Art. 39 C.d.S. – Segnali verticali
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie:
A) segnali di pericolo: preavvisano l’esistenza di pericoli, ne indicano la natura e impongono ai conducenti di tenere un comportamento prudente;
B) segnali di prescrizione: rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi; si suddividono in:
a) segnali di precedenza;
b) segnali di divieto;
c) segnali di obbligo;
C) segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione di località, itinerari, servizi ed impianti; si suddividono in:
a) segnali di preavviso;
b) segnali di direzione;
c) segnali di conferma;
d) segnali di identificazione strade;
e) segnali di itinerario;
f) segnali di località e centro abitato;
g) segnali di nome strada;
h) segnali turistici e di territorio;
i) altri segnali che danno informazioni necessarie per la guida dei veicoli;
l) altri segnali che indicano installazioni o servizi.
2. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali stradali verticali e le loro modalità di impiego e di apposizione.
3. Ai soggetti diversi dagli enti proprietari delle strade che non rispettano le disposizioni del presente articolo e del regolamento si applica il comma 13 dell’art. 38.
In sintesi
L'art. 39 C.d.S. classifica i segnali verticali stradali in categorie: pericolo, prescrizione e indicazione, definendone funzioni e sottocategorie.
Ratio
L'articolo 39 del Codice della Strada disciplina i segnali verticali, ovvero i cartelli di segnalazione posizionati ai lati e sopra la carreggiata. La ratio della norma è quella di classificare sistematicamente i segnali verticali secondo la funzione che assolvono: preavvertimento, imposizione di regole, fornimento di informazioni. Questa categorizzazione permette agli utenti della strada di riconoscere immediatamente il tipo di messaggio trasmesso dal segnale sulla base della sua forma e colore, facilitando l'adeguato comportamento di guida.
Analisi
Il comma 1 opera una classificazione tripartita dei segnali verticali. I segnali di pericolo (categoria A) hanno funzione di preavviso dell'esistenza di situazioni di rischio, indicandone la natura e imponendo un comportamento cauto e prudente. Esempi includono i segnali di curva, attraversamento stradale, pedoni, ghiaia sulla carreggiata. I segnali di prescrizione (categoria B) rendono noti obblighi, divieti e limitazioni alle quali gli utenti della strada devono conformarsi. Si suddividono internamente in tre sottocategorie: segnali di precedenza (che regolano il diritto di passaggio), segnali di divieto (che proibiscono determinate azioni), segnali di obbligo (che prescrivono determinati comportamenti). I segnali di indicazione (categoria C) forniscono informazioni utili per la guida, la localizzazione geografica, l'identificazione di servizi. La loro sottoclassificazione include segnali di preavviso, direzione, conferma, identificazione strade, itinerario, località, nome strada, turistici e altre informazioni di utilità per i conducenti. Il comma 2 rinvia al regolamento per la definizione di forme, dimensioni e colori specifici di ogni segnale verticale e le modalità di impiego e apposizione. Il comma 3 sancisce che i soggetti diversi dagli enti proprietari delle strade che non rispettano le disposizioni dell'articolo e del regolamento sono soggetti alle sanzioni previste dal comma 13 dell'art. 38.
Quando si applica
La disciplina dei segnali verticali si applica su tutte le strade, pubbliche o private aperte al pubblico. I segnali di pericolo devono essere posizionati prima dei punti pericolosi, con distanze di presegnalazione stabilite dal regolamento in base alla velocità ordinaria della strada. I segnali di prescrizione si trovano all'inizio del tratto dove la regola si applica. I segnali di indicazione sono distribuiti lungo la strada dove le informazioni sono utili per la navigazione. Nelle aree urbane, i segnali seguono regole specifiche di posizionamento in base alla larghezza e alle caratteristiche della strada.
Connessioni
L'articolo 39 si inserisce nel sistema dei segnali stradali disciplinato dall'art. 38. Si collega agli artt. 40 (segnali orizzontali), 41 (segnali luminosi) e 42 (segnali complementari) per una disciplina completa della segnaletica. L'art. 43 disciplina le segnalazioni degli agenti, che prevalgono su tutti i segnali verticali. Gli artt. 6 e 7 regolano le modalità ordinarie di posizionamento. Il regolamento ministeriale fornisce il dettaglio tecnico di ogni singolo segnale, dalla forma al colore ai simboli utilizzati.
Domande frequenti
Cosa disciplina l'art. 39 del Codice della Strada?
L'art. 39 C.d.S. (D.Lgs. 285/1992) disciplina la classificazione dei segnali verticali stradali, suddividendoli in tre categorie: segnali di pericolo (che avvertono di situazioni rischiose), segnali di prescrizione (che impongono obblighi, divieti e limitazioni agli utenti della strada) e segnali di indicazione (che forniscono informazioni per la guida e l'individuazione di luoghi e servizi). Il comma 2 rinvia al Regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/1992) per le specifiche tecniche, mentre il comma 3 stabilisce le sanzioni per i soggetti privati inadempienti.
Qual è la differenza tra segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione?
I segnali di pericolo (categoria A) preavvisano la presenza di situazioni pericolose e impongono un comportamento prudente, ma non prescrivono una condotta specifica. I segnali di prescrizione (categoria B) hanno contenuto cogente: impongono veri e propri obblighi (es. obbligo di svoltare), divieti (es. senso vietato, limite di velocità) o regole di precedenza (es. STOP), la cui violazione comporta sanzione amministrativa. I segnali di indicazione (categoria C) hanno funzione meramente informativa — direzioni, distanze, servizi, località — e non impongono comportamenti obbligatori, pur essendo la loro corretta apposizione un obbligo degli enti stradali.
Cosa prevede il regolamento del Codice della Strada in materia di segnali verticali?
Il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada), richiamato dall'art. 39, comma 2, C.d.S., stabilisce nel dettaglio le forme geometriche (triangolo, cerchio, rettangolo, ottagono), le dimensioni minime e massime, i colori, i simboli grafici e le modalità di installazione e apposizione di ciascun segnale verticale. Le specifiche tecniche sono vincolanti per gli enti proprietari delle strade, poiché garantiscono l'uniformità e la riconoscibilità immediata della segnaletica su tutto il territorio nazionale.
Quali sanzioni sono previste per chi viola l'art. 39 del Codice della Strada?
Il comma 3 dell'art. 39 C.d.S. prevede che ai soggetti diversi dagli enti proprietari delle strade (quindi ai privati) che non rispettino le disposizioni dell'articolo o del relativo regolamento si applichi la sanzione stabilita dall'art. 38, comma 13, C.d.S., che consiste in una sanzione amministrativa pecuniaria, oltre all'obbligo di rimozione della segnaletica non autorizzata o non conforme. Gli enti proprietari, invece, sono soggetti a specifici obblighi di manutenzione e corretto impiego della segnaletica, la cui inosservanza può generare responsabilità risarcitoria in sede civile.
Cosa si intende per 'nuovo codice della strada' e ha cambiato qualcosa all'art. 39?
Con l'espressione 'nuovo codice della strada' ci si riferisce generalmente alle modifiche introdotte dalla L. 25 novembre 2024, n. 177, che ha novellato numerose disposizioni del D.Lgs. 285/1992. Tuttavia, la struttura portante dell'art. 39 — la classificazione tripartita dei segnali verticali e il rinvio al regolamento per le specifiche tecniche — non ha subito modifiche sostanziali con la riforma del 2024, mantenendo la sua impostazione originaria. Le principali novità della riforma 2024 hanno riguardato le sanzioni per i comportamenti dei conducenti (guida sotto l'effetto di sostanze, uso dello smartphone, neopatentati) e non la classificazione della segnaletica verticale.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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