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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 197 C.d.S. – Concorso di persone nella violazione

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. Quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuna soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge disponga diversamente.

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In sintesi

  • Regola il concorso di più persone in un'unica violazione del Codice della Strada.
  • Ogni concorrente è soggetto in via autonoma alla sanzione pecuniaria prevista per quella violazione.
  • Il principio vale salvo espressa deroga normativa.
  • Si applica esclusivamente alle sanzioni amministrative pecuniarie, non a quelle accessorie o penali.
  • La norma è in vigore dal 1° gennaio 1993, introdotta dal D.Lgs. 285/1992.
  • Costituisce una specifica applicazione del principio generale di solidarietà/personalità sanzionatoria in materia amministrativa.

L'art. 197 C.d.S. disciplina il concorso di persone nelle violazioni stradali: ciascun trasgressore risponde autonomamente della sanzione amministrativa pecuniaria.

Ratio

L'articolo 197 del Codice della Strada risponde a un'esigenza di chiarezza e rigore sanzionatorio: quando più soggetti partecipano alla commissione di un illecito stradale amministrativo, non può bastare la punizione di uno solo per soddisfare le finalità general-preventive e special-preventive dell'ordinamento. Il legislatore del 1992 ha inteso rendere la responsabilità sanzionatoria il più possibile personale, evitando che la compartecipazione divenga uno strumento per diluire o eludere le conseguenze della condotta illecita. La norma si inserisce coerentemente nel quadro dell'art. 5 della Legge 689/1981 (legge quadro sulle sanzioni amministrative), che già sancisce in termini generali la responsabilità solidale dei concorrenti nell'illecito amministrativo, ma con la particolarità che il C.d.S. opta per la responsabilità individuale e autonoma di ciascun trasgressore, con una scelta più rigorosa rispetto alla solidarietà passiva.

Analisi

Il testo della norma è di estrema concisione ma di grande portata applicativa. Il presupposto è la presenza di più persone che concorrono nella medesima violazione: non è sufficiente che più soggetti si trovino casualmente coinvolti in un episodio stradale, ma occorre che vi sia una partecipazione — anche nella forma dell'istigazione, dell'agevolazione o del concorso morale — alla condotta che integra la violazione amministrativa.

La conseguenza giuridica è che ciascuna di queste persone soggiace alla sanzione prevista per quella specifica violazione, come se avesse agito individualmente. Ciò significa che, in presenza di due o più concorrenti, la pubblica amministrazione può irrogare tante sanzioni quanti sono i trasgressori, senza che uno di essi possa invocare la corresponsabilità altrui per ridurre o escludere la propria quota. La clausola di salvaguardia («salvo che la legge disponga diversamente») consente al legislatore settoriale di introdurre regimi speciali: ad esempio, norme che prevedano la sola responsabilità del conducente, oppure la solidarietà passiva tra proprietario e conducente (come già disciplinato dall'art. 196 C.d.S.).

Sul piano procedimentale, il verbale di accertamento dovrà essere notificato a ciascun concorrente, e ciascuno avrà il diritto di proporre ricorso in via autonoma, con eventuale esito differenziato. Non esiste, in linea di principio, un litisconsorzio necessario tra i concorrenti nel procedimento sanzionatorio amministrativo.

Quando si applica

L'art. 197 C.d.S. trova applicazione ogni volta che ricorrono congiuntamente tre condizioni: (1) la violazione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria; (2) alla commissione della violazione hanno partecipato due o più persone; (3) nessuna norma speciale deroga al regime di responsabilità individuale. La norma non si applica alle sanzioni accessorie — quali la sospensione della patente, il fermo o la confisca del veicolo — che seguono regole proprie, né agli illeciti penali derivanti dalla condotta stradale (es. omicidio stradale ex art. 589-bis c.p.), per i quali vige il regime del concorso di persone nel reato ex artt. 110 ss. c.p.

Esempi tipici di applicazione: due soggetti che insieme organizzano e partecipano a una gara clandestina su strada pubblica (art. 9-ter C.d.S.); il proprietario e il conducente che concordano l'utilizzo di un veicolo privo di revisione; più persone che installano congiuntamente segnaletica abusiva. In tutti questi casi, ciascuno risponde a titolo proprio della sanzione pecuniaria.

Connessioni

L'art. 197 C.d.S. si collega sistematicamente ad alcune norme fondamentali: l'art. 196 C.d.S., che regola la responsabilità solidale tra proprietario e conducente per le violazioni commesse con il veicolo; l'art. 5 della L. 689/1981, che disciplina in via generale il concorso nell'illecito amministrativo con vincolo di solidarietà passiva (norma derogata, per il C.d.S., dalla scelta della responsabilità individuale); gli artt. 110 e ss. c.p., che governano il concorso di persone nel reato e che si applicano quando la condotta stradale supera la soglia dell'illecito penale. Rileva altresì il rapporto con l'art. 6 L. 689/1981 in tema di pagamento in misura ridotta: ciascun concorrente può avvalersi autonomamente della facoltà di pagamento immediato, e il pagamento da parte di uno non estingue l'obbligazione degli altri, non essendovi solidarietà.

Domande frequenti

Cosa prevede l'articolo 197 del Codice della Strada?

L'art. 197 C.d.S. stabilisce che, quando più persone concorrono nella commissione di una violazione amministrativa stradale, ciascuna di esse è soggetta autonomamente all'intera sanzione pecuniaria prevista per quella violazione, salvo diversa disposizione di legge.

Se vengo sanzionato insieme a un'altra persona per la stessa violazione, pago solo la metà?

No. In base all'art. 197 C.d.S., la responsabilità è individuale e non si divide tra i concorrenti. Ciascun trasgressore è tenuto a pagare per intero la sanzione pecuniaria prevista, indipendentemente dal numero di persone che hanno partecipato alla violazione.

Qual è la differenza tra l'art. 197 e l'art. 196 del Codice della Strada?

L'art. 196 C.d.S. disciplina la responsabilità solidale tra il proprietario del veicolo e il conducente per le violazioni commesse con quel veicolo: i due soggetti rispondono solidalmente, per cui il pagamento da parte di uno libera anche l'altro. L'art. 197 riguarda invece il concorso di persone nella violazione e stabilisce una responsabilità individuale e autonoma: il pagamento da parte di un concorrente non estingue l'obbligazione degli altri.

L'art. 197 C.d.S. si applica anche alle sanzioni accessorie come la sospensione della patente?

No. L'art. 197 C.d.S. riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative pecuniarie. Le sanzioni accessorie (sospensione o revoca della patente, fermo del veicolo, confisca) seguono regole proprie e vengono irrogate secondo i presupposti specificamente previsti per ciascuna di esse.

Se uno dei concorrenti paga subito in misura ridotta, l'altro è liberato dall'obbligo di pagare?

No. Poiché non vi è solidarietà passiva tra i concorrenti nell'ambito dell'art. 197 C.d.S., il pagamento in misura ridotta effettuato da uno dei trasgressori non ha alcun effetto estintivo nei confronti degli altri, che restano obbligati a pagare autonomamente la propria sanzione.

Cosa significa 'salvo che la legge disponga diversamente' nell'art. 197 C.d.S.?

La clausola consente al legislatore di introdurre regimi derogatori rispetto alla responsabilità individuale. Ad esempio, alcune norme del C.d.S. prevedono che solo il conducente risponda di determinate violazioni, escludendo la rilevanza del concorso altrui; in tali casi prevarrà la norma speciale sull'art. 197.

Come ci si difende da una violazione contestata ai sensi dell'art. 197 C.d.S.?

Ciascun concorrente può proporre ricorso in via autonoma — al Prefetto o al Giudice di Pace, a seconda della violazione — contestando la propria partecipazione alla violazione, l'entità della sanzione o eventuali vizi procedurali del verbale. Il ricorso di uno non giova agli altri, e l'esito può essere differenziato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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