare attenzione nel coordinare i diversi livelli normativi. Per individuare la disciplina applicabile non basta leggere il codice: occorre integrare il dato legislativo con quello regolamentare vigente, verificando su fonti ufficiali aggiornate l'effettivo contenuto degli obblighi e dei divieti, anche perché la misura delle sanzioni pecuniarie e' soggetta a periodici aggiornamenti.

Domande frequenti

Che cos'e' la circolazione di prova?

E' un regime speciale che consente di far circolare su strada veicoli non immatricolati, con apposita autorizzazione e targa di prova, per finalita' tecniche, commerciali o di trasferimento, in deroga all'obbligo ordinario di immatricolazione e carta di circolazione.

Perche' i commi 1 e 2 dell'art. 98 sono abrogati?

Sono stati abrogati dal D.P.R. 474/2001, nell'ambito di una scelta di delegificazione: la disciplina sostanziale dell'autorizzazione e' stata trasferita alla fonte regolamentare, mentre nel codice e' rimasto il nucleo sanzionatorio.

Quali condotte sanziona il comma 3?

L'uso del veicolo in prova per scopi diversi da quelli consentiti e la circolazione senza che a bordo sia presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di delega. Entrambe sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria.

Quando scatta la confisca del veicolo?

Quando le violazioni del comma 3 superano il numero di tre: in tal caso la sanzione pecuniaria si aggrava e si applica la sanzione accessoria della confisca, secondo le norme del titolo VI del codice.

Le sanzioni dell'art. 98 sono contestabili?

Si. Hanno natura amministrativa e seguono il regime generale del codice della strada, con possibilita' di ricorso al Prefetto o di opposizione davanti al giudice di pace; la confisca, in quanto misura grave, e' sindacabile nelle sedi di tutela.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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