← Torna a Codice della Strada
Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 41 C.d.S. – Segnali luminosi

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. I segnali luminosi si suddividono nelle seguenti categorie:

a) segnali luminosi di pericolo e di prescrizione;

b) segnali luminosi di indicazione;

c) lanterne semaforiche veicolari normali;

d) lanterne semaforiche veicolari di corsia;

e) lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico;

f) lanterne semaforiche pedonali;

g) lanterne semaforiche per velocipedi;

h) lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili;

i) lanterna semaforica gialla lampeggiante;

l) lanterne semaforiche speciali;

m) segnali luminosi particolari.

2. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari normali sono di forma circolare e di colore:

a) rosso, con significato di arresto;

b) giallo, con significato di preavviso di arresto;

c) verde, con significato di via libera.

3. Le luci delle lanterne semaforiche di corsia sono a forma di freccia colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde; il significato è identico a quello delle luci di cui al comma 2, ma limitatamente ai veicoli che devono proseguire nella direzione indicata dalla freccia.

4. Le luci delle lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico sono a forma di barra bianca su fondo nero, orizzontale con significato di arresto, verticale o inclinata a destra o sinistra con significato di via libera, rispettivamente diritto, a destra o sinistra, e di un triangolo giallo su fondo nero, con significato di preavviso di arresto.

5. Gli attraversamenti pedonali semaforizzati possono essere dotati di segnalazioni acustiche per non vedenti. Le luci delle lanterne semaforiche pedonali sono a forma di pedone colorato su fondo nero. I colori sono:

a) rosso, con significato di arresto e non consente ai pedoni di effettuare l’attraversamento, né di impegnare la carreggiata;

b) giallo, con significato di sgombero dell’attraversamento pedonale e consente ai pedoni che si trovano all’interno dello attraversamento di sgombrarlo il più rapidamente possibile e vieta a quelli che si trovano sul marciapiede di impegnare la carreggiata;

c) verde, con significato di via libera e consente ai pedoni l’attraversamento della carreggiata nella sola direzione consentita dalla luce verde.

6. Le luci delle lanterne semaforiche per velocipedi sono a forma di bicicletta colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde; il significato è identico a quello delle luci di cui al comma 2, ma limitatamente ai velocipedi provenienti da una pista ciclabile.

7. Le luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili sono rossa a forma di X, con significato di divieto di percorrere la corsia o di impegnare il varco sottostante la luce, e verde a forma di freccia, con significato di consenso a percorrere la corsia o ad impegnare il varco sottostante la luce.

8. Tutti i segnali e dispositivi luminosi previsti dal presente articolo sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo accertamento del grado di protezione e delle caratteristiche geometriche, fotometriche, cromatiche e di idoneità indicati dal regolamento e da specifiche normative.

9. Durante il periodo di accensione della luce verde, i veicoli possono procedere verso tutte le direzioni consentite dalla segnaletica verticale ed orizzontale; in ogni caso i veicoli non possono impegnare l’area di intersezione se i conducenti non hanno la certezza di poterla sgombrare prima dell’accensione della luce rossa; i conducenti devono dare sempre la precedenza ai pedoni ed ai ciclisti ai quali sia data contemporaneamente via libera; i conducenti in svolta devono, altresì, dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra ed ai veicoli della corrente di traffico nella quale vanno ad immettersi.

10. Durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l’arresto, di cui al comma 11, a meno che vi si trovino così prossimi, al momento dell’accensione della luce gialla, che non possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l’area di intersezione con opportuna prudenza.

11. Durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono superare la striscia di arresto; in mancanza di tale striscia i veicoli non devono impegnare l’area di intersezione, né l’attraversamento pedonale, né oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni.

12. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari di corsia o quelle per i veicoli di trasporto pubblico hanno lo stesso significato delle corrispondenti luci delle lanterne semaforiche normali, ma limitatamente ai soli veicoli che devono proseguire nella direzione indicata dalle frecce o dalle barre; di conseguenza, i conducenti di detti veicoli devono attenersi alle stesse disposizioni di cui ai commi 9, 10 e *11.

13. Nel caso in cui la lanterna semaforica pedonale o quella per i velocipedi risulti spenta o presenti indicazioni anomale, il pedone o il ciclista ha l’obbligo di usare particolare prudenza anche in relazione alla possibilità che verso altre direzioni siano accese luci che consentano il passaggio ai veicoli che interferiscono con la sua traiettoria di attraversamento.

14. Durante il periodo di accensione delle luci verde, gialla o rossa a forma di bicicletta, i ciclisti devono tenere lo stesso comportamento dei veicoli nel caso di lanterne semaforiche veicolari normali di cui rispettivamente ai commi 9, 10 e *11.

15. In assenza di lanterne semaforiche per i velocipedi, i ciclisti sulle intersezioni semaforizzate devono assumere il comportamento dei pedoni.

16. Durante il periodo di accensione delle luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili, i conducenti non possono percorrere la corsia o impegnare il varco sottostanti alla luce rossa a forma di X; possono percorrere la corsia o impegnare il varco sottostanti la luce verde a forma di freccia rivolta verso il basso. È vietato ai veicoli di arrestarsi comunque dinnanzi alle luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili anche quando venga data l’indicazione della X rossa.

17. In presenza di una luce gialla lampeggiante, di cui al comma 1, lettera i), i veicoli possono procedere purché a moderata velocità e con particolare prudenza, rispettando le norme di precedenza.

18. Qualora per avaria o per altre cause una lanterna semaforica veicolare di qualsiasi tipo sia spenta o presenti indicazioni anomale, il conducente ha l’obbligo di procedere a minima velocità e di usare particolare prudenza anche in relazione alla possibilità che verso altre direzioni siano accese luci che consentono il passaggio. Se, peraltro, le indicazioni a lui dirette sono ripetute da altre lanterne semaforiche efficienti egli deve tener conto di esse.

19. Il regolamento stabilisce forme, caratteristiche, dimensioni, colori e simboli dei segnali luminosi, nonché le modalità di impiego e il comportamento che l’utente della strada deve tenere in rapporto alle varie situazioni segnalate.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • I segnali luminosi si dividono in 13 categorie, tra cui lanterne semaforiche veicolari, pedonali, per velocipedi, per corsie reversibili e la lanterna gialla lampeggiante.
  • Il semaforo veicolare normale usa tre colori: rosso (arresto), giallo (preavviso di arresto) e verde (via libera).
  • Le lanterne semaforiche di corsia mostrano frecce colorate su fondo nero; quelle per corsie reversibili usano freccia verso il basso (via libera) e croce (divieto).
  • La lanterna gialla lampeggiante non impone l'arresto ma obbliga a procedere con prudenza.
  • Chi non rispetta un qualsiasi segnale luminoso rischia una sanzione da 167 a 665 euro (da 500 a 2.000 euro nelle ore notturne).
  • Il passaggio con il semaforo rosso comporta, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, la decurtazione di 6 punti dalla patente.
  • Se il passaggio con il rosso causa un incidente, scatta anche la sospensione della patente da 1 a 3 mesi e la sanzione aumenta fino a 2.000 euro.

Art. 41 C.d.S. disciplina i segnali luminosi e i semafori: categorie, significati dei colori e sanzioni per le violazioni.

Ratio

L'articolo 41 del Codice della Strada disciplina i segnali luminosi, rappresentando uno dei sistemi più importanti di regolamentazione della circolazione stradale. La ratio è quella di fornire una comunicazione immediata e univoca ai conducenti e agli altri utenti della strada mediante luci colorate e simboli luminosi. I segnali luminosi permettono una regolamentazione dinamica del traffico, adatta a situazioni che cambiano rapidamente e a esigenze variabili di sicurezza e fluidità della circolazione.

Analisi

Il comma 1 effettua una tassonomia completa dei segnali luminosi, individuando tredici categorie distinte. Questa classificazione riflette la necessità di differenziare i messaggi a seconda dei destinatari (veicoli generici, trasporto pubblico, pedoni, ciclisti) e della situazione specifica (corsie normali, corsie reversibili, passi a livello). Il comma 2 disciplina le lanterne semaforiche veicolari normali, il sistema più diffuso e conosciuto: rosso significa arresto incondizionato, giallo significa preavviso di arresto e invita il conducente a rallentare, verde significa via libera. Il significato di tali colori è intuitivo e universalmente riconosciuto, fondandosi su convenzioni internazionali. Il comma 3 introduce le lanterne semaforiche di corsia, utilizzate quando una strada è divisa in multiple corsie con regolamentazioni diverse. La freccia colorata indica la direzione permessa, mentre i colori mantengono il significato ordinario, ma limitato al veicolo che prosegua nella direzione della freccia. Il comma 4 disciplina i segnali per il trasporto pubblico, caratterizzati da una barra bianca su fondo nero (orizzontale per l'arresto, verticale o inclinata per la via libera) e da un triangolo giallo su fondo nero per il preavviso. Il comma 5 riguarda gli attraversamenti pedonali semaforizzati, includendo la possibilità di segnalazioni acustiche per i non vedenti e descrivendo il segnale del pedone colorato (rosso per arresto, verde per via libera). Il comma 6, per quanto truncato nella fonte fornita, continua la disciplina delle lanterne semaforiche pedonali e introduce altre varianti secondo necessità specifiche di circolazione.

Quando si applica

I segnali luminosi si applicano a ogni intersezione semaforizzata, carreggiata con corsie regolamentate diversamente, attraversamento pedonale dotato di semafor, fermata di trasporto pubblico controllata da segnalazione luminosa. Le lanterne semaforiche per velocipedi si applicano in aree urbane con significativi flussi ciclabili. La lanterna gialla lampeggiante di pericolo si utilizza in punti critici per la circolazione dove è necessario avvertire della pericolosità senza imporre un arresto incondizionato.

Connessioni

L'articolo 41 si collega all'art. 38 che classifica i segnali luminosi tra le categorie di segnaletica stradale. L'art. 43 disciplina le segnalazioni degli agenti, le quali in caso di conflitto prevalgono su qualsiasi segnale luminoso. Gli articoli 39 e 40 regolano i segnali verticali e orizzontali che spesso accompagnano i segnali luminosi nel regolamentare la circolazione. Il regolamento di esecuzione specifica i colori, le forme e le modalità di installazione di ciascuna lanterna semaforica.

Domande frequenti

Cosa prevede l'articolo 41 del Codice della Strada?

L'art. 41 C.d.S. disciplina i segnali luminosi stradali, elencandone tredici categorie (tra cui lanterne semaforiche veicolari, pedonali, per velocipedi e per corsie reversibili), definendo il significato giuridico dei colori (rosso = arresto, giallo = preavviso, verde = via libera) e stabilendo le sanzioni amministrative per chi non rispetta le prescrizioni semaforiche.

Qual è la sanzione per violazione dell'articolo 41 del Codice della Strada?

La sanzione varia in base alla gravità: la violazione generica di un segnale luminoso (comma 9) comporta una multa da 167 a 665 euro, elevata a 500-2.000 euro se commessa di notte. Il passaggio con semaforo rosso (comma 10) comporta la stessa sanzione pecuniaria più 6 punti decurtati dalla patente. Se il passaggio con il rosso causa un incidente (comma 11), la sanzione va da 500 a 2.000 euro con sospensione della patente da 1 a 3 mesi.

Quanti punti si perdono passando con il semaforo rosso (art. 41 comma 10)?

Il passaggio con semaforo rosso, disciplinato dal comma 10 dell'art. 41 C.d.S., comporta la decurtazione di 6 punti dalla patente di guida, oltre alla sanzione pecuniaria da 167 a 665 euro (da 500 a 2.000 euro nelle ore notturne). Se dalla violazione deriva un incidente stradale (comma 11), si aggiunge anche la sospensione della patente da 1 a 3 mesi.

Cosa significa la lanterna semaforica gialla lampeggiante dell'art. 41?

Ai sensi del comma 8 dell'art. 41 C.d.S., la lanterna semaforica gialla lampeggiante non impone l'obbligo di arrestarsi, ma obbliga gli utenti della strada a procedere con prudenza. A differenza del giallo fisso — che preannuncia il rosso — il giallo lampeggiante è un segnale di attenzione che consente il transito, purché il conducente adotti una guida cauta e adeguata alla situazione.

Cosa succede se si passa con il rosso e si causa un incidente (art. 41 comma 11)?

Il comma 11 dell'art. 41 C.d.S. prevede una disciplina aggravata rispetto alla semplice violazione del semaforo rosso: chi passa con il rosso e causa un incidente stradale è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro e alla sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. A queste conseguenze amministrative si possono aggiungere la responsabilità civile per i danni causati e, in presenza di lesioni a terzi, eventuali profili di responsabilità penale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
La Redazione pubblica articolo per articolo i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.) con linguaggio chiaro e fonti ufficiali aggiornate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.