Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 199 C.d.S. – Non trasmissibilità dell’obbligazione
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. L’obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi.
Vedi anche
→CdS art. 198 - Art. 198 C.d.S.: Più violazioni di norme che prevedono sanzioni→CdS art. 200 - Art. 200 C.d.S.: Contestazione e verbalizzazione delle violazioni→T.U. Pubb. Impiego art. 1 - Art. 1 TUPI - Finalità ed ambito di applicazione→T.U. Immigrazione art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 286/1998 - Ambito di applicazione→D.Lgs. 36/2023 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 36/2023 - Principio del risultato→Articolo 197 Codice della Strada: Concorso di persone nella violazione→Articolo 201 Codice della Strada: Notificazione delle violazioni→Articolo 196 Codice della Strada: Principio di solidarietà→Articolo 202 Codice della Strada: Pagamento in misura ridotta→Art. 195 C.d.S.: Applicazione delle sanzioni amministrative pecu→Articolo 203 Codice della Strada: Ricorso al prefetto→Articolo 194 Codice della Strada: Disposizioni di carattere generale
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 199 C.d.S. stabilisce che l'obbligazione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi del trasgressore.
Ratio
L'articolo 199 del Codice della Strada recepisce un principio generale dell'ordinamento sanzionatorio amministrativo: la personalità della responsabilità. La sanzione pecuniaria amministrativa, pur non avendo natura penale in senso stretto, condivide con la pena la funzione punitiva e deterrente. Colpire economicamente soggetti estranei alla condotta illecita, gli eredi, non solo non sortirebbe alcun effetto deterrente, ma si porrebbe in contrasto con i principi di proporzionalità e personalità della responsabilità sanciti dall'art. 3 della Costituzione e richiamati dall'art. 1 della L. 689/1981, legge quadro sulle sanzioni amministrative. L'obbligazione nasce da un fatto personale del trasgressore e con lui si estingue.
Analisi
Il testo dell'articolo è di cristallina semplicità: «L'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi». La norma non richiede alcuna condizione aggiuntiva: la morte del trasgressore è causa automatica di estinzione dell'obbligazione sanzionatoria. Non occorre che gli eredi accettino l'eredità con beneficio d'inventario, né che propongano opposizione al verbale o al cartello di pagamento. L'effetto estintivo si produce ipso iure.
È fondamentale distinguere questa obbligazione da altre che potrebbero sorgere dallo stesso fatto illecito stradale. Se la violazione ha causato un danno a terzi, l'obbligazione risarcitoria di natura civile segue invece le ordinarie regole successorie ex art. 752 c.c. e si trasmette agli eredi nei limiti dell'attivo ereditario. Parimenti, eventuali obbligazioni restitutorie (es. restituzione di veicoli sequestrati) o accessorie di natura non sanzionatoria possono seguire un regime diverso. L'art. 199 C.d.S. opera esclusivamente sulla componente pecuniaria avente natura di sanzione.
Dal punto di vista procedurale, qualora la pubblica amministrazione abbia già iscritto a ruolo la sanzione e avviato la riscossione coattiva, la morte del debitore obbliga l'ente creditore, o l'agente della riscossione, a procedere allo sgravio del ruolo. Gli eredi che ricevessero una cartella di pagamento o un atto di pignoramento relativi a sanzioni stradali del defunto possono e devono opporre l'estinzione dell'obbligazione, presentando documentazione attestante il decesso.
Quando si applica
La norma trova applicazione in tutti i casi in cui il trasgressore muoia prima di aver adempiuto all'obbligazione sanzionatoria, indipendentemente dallo stadio del procedimento:
La norma non si applica, invece, alle sanzioni accessorie di natura non pecuniaria già divenute definitive prima della morte (es. decurtazione di punti, sospensione o revoca della patente già eseguita), né alle responsabilità civili verso i danneggiati.
Connessioni
L'art. 199 C.d.S. va letto in coordinamento con l'art. 196 C.d.S., che regola la solidarietà tra il trasgressore e il proprietario del veicolo: in caso di morte del solo trasgressore (non proprietario), l'obbligazione solidale del proprietario sopravvive, poiché quest'ultimo è soggetto ancora in vita. Solo se muore il debitore solidale il cui titolo è esclusivamente sanzionatorio si applica l'estinzione ex art. 199.
A livello di sistema, il principio si raccorda con l'art. 7 della L. 689/1981, che afferma in via generale la non trasmissibilità agli eredi dell'obbligazione di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui l'art. 199 C.d.S. è specifica applicazione di settore. Il rapporto tra le due norme è di specialità: l'art. 199 vale per le infrazioni stradali, l'art. 7 L. 689/1981 copre l'intero campo delle sanzioni amministrative.
In ambito successorio, gli eredi che abbiano già accettato l'eredità non rispondono delle sanzioni stradali del defunto neppure con i beni ereditati, a differenza di quanto avviene per i debiti civili. Questo rappresenta un'importante tutela pratica nelle successioni in cui il defunto aveva numerose pendenze sanzionatorie non definite.
Prassi e linee guida
circolare
circolare
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Tizio, residente a Milano, viene fermato dalla Polizia Stradale nel marzo 2025 e gli viene contestata una violazione per eccesso di velocità con sanzione di 500 euro. Il verbale viene notificato regolarmente. Tizio presenta ricorso al Prefetto ma, nelle more del procedimento, decede improvvisamente in aprile. Gli eredi, il coniuge Caia e il figlio Sempronio, ricevono comunicazione dall'Ufficio territoriale del governo che il procedimento è estinto per morte del ricorrente e che nessuna somma è dovuta a titolo di sanzione. Caia e Sempronio non devono pagare nulla, anche se hanno accettato l'eredità in forma pura e semplice.
Caio è proprietario di un autocarro intestato alla sua ditta individuale. Il mezzo viene guidato dal dipendente Sempronio, che causa una serie di infrazioni al codice della strada per un totale di 1.200 euro di sanzioni. Sempronio muore in un incidente sul lavoro pochi giorni dopo. Le sanzioni a lui intestate si estinguono automaticamente per effetto dell'art. 199 C.d.S. Tuttavia, in virtù dell'art. 196 C.d.S., Caio, in quanto proprietario del veicolo, rimane obbligato in solido al pagamento: la morte di Sempronio non lo libera, perché la sua obbligazione ha titolo autonomo di solidarietà e non è quella del trasgressore deceduto.
Sempronia riceve una cartella esattoriale di Agenzia delle Entrate-Riscossione per 800 euro di sanzioni stradali intestate al marito Tizio, deceduto sei mesi prima. Sempronia, tramite il proprio commercialista, presenta istanza di sgravio allegando il certificato di morte del marito. L'agente della riscossione è tenuto ad annullare la cartella, poiché l'obbligazione si è estinta per legge alla data del decesso. Nel frattempo, se sul conto corrente del defunto fossero stati eseguiti pignoramenti, le somme trattenute devono essere restituite agli eredi.
Domande frequenti
Cosa stabilisce l'articolo 199 del Codice della Strada?
L'art. 199 C.d.S. stabilisce che l'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi. In caso di morte del trasgressore, i familiari o gli altri eredi non sono tenuti a pagare le multe stradali a lui intestate.
Gli eredi devono pagare le multe del defunto?
No. Le sanzioni amministrative pecuniarie del Codice della Strada si estinguono automaticamente con la morte del trasgressore. Gli eredi non sono obbligati a pagarle, indipendentemente dal fatto che abbiano accettato l'eredità e a prescindere dall'ammontare delle somme dovute.
Cosa succede se arriva una cartella esattoriale per una multa del defunto?
Gli eredi devono presentare all'agente della riscossione (es. Agenzia delle Entrate-Riscossione) un'istanza di sgravio allegando il certificato di morte del debitore. La cartella deve essere annullata in quanto fondata su un'obbligazione estinta per legge. È consigliabile agire tempestivamente per evitare ulteriori atti esecutivi.
Il proprietario del veicolo deve pagare la multa se il trasgressore è morto?
Dipende. Se il proprietario del veicolo è una persona diversa dal trasgressore deceduto, la sua obbligazione solidale ex art. 196 C.d.S. rimane in essere: la morte del solo trasgressore non estingue la responsabilità del proprietario. L'art. 199 si applica soltanto all'obbligazione personale del trasgressore.
L'art. 199 C.d.S. si applica anche alle sanzioni accessorie come la sospensione della patente?
No. L'art. 199 riguarda esclusivamente le sanzioni pecuniarie, ovvero le somme di denaro da pagare. Le sanzioni accessorie di natura non pecuniaria (sospensione, revoca della patente, fermo del veicolo) seguono un regime diverso. Tuttavia, con la morte del titolare, esse perdono comunque rilevanza pratica.
La morte del trasgressore estingue anche l'obbligo di risarcire i danni causati?
No. L'estinzione riguarda solo la sanzione amministrativa pecuniaria. L'obbligazione risarcitoria verso i soggetti danneggiati dalla condotta illecita ha natura civile e si trasmette agli eredi secondo le ordinarie regole successorie, nei limiti dell'attivo ereditario.
Da quando è in vigore l'articolo 199 del Codice della Strada?
La norma è in vigore dal 1° gennaio 1993, data di entrata in vigore del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, che ha introdotto il vigente Codice della Strada. Il principio era già presente nell'ordinamento attraverso l'art. 7 della L. 689/1981, di cui l'art. 199 C.d.S. costituisce specifica applicazione nel settore della circolazione stradale.
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