Art. 38 C.d.S. – Segnaletica stradale
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. La segnaletica stradale comprende i seguenti gruppi:
a) segnali verticali;
b) segnali orizzontali;
c) segnali luminosi;
d) segnali ed attrezzature complementari.
2. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre regole di circolazione. Le prescrizioni dei segnali semaforici, esclusa quella lampeggiante gialla di pericolo di cui all’art. 41, prevalgono su quelle date a mezzo dei segnali verticali e orizzontali che regolano la precedenza. Le prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle dei segnali orizzontali. In ogni caso prevalgono le segnalazioni degli agenti di cui all’art. 43.
3. È ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni in caso di urgenza e necessità in deroga a quanto disposto dagli articoli 6 e 7. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo di tali segnali, anche se appaiono in contrasto con altre regole della circolazione.
4. Quanto stabilito dalle presenti norme, e dal regolamento per la segnaletica stradale fuori dai centri abitati, si applica anche nei centri abitati alle strade sulle quali sia fissato un limite massimo di velocità pari o superiore a 70 km/h.
5. Nel regolamento sono stabiliti, per ciascun gruppo, i singoli segnali, i dispositivi o i mezzi segnaletici, nonché la loro denominazione, il significato, i tipi, le caratteristiche tecniche (forma, dimensioni, colori, materiali, rifrangenza, illuminazione), le modalità di tracciamento, apposizione ed applicazione (distanze ed altezze), le norme tecniche di impiego, i casi di obbligatorietà. Sono, inoltre, indicate le figure di ogni singolo segnale e le rispettive didascalie costituiscono esplicazione del significato anche ai fini del comportamento dell’utente della strada. I segnali sono, comunque, collocati in modo da non costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone invalide.
6. La collocazione della segnaletica stradale risponde a criteri di uniformità sul territorio nazionale, fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nel rispetto della normativa comunitaria e internazionale vigente.
7. La segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in perfetta efficienza da parte degli enti o esercenti obbligati alla sua posa in opera e deve essere sostituita o reintegrata o rimossa quando sia anche parzialmente inefficiente o non sia più rispondente allo scopo per il quale è stata collocata.
8. È vietato apporre su un segnale di qualsiasi gruppo, nonché sul retro dello stesso e sul suo sostegno, tutto ciò che non è previsto dal regolamento.
9. Il regolamento stabilisce gli spazi da riservare alla installazione dei complessi segnaletici di direzione, in corrispondenza o prossimità delle intersezioni stradali.
10. Il campo di applicazione obbligatorio della segnaletica stradale comprende le strade di uso pubblico e tutte le strade di proprietà privata aperte all’uso pubblico. Nelle aree private non aperte all’uso pubblico l’utilizzo e la posa in opera della segnaletica, ove adottata, devono essere conformi a quelli prescritti dal regolamento.
11. Per le esigenze esclusive del traffico militare, nelle strade di uso pubblico è ammessa l’installazione di segnaletica stradale militare, con modalità particolari di apposizione, le cui norme sono fissate dal regolamento. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a consentire l’installazione provvisoria o permanente dei segnali ritenuti necessari dall’autorità militare per la circolazione dei propri veicoli.
12. I conducenti dei veicoli su rotaia quando marciano in sede promiscua sono tenuti a rispettare la segnaletica stradale, salvo che sia diversamente disposto dalle presenti norme.
13. I soggetti diversi dagli enti proprietari che violano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286.
14. Nei confronti degli enti proprietari della strada che non adempiono agli obblighi di cui al presente articolo o al regolamento o che facciano uso improprio delle segnaletiche previste, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ingiunge di adempiere a quanto dovuto. In caso di inottemperanza nel termine di quindici giorni dall’ingiunzione, provvede il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ponendo a carico dell’ente proprietario della strada le spese relative, con ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo esecutivo.
15. Le violazioni da parte degli utenti della strada delle disposizioni del presente articolo sono regolate dall’art. 146.
In sintesi
Art. 38 C.d.S. disciplina i gruppi di segnaletica stradale e la gerarchia delle prescrizioni tra segnali verticali, orizzontali e luminosi.
Ratio
L'articolo 38 del Codice della Strada costituisce la base normativa per la disciplina della segnaletica stradale. La ratio sottesa è quella di garantire uniformità, chiarezza e prevedibilità delle regole di circolazione attraverso un sistema codificato di segnali visibili e intelligibili a tutti gli utenti della strada. La segnaletica rappresenta il mezzo principale di comunicazione normativa con i conducenti e gli altri utenti, integrandosi con le norme scritte e le segnalazioni degli agenti di traffico.
Analisi
Il comma 1 effettua una classificazione fondamentale della segnaletica stradale in quattro categorie: segnali verticali, segnali orizzontali, segnali luminosi e segnali complementari. Ciascuna categoria assolve funzioni specifiche e sarà dettagliatamente regolamentata nei successivi articoli. Il comma 2 stabilisce l'obbligo per gli utenti della strada di rispettare le prescrizioni rese note mediante segnaletica stradale, anche in difformità da altre regole di circolazione. Introduce inoltre una gerarchia di prevalenza tra i diversi tipi di segnali: le prescrizioni dei segnali semaforici prevalgono su quelle dei segnali verticali e orizzontali, salvo il caso della lanterna gialla lampeggiante di pericolo. A sua volta, i segnali verticali prevalgono sui segnali orizzontali. In ogni caso, le segnalazioni degli agenti di polizia stradale prevalgono su tutte le altre prescrizioni. Il comma 3 ammette, in deroga a quanto disposto per la collocazione ordinaria, la possibilità di collocare temporaneamente segnali stradali per imporre prescrizioni in caso di urgenza e necessità. Anche tali segnali temporanei devono essere rispettati dagli utenti della strada, pur se in contrasto con altre regole di circolazione. Il comma 4 specifica che le norme sulla segnaletica e il relativo regolamento si applicano anche nei centri abitati alle strade sulle quali sia fissato un limite massimo di velocità pari o superiore a 70 km/h. Il comma 5 rinvia al regolamento per la definizione dettagliata di ciascun segnale, delle sue caratteristiche tecniche e delle modalità di impiego.
Quando si applica
La disciplina generale della segnaletica si applica a tutte le strade, pubbliche o private aperte al pubblico, dove transitano veicoli e persone. La gerarchia di prevalenza tra segnali si applica ogni volta che sorgano conflitti tra diverse prescrizioni semaforiche, verticali, orizzontali o di agenti. I segnali temporanei si applicano in situazioni di emergenza, lavori in corso, modifiche temporanee della viabilità. La speciale applicazione alle strade urbane con limite 70 km/h comporta il ricorso alla medesima segnaletica prevista per le strade extraurbane.
Connessioni
L'articolo 38 introduce la disciplina generale della segnaletica e rimanda agli artt. 39-45 per la regolamentazione specifica di ciascuna categoria di segnali. Si collega all'art. 6 e 7 relativi alle modalità ordinarie di collocazione. L'art. 43 disciplina le segnalazioni degli agenti, le quali prevalgono su ogni altro segnale. Gli articoli successivi forniscono il dettaglio normativo e il rinvio al regolamento del ministero competente per le specifiche tecniche e i simboli utilizzati.
Domande frequenti
Cosa stabilisce l'art. 38 comma 2 del Codice della Strada?
L'art. 38 comma 2 C.d.S. stabilisce la gerarchia delle prescrizioni segnalетiche: le segnalazioni degli agenti del traffico (art. 43) prevalgono su tutto; i semafori prevalgono sui segnali verticali e orizzontali di precedenza (esclusa la luce gialla lampeggiante di pericolo); i segnali verticali prevalgono su quelli orizzontali. Gli utenti sono sempre obbligati a rispettare le prescrizioni segnalate, anche se in contrasto con altre regole di circolazione.
Quali sono i gruppi di segnaletica stradale previsti dall'art. 38 C.d.S.?
L'art. 38 comma 1 C.d.S. distingue quattro gruppi: a) segnali verticali (cartelli su palo o supporto fisso); b) segnali orizzontali (strisce e simboli sulla carreggiata); c) segnali luminosi (semafori e dispositivi a luce propria); d) segnali ed attrezzature complementari (delineatori, barriere, catarifrangenti e simili). Il regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/1992) ne definisce caratteristiche tecniche, significato e modalità di impiego.
Un segnale verticale prevale sempre su quello orizzontale?
Sì, ai sensi dell'art. 38 comma 2 C.d.S. le prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle dei segnali orizzontali. Tuttavia, entrambi cedono davanti alle prescrizioni semaforiche (per quanto riguarda la disciplina della precedenza) e, soprattutto, davanti alle segnalazioni degli agenti del traffico, che si collocano al vertice assoluto della gerarchia segnaletica.
È obbligatorio rispettare la segnaletica temporanea collocata d'urgenza senza ordinanza?
Sì. L'art. 38 comma 3 C.d.S. ammette espressamente la collocazione temporanea di segnali stradali in caso di urgenza e necessità, in deroga alle procedure ordinarie degli artt. 6 e 7. Gli utenti della strada sono obbligati a rispettarne le prescrizioni anche se queste appaiono in contrasto con altre regole di circolazione. Il mancato rispetto integra la violazione dell'art. 146 C.d.S.
Chi è responsabile della manutenzione della segnaletica stradale?
Ai sensi dell'art. 38 comma 7 C.d.S., la responsabilità della manutenzione spetta agli enti o esercenti obbligati alla posa in opera della segnaletica: tipicamente ANAS per le strade statali, le Regioni, le Province e i Comuni per le rispettive reti, e i concessionari autostradali. Questi soggetti devono mantenere la segnaletica in perfetta efficienza e provvedere alla sostituzione, al reintegro o alla rimozione quando non sia più conforme. L'inadempimento può fondare una responsabilità risarcitoria ex art. 2051 c.c.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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