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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 42 C.d.S. – Segnali complementari
Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)
1. I segnali complementari sono destinati ad evidenziare o rendere noto:
a) il tracciato stradale;
b) particolari curve e punti critici;
c) ostacoli posti sulla carreggiata o ad essa adiacenti.
2. Sono altresì segnali complementari i dispositivi e gli interventi sull’infrastruttura stradale che comunque contengono un elemento di segnalamento, destinati a impedire la sosta, a moderare il traffico o a rallentare la velocità dei veicoli
3. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali complementari, le loro caratteristiche costruttive e le modalità di impiego e di apposizione.
Vedi anche
→CdS art. 41 - Articolo 41 Codice della Strada: Segnali luminosi→CdS art. 43 - Art. 43 C.d.S.: Segnalazioni degli agenti del traffico→T.U. Pubb. Impiego art. 1 - Art. 1 TUPI - Finalità ed ambito di applicazione→T.U. Immigrazione art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 286/1998 - Ambito di applicazione→D.Lgs. 36/2023 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 36/2023 - Principio del risultato→Articolo 40 Codice della Strada: Segnali orizzontali→Articolo 44 Codice della Strada: Passaggi a livello→Articolo 39 Codice della Strada: Segnali verticali→Art. 45 C.d.S.: Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regol→Articolo 38 Codice della Strada: Segnaletica stradale→Articolo 46 Codice della Strada: Nozione di veicolo→Art. 37 C.d.S.: Apposizione e manutenzione della segnaletica str
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 42 C.d.S. disciplina i segnali complementari: tracciato stradale, curve, ostacoli e dispositivi per limitare sosta e velocità.
Ratio
L'articolo 42 del Codice della Strada disciplina i segnali complementari, rappresentanti una categoria di segnaletica integrativa dei segnali verticali, orizzontali e luminosi. La ratio della norma è quella di fornire ulteriori indicazioni visive per evidenziare aspetti critici della carreggiata, come curve pericolose, ostacoli, punti di particolare pericolo, nonché per regolare comportamenti specifici come la sosta e la velocità. I segnali complementari completano il sistema complessivo di comunicazione normativa agli utenti della strada.
Analisi
Il comma 1 enumera le principali funzioni dei segnali complementari: evidenziare il tracciato stradale (particolarmente in curve e situazioni di scarsa visibilità), mettere in evidenza curve e punti critici della carreggiata (come dossi, restringimenti), e segnalare ostacoli posizionati sulla carreggiata o ad essa adiacenti (detriti, cantieri, veicoli fermi). Queste funzioni dimostrano che i segnali complementari sono primariamente destinati a rafforzare visivamente il messaggio della segnaletica principale, rendendo più evidenti i punti di pericolo o di attenzione. Il comma 2 allarga ulteriormente la categoria dei segnali complementari, includendo i dispositivi destinati a impedire la sosta (paletti, catene) e a rallentare la velocità (dossi, cunei). Questi dispositivi fisici svolgono una funzione regolamentare simile ai segnali, rendendo fisicamente impossibile o sconsigliabile determinati comportamenti. Il comma 3 rinvia al regolamento per la definizione delle forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali complementari, nonché delle loro caratteristiche costruttive e delle modalità di impiego e apposizione.
Quando si applica
I segnali complementari si applicano in curve pericolose, particolarmente in condizioni di scarsa visibilità. Su strade con ostacoli fissi o temporanei sulla carreggiata, è necessario disporre di adeguati segnali complementari. I dispositivi di impedimento della sosta si utilizzano in aree dove il parcheggio comporterebbe rischi (prossimità di incroci, dossi, curve pericolose). I dispositivi di rallentamento della velocità si posizionano in aree residenziali, prossimità di scuole, zone con elevato flusso pedonale. La segnalazione di ostacoli è obbligatoria in caso di cantieri, incidenti, veicoli fermi sulla carreggiata.
Connessioni
L'articolo 42 si integra con l'art. 38 che annovera i segnali complementari tra le categorie di segnaletica stradale. Si collega agli artt. 39-41 che regolano gli altri tipi di segnali, formando insieme un sistema completo di comunicazione normativa. L'art. 38 stabilisce che i segnali complementari integrano il significato dei segnali verticali, orizzontali e luminosi. Gli artt. 6 e 7 disciplinano le modalità ordinarie di posizionamento. Il regolamento ministeriale fornisce le specifiche tecniche di realizzazione e posizionamento di ogni tipo di segnale complementare.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
circolare
Casi pratici
Caso 1: Il dosso non segnalato
Tizio percorre una strada comunale di notte e, a causa di un dosso artificiale privo di adeguata segnalazione preventiva e di verniciatura rifrangente, perde il controllo del veicolo riportando danni. L'art. 42, comma 2 C.d.S. e l'art. 179 del Regolamento impongono che i dossi siano preceduti da apposito segnale di pericolo e che rechino strisce di colore giallo-nero. Il Comune, quale ente proprietario della strada, risponde dei danni ex art. 2051 c.c., salvo prova del caso fortuito. Tizio potrà agire in giudizio per il risarcimento integrale del danno subito.
Caso 2: Il dissuasore di sosta abusivo
Caio, titolare di un esercizio commerciale, installa autonomamente una serie di paletti dissuasori di sosta sul marciapiede antistante la propria attività, senza alcuna autorizzazione del Comune. I dissuasori, pur rientrando tipologicamente tra i segnali complementari ex art. 42, comma 2 C.d.S., devono essere posati esclusivamente dall'ente gestore della strada o da soggetti da esso autorizzati. Caio è passibile di sanzione amministrativa per occupazione abusiva del suolo pubblico e per violazione delle norme in materia di segnaletica stradale, con contestuale ordine di rimozione dei dispositivi a sue spese.
Caso 3: La freccia di curva mancante e il sinistro
Sempronio percorre una strada provinciale montana in orario serale. In prossimità di una curva a gomito particolarmente insidiosa, i delineatori di curva (frecce direzionali) risultano assenti a causa di un precedente incidente mai segnalato all'ente gestore. Sempronio, non percependo la curvatura reale della strada, esce di carreggiata. La Provincia, quale ente proprietario della strada, ha omesso di ripristinare i segnali complementari previsti dall'art. 42, comma 1, lett. b) C.d.S. e dalle norme regolamentari attuative. La giurisprudenza qualifica tale omissione come difetto di manutenzione della segnaletica, con conseguente responsabilità risarcitoria dell'ente, a meno che non dimostri di non aver avuto conoscenza del guasto o di avervi posto rimedio in tempi ragionevoli.
Domande frequenti
Cosa disciplina l'art. 42 del Codice della Strada?
L'art. 42 C.d.S. disciplina i segnali complementari, una categoria di segnaletica stradale con funzione ausiliaria. Comprende i segnali che evidenziano il tracciato stradale, le curve e i punti pericolosi, gli ostacoli sulla carreggiata, nonché i dispositivi fisici destinati a impedire la sosta o a rallentare la velocità dei veicoli (come dossi e dissuasori).
I dossi artificiali rientrano nell'art. 42 del Codice della Strada?
Sì. Il comma 2 dell'art. 42 C.d.S. include espressamente tra i segnali complementari i dispositivi destinati a rallentare la velocità, categoria nella quale rientrano i dossi artificiali. Le loro caratteristiche costruttive e le modalità di segnalazione preventiva sono dettagliate dall'art. 179 del Regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/1992): è obbligatorio apporre un segnale di pericolo a distanza adeguata e contrassegnare il dosso con strisce bianche e gialle rifrangenti.
Qual è il rapporto tra l'art. 42 C.d.S. e l'art. 179 del Regolamento?
L'art. 42, comma 3 C.d.S. rinvia al Regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/1992) per la definizione di forme, dimensioni, colori, simboli e modalità di impiego dei segnali complementari. L'art. 179 del Regolamento costituisce la norma tecnica attuativa di riferimento per i dossi artificiali e le bande di rallentamento, stabilendo le tolleranze geometriche ammesse e le prescrizioni di sicurezza. La violazione dell'art. 179 Reg. equivale pertanto a inosservanza dell'art. 42 C.d.S.
Chi rischia una sanzione per violazione dell'art. 42 del Codice della Strada?
La norma è prevalentemente rivolta agli enti gestori della strada e ai soggetti che installano la segnaletica. Chi installa abusivamente dispositivi complementari (dossi, dissuasori) senza autorizzazione dell'ente competente rischia sanzioni amministrative per occupazione non autorizzata della sede stradale. L'ente proprietario che ometta di apporre o mantenere i segnali complementari prescritti può invece incorrere in responsabilità civile per i danni causati agli utenti della strada, ai sensi dell'art. 2051 del Codice civile.
Il nuovo Codice della Strada ha modificato l'art. 42?
No. Le successive modifiche apportate al D.Lgs. 285/1992, comprese quelle più recenti intervenute in materia di sicurezza stradale, non hanno alterato la struttura o il contenuto dell'art. 42. La disposizione mantiene il testo originario del 1992, con il rinvio al Regolamento per le specifiche tecniche. Le novità normative più rilevanti in materia di segnaletica rallentante sono state introdotte a livello regolamentare e con circolari ministeriali, senza incidere sul testo codicistico.
Fonti consultate: 1 fonte verificate