Indice
- I siti istituzionali del Ministero della giustizia e del Ministero delle imprese e del made in Italy devono pubblicare informazioni pertinenti e aggiornate sugli strumenti di emersione precoce della crisi, sugli strumenti di regolazione e sulle procedure di esdebitazione.
- Le informazioni devono essere contenute in una sezione dedicata dei siti internet, facilmente accessibile e di agevole consultazione.
- I medesimi siti devono rendere disponibili il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e la lista di controllo particolareggiata.
- La lista di controllo è adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese e fornisce indicazioni operative per la redazione dei piani di risanamento.
- Il contenuto della lista di controllo è definito con il decreto dirigenziale di cui all’art. 13 CCII.
Testo dell'articoloVigente
Art. 5 Bis CCII – Pubblicazione delle informazioni, del test pratico e della lista di controllo
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Nei siti istituzionali del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico sono pubblicate informazioni pertinenti e aggiornate sugli strumenti per la anticipata emersione della crisi, sugli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e sulle procedure di esdebitazione previsti dal presente codice e dalle leggi speciali dettate in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di liquidazione coatta amministrativa. Le informazioni di cui al primo periodo sono inserite in apposita sezione dei siti internet dedicata alla crisi d’impresa, facilmente accessibile e di agevole consultazione.
2. Nei siti istituzionali di cui al comma 1 sono alresì disponibili un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione dei piani di risanamento, nell’ambito della composizione negoziata e degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza. Il contenuto della lista di controllo è definito con il decreto dirigenziale di cui all’articolo 13.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 5-bis L. 184/1983 — Affidamento al servizio sociale con limitazione della r
- Art. 5 bis CAD — (Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche)
- Art. 5 bis IRAP - Determinazione del valore della produzione netta delle società di p...
- Art. 5-bis D.Lgs. 28/2010 — Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo
- Art. 5-bis Rev. Leg. – Formazione dei soggetti incaricati dei co
- Art. 5-bis DPR 602/1973 — Versamento ad ufficio incompetente
Commento
Contesto e finalità della norma
L’art. 5-bis CCII, inserito nel corpo del codice dal D.Lgs. 83/2022 (secondo correttivo) in recepimento dell’art. 4 della Direttiva UE 2019/1023, disciplina gli obblighi di pubblicità istituzionale relativi agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza. La norma si inserisce in una logica di policy che il legislatore europeo denomina «accesso alle informazioni»: elemento chiave della Direttiva Insolvency è che imprenditori e professionisti possano conoscere facilmente e rapidamente gli strumenti disponibili per affrontare la crisi, senza dover ricorrere obbligatoriamente a consulenti specializzati già nella fase iniziale di orientamento.
L’obiettivo perseguito è duplice: da un lato, abbassare le barriere informative all’accesso agli strumenti di regolazione della crisi, particolarmente significative per le piccole e micro imprese che spesso non dispongono di consulenti legali o finanziari strutturati; dall’altro, favorire la cultura dell’emersione precoce, contrastando la tendenza degli imprenditori a ritardare l’accesso agli strumenti di gestione della crisi per timore dell’impatto reputazionale o per mancanza di informazioni sulle opzioni disponibili.
Il perimetro informativo: quali informazioni devono essere pubblicate
Il comma 1 delinea il perimetro delle informazioni che i siti istituzionali devono rendere disponibili, articolato in tre categorie distinte. La prima categoria comprende le informazioni sugli strumenti per la anticipata emersione della crisi: in questa voce rientrano, tra l’altro, la composizione negoziata della crisi (artt. 12 ss. CCII) e il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies). La seconda categoria riguarda gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza in senso stretto: piano attestato di risanamento (art. 56), accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57-64), piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis ss.), concordato preventivo (artt. 84 ss.), convenzione di moratoria (art. 62). La terza categoria concerne le procedure di esdebitazione: la previsione riflette l’attenzione della Direttiva UE 2019/1023 verso la seconda opportunità per il debitore persona fisica (artt. 280 ss. CCII).
Va rilevato che l’obbligo informativo si estende anche alle «leggi speciali dettate in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di liquidazione coatta amministrativa», ricomprendendo così D.Lgs. 270/1999 (Prodi-bis) e le normative settoriali (banche, assicurazioni, ecc.). Si tratta di una scelta di completezza sistematica apprezzabile, che evita che il sistema informativo pubblico risulti lacunoso rispetto alle procedure riservate a categorie specifiche di soggetti.
Requisiti di accessibilità e usabilità
La norma non si limita a prescrivere la pubblicazione delle informazioni, ma impone precise caratteristiche qualitative: la sezione dedicata deve essere «facilmente accessibile» e di «agevole consultazione». Queste clausole, mutuate dal lessico della normativa europea sull’accessibilità digitale (Dir. UE 2016/2102, recepita con D.Lgs. 106/2018), impongono standard tecnici precisi che vanno oltre la mera presenza delle informazioni sul sito istituzionale. In sede applicativa, l’orientamento emerso dall’analisi delle prassi ministeriali suggerisce che la facilità di accesso si traduca nella raggiungibilità della sezione con un numero minimo di click dalla homepage del sito e nella presenza di un motore di ricerca interno efficiente.
Il test pratico e la lista di controllo particolareggiata
Il comma 2 rappresenta il nucleo più operativo della disposizione: i siti ministeriali devono rendere disponibili due strumenti diagnostici fondamentali, il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e la lista di controllo particolareggiata. Questi strumenti, previsti già dall’art. 13 CCII e dal relativo decreto dirigenziale, assolvono funzioni distinte ma complementari.
Il test pratico è uno strumento di autovalutazione che consente all’imprenditore, anche senza l’ausilio immediato di un professionista, di verificare se esistano le condizioni minime per perseguire il risanamento dell’impresa in luogo della liquidazione. Si tratta di uno strumento ispirato ai «financial distress tests» elaborati in ambito anglosassone e adattato alle specificità dell’ordinamento italiano: esso considera principalmente la relazione tra il valore dei flussi di cassa prospettici e il valore di liquidazione del patrimonio aziendale.
La lista di controllo particolareggiata ha invece natura metodologica: fornisce indicazioni operative per la redazione dei piani di risanamento, sia nell’ambito della composizione negoziata sia nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi. L’esplicita menzione delle esigenze delle micro, piccole e medie imprese è coerente con la ratio della Direttiva UE 2019/1023, che riserva particolare attenzione alle PMI, riconoscendo che queste ultime hanno minore capacità di accedere a consulenze specialistiche e necessitano quindi di strumenti semplificati e modulari.
Il rinvio al decreto dirigenziale di cui all’art. 13 per la definizione del contenuto della lista di controllo configura una riserva di normazione secondaria: il contenuto concreto degli strumenti è rimesso alla fonte ministeriale, che può adeguarlo all’evoluzione delle prassi professionali e delle condizioni di mercato senza dover ricorrere a modifiche legislative. Il D.Lgs. 136/2024 ha confermato questo assetto, ritenendolo coerente con l’esigenza di mantenere gli strumenti aggiornati e adattabili.
Profili critici e prospettive applicative
In sede di prima applicazione, la dottrina ha sollevato alcune criticità. In primo luogo, la norma non prevede meccanismi sanzionatori per il caso in cui i Ministeri omettano o ritardino l’aggiornamento delle informazioni: l’obbligo risulta quindi privo di enforcement diretto, affidato sostanzialmente all’interesse istituzionale degli enti coinvolti. In secondo luogo, la distinzione tra i rispettivi perimetri informativi del Ministero della giustizia e del Ministero delle imprese e del made in Italy non è esplicitata dalla norma, con il rischio di duplicazioni o lacune nella copertura informativa. In terzo luogo, la dimensione esclusivamente digitale della disclosure informativa potrebbe lasciare scoperti i segmenti di imprenditoria meno informatizzati, in particolare nelle aree geografiche con minore connettività o nei settori tradizionali.
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. 53/2018
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itPrassi e linee guida
Banca d'Italia · Vigilanza intermediari finanziari (art. 5-bis CCII)
Banca d'Italia
Leggi il documento su www.bancaditalia.itAgenzia delle Entrate · Profili fiscali procedure di crisi (art. 5-bis CCII)
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itDomande frequenti
Dove sono pubblicati il test pratico e la lista di controllo del CCII?
Nei siti istituzionali del Ministero della giustizia e del Ministero delle imprese e del made in Italy, in un’apposita sezione dedicata alla crisi d'impresa (art. 5-bis, comma 2).
La lista di controllo è adeguata anche alle piccole imprese?
Sì: il comma 2 prevede espressamente che la lista sia adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, con indicazioni operative semplificate.
Chi definisce il contenuto della lista di controllo particolareggiata?
Il contenuto è definito con il decreto dirigenziale di cui all’art. 13 CCII, fonte di normazione secondaria che consente aggiornamenti senza modifiche legislative.
Il test pratico sostituisce la consulenza di un professionista?
No: è uno strumento di autovalutazione orientativo; per accedere agli strumenti di regolazione della crisi rimane necessaria l’assistenza di professionisti abilitati.
Vedi anche