Art. 5 CCII – Trasparenza ed efficienza delle nomine e trattazione prioritaria delle controversie
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Le nomine dei professionisti effettuate dalle commissioni di cui all’articolo 13, comma 6, dall’autorità giudiziaria o amministrativa e dagli organi da esse nominati devono assicurare il rispetto di criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza.
2. Per assicurare il rispetto dei principi di cui al comma 1, il segretario generale della camera di commercio del capoluogo di regione comunica alle autorità che hanno nominato i membri delle commissioni gli incarichi conferiti. La comunicazione di cui al primo periodo è inviata entro il 15 gennaio di ciascun anno e riguarda gli incarichi conferiti dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente.
3. Il presidente del tribunale o, nei tribunali suddivisi in sezioni, il presidente della sezione cui è assegnata la trattazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza o delle procedure di insolvenza vigila sull’osservanza dei principi di cui al comma 1 e ne assicura l’attuazione mediante l’adozione di protocolli condivisi con i giudici della sezione.
4. Le controversie in cui è parte un organo nominato dall’autorità giudiziaria o amministrativa nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza o delle procedure di insolvenza o comunque un soggetto nei cui confronti è aperta una procedura prevista dal presente codice sono trattate con priorità. Il capo dell’ufficio trasmette annualmente al presidente della corte d’appello i dati relativi al numero e alla durata dei suddetti procedimenti, indicando le disposizioni adottate per assicurarne la celere trattazione. Il presidente della corte d’appello ne dà atto nella relazione sull’amministrazione della giustizia.
In sintesi
Inquadramento e obiettivi della norma
L’art. 5 CCII affronta due problemi strutturali del sistema concorsuale italiano che la prassi aveva reso evidenti nel vigore della legge fallimentare: la scarsa trasparenza nelle nomine dei professionisti incaricati nell’ambito delle procedure e l’eccessiva durata dei procedimenti giudiziari correlati. La disposizione risponde all’esigenza, emersa anche in sede di recepimento della Direttiva UE 2019/1023, di dotare il sistema di garanzie procedurali che ne assicurino l’efficienza complessiva, condizione necessaria affinché gli strumenti di regolazione della crisi possano svolgere la funzione di risanamento cui sono preordinati.
La norma si articola in due blocchi distinti: il primo (commi 1-3) è dedicato alle regole di nomina dei professionisti; il secondo (comma 4) introduce un meccanismo di trattazione prioritaria delle controversie connesse alle procedure di crisi e insolvenza. Entrambi i blocchi condividono la stessa finalità di fondo: ridurre i costi, diretti e indiretti, del sistema concorsuale, nell’interesse tanto dei debitori quanto dei creditori.
I principi di trasparenza, rotazione ed efficienza nelle nomine
Il comma 1 enuncia tre principi che devono governare le nomine dei professionisti effettuate dalle commissioni di cui all’art. 13, comma 6, nonché dall’autorità giudiziaria o amministrativa e dagli organi da esse nominati. Si tratta di un catalogo di principi eterogenei ma complementari.
Il principio di trasparenza implica che le nomine siano effettuate sulla base di criteri predefiniti, verificabili e resi pubblici: esso combatte la prassi delle «nomine fiduciarie» che aveva caratterizzato, in senso critico, l’applicazione della legge fallimentare. Il principio di rotazione mira a prevenire la concentrazione degli incarichi in capo a un numero ristretto di professionisti, fenomeno che rischia di generare rendite di posizione e di ridurre la qualità delle prestazioni erogate. Il principio di efficienza, infine, impone di selezionare professionisti dotati delle competenze adeguate alla specifica procedura, avendo riguardo non solo all’esperienza curriculare ma anche alla disponibilità di tempo e di risorse.
In sede applicativa, va rilevato che il CCII non disciplina analiticamente le modalità operative di attuazione di tali principi, rinviando implicitamente ai protocolli elaborati dai singoli tribunali (comma 3) e al sistema di comunicazione degli incarichi istituito dal comma 2. La dottrina maggioritaria ha evidenziato come la mancanza di un registro nazionale degli incarichi professionali costituisca ancora un punto di debolezza del sistema, nonostante il meccanismo di comunicazione previsto dalla norma in commento.
Il meccanismo di comunicazione degli incarichi
Il comma 2 attribuisce al segretario generale della camera di commercio del capoluogo di regione il compito di comunicare alle autorità nominanti gli incarichi conferiti nell’anno precedente, entro il 15 gennaio di ciascun anno. Il perimetro soggettivo della comunicazione comprende tutti gli incarichi conferiti dalle commissioni di cui all’art. 13, comma 6 CCII.
Sotto il profilo funzionale, la comunicazione annuale assolve a una duplice funzione: da un lato, fornisce alle autorità nominanti i dati necessari per verificare il rispetto del principio di rotazione; dall’altro, costituisce uno strumento di monitoraggio indiretto sull’operato delle commissioni stesse. Va tuttavia rilevato che la norma non prevede conseguenze dirette per il caso in cui la comunicazione evidenzi violazioni del principio di rotazione: il rimedio è affidato all’attività di vigilanza del presidente del tribunale di cui al comma 3, con i limiti che tale strumento presenta.
La vigilanza del presidente del tribunale e i protocolli condivisi
Il comma 3 affida al presidente del tribunale, o al presidente della sezione specializzata nei tribunali organizzati per sezioni, la vigilanza sull’osservanza dei principi di nomina e la loro attuazione «mediante l’adozione di protocolli condivisi con i giudici della sezione». Il ricorso ai protocolli, strumenti di soft law ormai consolidati nell’ordinamento processuale italiano, risponde all’esigenza di raccordare le prescrizioni normative con le specificità organizzative di ciascun ufficio giudiziario.
I protocolli, elaborati in sede di coordinamento nazionale tra i presidenti dei tribunali e le rappresentanze dell’avvocatura e delle professioni economiche, tendono a definire: le liste dei professionisti abilitati alle nomine, i criteri di abbinamento tra professionista e tipologia di procedura, le soglie di concentrazione degli incarichi oltre le quali scatta la rotazione obbligatoria, e i meccanismi di monitoraggio periodico. L’orientamento prevalente in dottrina ritiene che i protocolli adottati ai sensi del comma 3 abbiano natura di atti amministrativi interni, non immediatamente impugnabili, ma idonei a fondare un sindacato di legittimità sull’atto di nomina concretamente adottato in loro violazione.
La trattazione prioritaria delle controversie
Il comma 4 introduce una norma acceleratoria di sicuro rilievo pratico: le controversie in cui è parte un organo nominato nell’ambito delle procedure di crisi o insolvenza, o un soggetto nei cui confronti è aperta una procedura prevista dal CCII, devono essere «trattate con priorità». La disposizione risponde a una logica sistemica: la durata dei procedimenti giudiziari connessi alle procedure concorsuali è uno dei principali fattori di deprezzamento dei patrimoni aziendali e, conseguentemente, di riduzione del tasso di recupero dei creditori.
Il meccanismo di monitoraggio previsto dal secondo e terzo periodo del comma 4, trasmissione annuale dei dati al presidente della corte d'appello e menzione nella relazione sull’amministrazione della giustizia, costituisce un presidio reputazionale e statistico, funzionale alla valutazione dell’efficienza degli uffici giudiziari coinvolti. Non è tuttavia prevista alcuna sanzione diretta per il caso di inosservanza dell’obbligo di priorità: il rimedio è affidato agli strumenti ordinari di sollecitazione dell’attività giudiziaria (istanza di fissazione udienza, reclamo al dirigente dell’ufficio).
Domande frequenti
Quali sono i tre principi che devono governare le nomine dei professionisti nelle procedure concorsuali?
Il comma 1 enuclea i principi di trasparenza, rotazione ed efficienza, applicabili a tutte le nomine effettuate dall’autorità giudiziaria o amministrativa e dagli organi da esse nominati.
Entro quando la camera di commercio comunica gli incarichi conferiti alle autorità nominanti?
Entro il 15 gennaio di ciascun anno, con riferimento agli incarichi conferiti dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente (comma 2).
Chi vigila sull’osservanza dei principi di nomina e con quali strumenti?
Il presidente del tribunale (o della sezione specializzata), mediante l’adozione di protocolli condivisi con i giudici della sezione, ai sensi del comma 3.
Le controversie in cui è parte un curatore o un commissario giudiziale vengono trattate prima delle altre?
Sì: il comma 4 prevede la trattazione prioritaria; i dati sui procedimenti sono trasmessi annualmente alla corte d'appello e menzionati nella relazione sull’amministrazione della giustizia.