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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 26 C.d.S. – Competenza per le autorizzazioni e le concessioni

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate dall’ente proprietario della strada o da altro ente da quest’ultimo delegato o dall’ente concessionario della strada in conformità alle relative convenzioni; l’eventuale delega è comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o al prefetto se trattasi di ente locale.

2. Le autorizzazioni e le concessioni di cui al presente titolo sono di competenza dell’ente proprietario della strada e per le strade in concessione si provvede in conformità alle relative convenzioni.

3. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell’interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla osta dell’ente proprietario della strada.

4. L’impianto su strade e sulle relative pertinenze di linee ferroviarie, tranviarie, di speciali tubazioni o altre condotte comunque destinate a servizio pubblico, o anche il solo attraversamento di strade o relative pertinenze con uno qualsiasi degli impianti di cui sopra, sono autorizzati, in caso di assoluta necessità e ove non siano possibili altre soluzioni tecniche, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, se trattasi di linea ferroviaria, e l’ente proprietario della strada e, se trattasi di strade militari, di concerto con il Ministro della difesa.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Le autorizzazioni sono rilasciate dall'ente proprietario della strada, che può delegare tale competenza ad altro ente comunicandolo al MIT o al prefetto.
  • Le concessioni spettano anch'esse all'ente proprietario della strada; per le strade in concessione si seguono le relative convenzioni.
  • Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati sotto i 10.000 abitanti, la competenza passa al Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario.
  • L'installazione di linee ferroviarie, tranviarie, tubazioni o condotte destinate a servizio pubblico su strade è autorizzata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, solo in caso di assoluta necessità e assenza di alternative tecniche.
  • Per strade militari il decreto ministeriale è adottato di concerto con il Ministro della difesa.

L'art. 26 CdS disciplina quale ente è competente a rilasciare autorizzazioni e concessioni sulle strade pubbliche.

Ratio

L'articolo 26 del Codice della Strada stabilisce un principio fondamentale di chiarezza competenziale nella gestione amministrativa delle strade: chi è proprietario della strada è titolare del potere di rilasciare le autorizzazioni e le concessioni necessarie per gli interventi sulla medesima. Questo per garantire l'integrità e la sicurezza dell'infrastruttura stradale, nonché la coerenza dei provvedimenti amministrativi. La norma prevede tuttavia eccezioni significative, come la possibilità di delega a enti terzi o, in determinati contesti territoriali, il trasferimento di competenze ai comuni. La ratio consiste pertanto nel bilanciamento tra centralità del proprietario e flessibilità organizzativa.

Analisi

Il primo comma stabilisce che le autorizzazioni di cui al titolo I del Codice della Strada spettano all'ente proprietario della strada, con possibilità di delega a un terzo ente, purché tale delega sia comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o al prefetto (per gli enti locali). Questa comunicazione obbligatoria consente la trasparenza e l'eventuale coordinamento amministrativo. Il secondo comma estende la regola anche alle concessioni, rinviando alle convenzioni relative alle strade in concessione. Il terzo comma introduce un'importante deroga: per i tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il comune acquista competenza esclusiva per il rilascio di concessioni e autorizzazioni, salvo nulla osta dell'ente proprietario. Il quarto comma riguarda ipotesi molto specifiche: l'impianto su strada di linee ferroviarie, tranviarie o altre condotte di servizio pubblico. Tale impianto è autorizzabile solo in caso di assoluta necessità e quando non esistano alternative tecniche; l'autorizzazione è rilasciata dal Ministro se si tratta di linea ferroviaria, altrimenti dall'ente proprietario della strada (o dal Ministro della difesa per strade militari).

Quando si applica

L'articolo 26 si applica ogni volta che un soggetto (pubblico o privato) intenda realizzare un'autorizzazione o una concessione su una strada: installazione di chioschi, pensiline, parcheggi in concessione, linee telefoniche, acquedotti, fognature, ecc. È la norma fondamentale che disciplina il procedimento amministrativo di rilascio. In ambito locale, la delega è pratica comune: gli enti proprietari delegano spesso ai comuni per questioni di prossimità amministrativa. La norma si applica diffusamente nella pratica urbanistica e nella gestione della viabilità.

Connessioni

Si collega direttamente agli articoli 28-34 (obblighi dei concessionari, manutenzione strade, condotte d'acqua, canali artificiali, oneri per mezzi d'opera) che disciplinano il comportamento successivo al rilascio della concessione. Inoltre, rimanda alle convenzioni specifiche per le strade in concessione. Non direttamente al codice civile, ma implica comunque diritti reali e responsabilità civile dei proprietari dei fondi laterali (artt. 30-33).

Domande frequenti

Cosa disciplina l'articolo 26 del Codice della Strada?

L'art. 26 CdS stabilisce quale ente è competente al rilascio di autorizzazioni e concessioni relative all'uso delle strade pubbliche e delle loro pertinenze, distinguendo tra ente proprietario, comuni nei centri abitati minori e autorità ministeriale per le infrastrutture di servizio pubblico.

Chi rilascia le autorizzazioni ai sensi dell'art. 26 Codice della Strada?

In via generale le autorizzazioni sono rilasciate dall'ente proprietario della strada (ANAS per le strade statali, Regione, Provincia o Comune per le rispettive strade). L'ente proprietario può delegare tale compito comunicandolo al MIT o al prefetto.

Cosa prevede l'articolo 26 comma 3 del Codice della Strada?

Il comma 3 attribuisce al Comune la competenza per il rilascio di autorizzazioni e concessioni sui tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con meno di 10.000 abitanti. Il Comune deve però ottenere il preventivo nulla osta dell'ente proprietario della strada prima di provvedere.

Cosa dice l'art. 26 comma 3 CdS sul nulla osta dell'ente proprietario?

Il nulla osta è un atto endoprocedimentale obbligatorio: senza di esso il Comune non può legittimamente rilasciare l'autorizzazione o la concessione. L'ente proprietario (ad es. la Provincia per una strada provinciale) valuta gli aspetti tecnici e di sicurezza della viabilità prima di esprimere il proprio assenso.

Esiste un articolo 26 bis del Codice della Strada?

No, il Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) non prevede un articolo 26 bis. L'art. 26 è composto da quattro commi e non ha disposizioni integrative numerate con la dicitura 'bis'. È possibile che la ricerca si riferisca a norme regolamentari o a disposizioni speciali di settore.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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