Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 110 C.d.S. – Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica alla circolazione delle macchine agricole

Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)

1. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 1) e punto 2), e lettera b), punto 2, esclusi i rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento, per circolare su strada sono soggette all'immatricolazione ed al rilascio della carta di circolazione. Quelle invece indicate nello stesso comma 2, lettera a), punto 3), e lettera b), punto 1), con le esclusioni previste all'art. 107, comma 1, ed i rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento per circolare su strada sono soggette al rilascio di un certificato di idoneità tecnica alla circolazione.

2. La carta di circolazione ovvero il certificato di idoneità tecnica alla circolazione sono rilasciati dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio; il medesimo ufficio provvede alla immatricolazione delle macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 1) e punto 2), e lettera b), punto 2), ad esclusione dei rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento, a nome di colui che dichiari di essere titolare di impresa agricola o forestale ovvero di impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole, nonché a nome di enti e consorzi pubblici e commercianti di macchine agricole e, limitatamente alle macchine agricole indicate dall'articolo 57, comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), aventi massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 6 t, e ai rimorchi agricoli di cui all'articolo 57, comma 2, lettera b), numero 2), aventi massa complessiva non superiore a 6 t, a nome di colui che si dichiara proprietario.

2-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo delle reti di imprese di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e all'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, alle reti costituite da imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile, finalizzate anche all'acquisto di macchine agricole, è consentita l'immatricolazione ai sensi del comma 2 del presente articolo a nome della rete di imprese, identificata dal codice fiscale, richiesto dalle imprese partecipanti, e dal contratto di rete, redatto e iscritto ai sensi del citato articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009, da cui risultino la sede, la denominazione e il programma della rete, previa individuazione di un'impresa della rete incaricata di svolgere le funzioni amministrative attribuite dalla legge al proprietario del veicolo.

3. Il trasferimento di proprietà delle macchine agricole soggette all'immatricolazione, nonché il trasferimento di sede ovvero di residenza ed abitazione del titolare devono essere comunicati entro trenta giorni, unitamente alla prescritta documentazione ed alla carta di circolazione, all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri rispettivamente dal nuovo titolare e dall'intestatario della carta di circolazione. Detto ufficio annota le relative variazioni sul certificato di circolazione stessa.

Qualora il titolo presentato per la trascrizione del trasferimento di proprietà consista in un atto unilaterale, lo stesso ufficio dovrà acquisire anche la dichiarazione di assunzione di responsabilità e provvedere alla comunicazione al nuovo titolare secondo le modalità indicate nell'art. 95, comma 4, in quanto applicabili.

4. L'annotazione del trasferimento di proprietà è condizionata dal possesso da parte del nuovo titolare dei requisiti richiesti al comma 2.

5. Il regolamento stabilisce il contenuto e le caratteristiche della carta di circolazione e del certificato di idoneità tecnica, nonché le modalità di svolgimento, in via esclusivamente telematica, degli adempimenti previsti ai commi 2, 2-bis e 3.

5-bis. Le operazioni di cui ai commi 2, 2-bis e 3 sono svolte dall'Ufficio della motorizzazione civile anche per il tramite dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, attraverso il collegamento telematico con il centro elaborazione dati del Dipartimento per la mobilità sostenibile secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola per la quale non è stata rilasciata la carta di circolazione, ovvero il certificato di idoneità tecnica alla circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694.

7. Chiunque circola su strada con una macchina agricola non osservando le prescrizioni contenute nella carta di circolazione ovvero nel certificato di idoneità tecnica, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344.

8. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di proprietà, di sede o di residenza ed abitazione nel termine stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

In sintesi

  • Stabilisce quando le macchine agricole, per circolare su strada, sono soggette a immatricolazione e rilascio della carta di circolazione, e quando invece basta il certificato di idoneità tecnica.
  • Il discrimine dipende dalla categoria della macchina agricola individuata dall’art. 57; sono esclusi i rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t con le caratteristiche fissate dal regolamento.
  • La carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica sono rilasciati dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri.
  • L’immatricolazione avviene a nome del titolare di impresa agricola o forestale, di impresa di lavorazioni agromeccaniche o di locazione di macchine agricole, nonché di enti, consorzi pubblici e commercianti del settore.

Macchine agricole su strada. L’articolo distingue, ai fini della circolazione stradale, tra macchine agricole soggette a immatricolazione con carta di circolazione e macchine soggette al solo certificato di idoneità tecnica, in funzione della classificazione dell’art. 57.

Le macchine agricole semoventi più rilevanti richiedono l’immatricolazione e la carta di circolazione, documento che identifica il veicolo e l’avente titolo; le tipologie minori e i rimorchi agricoli leggeri (entro 1,5 t e con le caratteristiche regolamentari) sono invece esonerati o assoggettati al solo certificato di idoneità tecnica alla circolazione.

Il rilascio e l’immatricolazione competono all’ufficio territoriale del Dipartimento per i trasporti terrestri. L’intestazione è riservata a soggetti qualificati del comparto agricolo (imprese agricole, forestali, agromeccaniche, di locazione di macchine agricole) oltre a enti, consorzi pubblici e commercianti di macchine agricole, a conferma della funzione strumentale di questi mezzi rispetto all’attività produttiva.

Casi pratici

Caso 1: Trattore di un’impresa agricola

Il titolare di un’impresa agricola acquista un trattore rientrante tra le macchine dell’art. 57 soggette a immatricolazione: per circolare su strada deve ottenere l’immatricolazione e la carta di circolazione presso l’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a proprio nome quale titolare dell’impresa.

Domande frequenti

Tutte le macchine agricole vanno immatricolate?

No. Solo quelle indicate dall’art. 57 nelle categorie soggette a immatricolazione; altre tipologie e i rimorchi agricoli fino a 1,5 t con le caratteristiche regolamentari richiedono il solo certificato di idoneità tecnica o ne sono esonerati.

Qual è la differenza tra carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica?

La carta di circolazione accompagna l’immatricolazione delle macchine agricole più rilevanti; il certificato di idoneità tecnica è il documento previsto per le tipologie minori e per i rimorchi agricoli leggeri.

Chi rilascia i documenti di circolazione delle macchine agricole?

L’ufficio competente per territorio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede anche all’immatricolazione.

A nome di chi può essere immatricolata una macchina agricola?

Di chi dichiari di essere titolare di impresa agricola o forestale, di impresa agromeccanica o di locazione di macchine agricole, nonché di enti, consorzi pubblici e commercianti di macchine agricole.

Ultimo aggiornamento redazionale: Testo vige
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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