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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 20 C.d.S. – Occupazione della sede stradale

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l’occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione.

2. L’ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l’occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all’interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all’art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l’occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573.

5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Sulle strade di tipo A, B, C e D è vietata qualsiasi occupazione della sede stradale, incluse fiere, mercati, baracche e veicoli.
  • Sulle strade di tipo E ed F l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata solo se esiste un itinerario alternativo o, nelle zone storico-ambientali, se non crea intralcio al traffico.
  • Fuori dai centri abitati, chioschi, edicole e installazioni anche provvisorie non possono essere collocati nelle fasce di rispetto previste per le recinzioni.
  • Nei centri abitati, le occupazioni dei marciapiedi da parte di chioschi o edicole sono consentite fino alla metà della larghezza, purché resti libero un passaggio pedonale di almeno 2 metri.
  • Le installazioni non possono ricadere nei triangoli di visibilità alle intersezioni (art. 18, comma 2).
  • L'occupazione abusiva o il mancato rispetto delle prescrizioni della concessione comporta una sanzione amministrativa da 143 a 573 euro e l'obbligo di rimozione a proprie spese.

Art. 20 C.d.S.: vieta l'occupazione abusiva della sede stradale con sanzione da 143 a 573 euro e obbligo di rimozione.

Ratio

L'articolo 20 Codice della Strada tutela il flusso della circolazione stradale e la pubblica sicurezza proibendo o limitando l'occupazione della sede stradale. La norma differenzia il regime fra strade a traffico intenso (categorie A, B, C, D) dove vige divieto assoluto, e strade a minor rilievo (E, F) dove è consentita occupazione temporanea a condizioni, rispecchiando il principio proporzionale fra limitazione della libertà e esigenza di traffico.

Analisi

Sulle strade A, B, C e D ogni occupazione della sede stradale è vietata, incluse fiere, mercati, veicoli, baracche, tende. Sulle strade E e F è consentita con itinerario alternativo o, in zone storico-ambientali, senza intralcio. Nei centri abitati, chioschi e edicole possono occupare massimo il 50% della larghezza dei marciapiedi, in adiacenza ai fabbricati, con zona di circolazione pedonale non inferiore a 2 metri. Sono vietate nelle aree triangolari di visibilità. In zone storico-ambientali è ammessa occupazione con garanzia di circolazione adeguata. Sanzione amministrativa per occupazione abusiva da 143 a importo indicato nel regolamento.

Quando si applica

La norma è applicabile a tutti i soggetti che intendano occupare la sede stradale (organizzeranno fiere, esercenti di chioschi, amministratori pubblici che concedono spazi). È rilevante nei procedimenti di concessione di autorizzazioni per mercatini e fiere temporanee, nell'installazione di edicole e commerci itineranti, nella regolamentazione dei parcheggi abusivi.

Connessioni

La norma integra l'articolo 18 (triangoli di visibilità), l'articolo 22 (accessi), l'articolo 23 (pubblicità). La categoria stradale è determinata dalla Classificazione delle Strade (articolo 2 Codice della Strada). La disciplina si coordina con i piani urbani della mobilità e i regolamenti comunali sulla viabilità.

Domande frequenti

Cosa vieta l'articolo 20 del Codice della Strada?

L'art. 20 C.d.S. vieta ogni occupazione della sede stradale — fiere, mercati, baracche, veicoli e simili — sulle strade di tipo A, B, C e D. Sulle strade di tipo E ed F l'occupazione può invece essere autorizzata a determinate condizioni.

Quali sono le sanzioni previste dall'art. 20 del Codice della Strada?

Chi occupa abusivamente il suolo stradale o non rispetta le prescrizioni della concessione è soggetto a una sanzione amministrativa da 143 a 573 euro (comma 4). In aggiunta, scatta l'obbligo di rimuovere le opere abusive a proprie spese (comma 5).

Cosa stabilisce l'articolo 20, comma 1, del Codice della Strada?

Il comma 1 vieta qualsiasi occupazione della carreggiata sulle strade di maggiore scorrimento (tipo A, B, C, D). Per le strade locali (tipo E ed F) ammette l'occupazione solo se garantito un itinerario alternativo o, nelle zone storico-ambientali, se non si crea intralcio alla circolazione.

Un chiosco su un marciapiede è legale secondo l'art. 20 C.d.S.?

Nei centri abitati è legale se: non supera la metà della larghezza del marciapiede, è collocato in adiacenza ai fabbricati e lascia libero un passaggio pedonale di almeno 2 metri. Non deve inoltre ricadere nei triangoli di visibilità delle intersezioni.

Esiste giurisprudenza rilevante sull'art. 20 del Codice della Strada?

Non risultano pronunce della Corte Costituzionale sull'articolo 20 C.d.S. La giurisprudenza amministrativa (TAR e Consiglio di Stato) ha chiarito i presupposti per il rilascio delle concessioni di occupazione e i criteri di calcolo delle sanzioni accessorie, confermando la natura ripristinatoria dell'obbligo di rimozione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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