Art. 24 C.d.S. – Pertinenze delle strade
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all’arredo funzionale di essa.
2. Le pertinenze stradali sono regolate dalle presenti norme e da quelle del regolamento e si distinguono in pertinenze di esercizio e pertinenze di servizio.
3. Sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte integrante della strada o ineriscono permanentemente alla sede stradale.
4. Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque destinati dall’ente proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti. Le pertinenze di servizio sono determinate, secondo le modalità fissate nel regolamento, dall’ente proprietario della strada in modo che non intralcino la circolazione o limitino la visibilità.
5. Le pertinenze costituite da aree di servizio, da aree di parcheggio e da fabbricati destinate al ristoro possono appartenere anche a soggetti diversi dall’ente proprietario ovvero essere affidate dall’ente proprietario in concessione a terzi secondo le condizioni stabilite dal regolamento.
6. Chiunque installa o mette in esercizio impianti od opere non avendo ottenuto il rilascio dello specifico provvedimento dell’autorità pubblica previsto dalle vigenti disposizioni di legge e indicato nell’art. 26, o li trasforma o ne varia l’uso stabilito in tale provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 716 a euro 2.867.
7. Chiunque viola le prescrizioni indicate nel provvedimento di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433.
8. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria della rimozione dell’impianto e delle opere realizzate abusivamente, a carico dell’autore della violazione ed a sue spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La violazione di cui al comma 7 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’attività esercitata fino all’attuazione delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. L’attuazione successiva non esime dal pagamento della somma indicata nel comma 7.
In sintesi
L'art. 24 C.d.S. disciplina le pertinenze stradali: parti permanenti al servizio della strada, distinte in esercizio e servizio.
Ratio
L'articolo 24 Codice della Strada definisce e disciplina le pertinenze stradali, cioè quelle strutture e spazi complementari alla sede stradale che ne consentono il funzionamento e il servizio ai fruitori. La norma distingue fra pertinenze di esercizio (parte integrante della funzione stradale) e di servizio (aree di sosta, rifornimento, ristoro), riconoscendo che una strada moderna comprende non solo il tracciato viabile ma anche infrastrutture accessorie.
Analisi
Le pertinenze stradali sono parti della strada destinate permanentemente al servizio o all'arredo funzionale. Si dividono in pertinenze di esercizio (parte integrante o inerenti permanentemente alla sede stradale, come marciapiedi e banchine) e di servizio (aree di servizio, parcheggi, aree e fabbricati per manutenzione e ristoro, determinate dall'ente proprietario senza intralciare la circolazione). Le pertinenze di servizio possono appartenere a soggetti diversi dall'ente proprietario o essere concesse in concessione secondo il regolamento. Chi installa impianti od opere senza provvedimento dell'autorità pubblica di cui all'articolo 26, o li trasforma, o varia l'uso, incorre in sanzione amministrativa da 716 a 2.867 euro. Chi viola le prescrizioni del provvedimento incorre in sanzione da 357 a 1.433 euro.
Quando si applica
La norma riguarda enti proprietari di strade, gestori di servizi di parcheggio e ristoro, concessionari di aree di servizio, proprietari di fabbricati adiacenti. È rilevante nella fase di rilascio di autorizzazioni per installazioni di distributori, bar e ristoranti in aree di servizio, nella repressione di occupazioni abusive di pertinenze.
Connessioni
La norma si integra con l'articolo 26 (autorità competente), l'articolo 25 (attraversamenti della sede stradale), le norme regolamentari su modalità di gestione e concessione. La distinzione fra esercizio e servizio incide sulla titolarità dei diritti sull'infrastruttura e sulla responsabilità manutentiva.
Domande frequenti
Cosa disciplina l'articolo 24 del Codice della Strada?
L'art. 24 C.d.S. definisce le pertinenze stradali — parti destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale della strada — e le distingue in pertinenze di esercizio (parte integrante della sede stradale, come guard rail e segnaletica) e pertinenze di servizio (aree di sosta, distributori, autogrill). Stabilisce inoltre le sanzioni per chi installa impianti senza autorizzazione o viola le prescrizioni del provvedimento autorizzativo.
Qual è la differenza tra pertinenze di esercizio e pertinenze di servizio?
Le pertinenze di esercizio sono quelle che costituiscono parte integrante della strada o ineriscono permanentemente alla sede stradale (es. cunette, scarpate, segnaletica, guard rail). Le pertinenze di servizio sono invece le aree di servizio con impianti di rifornimento e ristoro, le aree di parcheggio e i fabbricati destinati alla manutenzione stradale: queste ultime possono essere affidate in concessione a privati.
Cosa si intende per art. 24 nel Codice della Strada tedesco?
L'art. 24 del Codice della Strada italiano (D.Lgs. 285/1992) disciplina le pertinenze stradali e non va confuso con le corrispondenti disposizioni dell'ordinamento tedesco (StVO). La normativa italiana ha una struttura propria: definisce le pertinenze, ne regola il regime concessorio e prevede sanzioni specifiche per installazioni abusive o violazioni delle prescrizioni autorizzative.
Quali sanzioni prevede l'art. 24 C.d.S. per chi installa impianti abusivi?
Chi installa o mette in esercizio impianti senza la prescritta autorizzazione (art. 26 C.d.S.) è soggetto a una sanzione amministrativa da 716 a 2.867 euro, più la rimozione forzata dell'impianto a proprie spese. Chi invece viola le prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata rischia una sanzione da 357 a 1.433 euro e la sospensione dell'attività fino alla regolarizzazione.
Il Regolamento del Codice della Strada integra l'art. 24?
Sì. L'art. 24 C.d.S. rinvia espressamente al Regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/1992) per la determinazione delle modalità con cui l'ente proprietario individua le pertinenze di servizio e per le condizioni di affidamento in concessione a terzi. Il Regolamento specifica anche i requisiti tecnici e localizzativi delle pertinenze, con particolare riguardo alla visibilità e alla sicurezza della circolazione.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.