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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 67 CCII – Procedura di ristrutturazione dei debiti

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Il consumatore sovraindebitato, con l’ausilio dell’OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma.

2. La domanda è corredata dell’elenco: a) di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l’indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

3. La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4.

4. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall’OCC. La proposta può prevedere, per i crediti di cui al primo periodo, una moratoria fino a due anni dall’omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali.

5. È possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica.

In sintesi

  • L’art. 67 CCII disciplina la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, lo strumento elettivo per la persona fisica che agisce per scopi estranei a qualunque attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.
  • Il piano, predisposto con l’ausilio dell’OCC, ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualunque forma.
  • La domanda deve essere corredata da un'analitica documentazione: elenco creditori, consistenza del patrimonio, atti dispositivi del quinquennio, dichiarazioni dei redditi del triennio, redditi e spese del nucleo familiare.
  • È ammessa la falcidia dei debiti da cessione del quinto dello stipendio o della pensione e da prestiti su pegno, con un evidente favor per la fresh start del consumatore.
  • I crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari possono essere soddisfatti non integralmente, purché in misura non inferiore al valore di liquidazione del bene oggetto della prelazione attestato dall’OCC; ammessa una moratoria fino a due anni con interessi legali.
  • Possibile la continuazione del mutuo ipotecario sull’abitazione principale alle condizioni del comma 5; il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica.
Il piano di ristrutturazione del consumatore: profili generali

L’art. 67 CCII apre la Sezione II del Capo II e disciplina il primo dei due strumenti tipici di composizione del sovraindebitamento: la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Si tratta dello strumento elettivo per la persona fisica che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e), CCII, agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. La norma raccoglie e riformula la disciplina già contenuta negli artt. 7-bis ss. della L. 3/2012, con significativi affinamenti in punto di contenuto del piano, trattamento dei creditori privilegiati e gestione del mutuo sull’abitazione principale. La caratteristica saliente dello strumento, che lo distingue nettamente dal concordato minore e dal concordato preventivo, è la non necessaria approvazione dei creditori: la procedura si conclude con l’omologazione del giudice, all’esito di un giudizio di meritevolezza e di fattibilità, senza che sia necessaria una votazione formale (cfr. art. 70 CCII). Si tratta dunque di un istituto a forte impronta giurisdizionale-paternalistica, in cui il consumatore meritevole può ottenere la ristrutturazione anche contro il dissenso dei creditori, alle condizioni di legge.

Il contenuto libero del piano

Il comma 1 sancisce il principio del contenuto libero del piano: il consumatore, con l’ausilio dell’OCC, può proporre soluzioni della crisi in qualsiasi forma, prevedendo il soddisfacimento integrale o parziale dei crediti, in denaro o in natura, con dilazione o senza, con classi o senza. Il piano può prevedere la prosecuzione di taluni rapporti contrattuali (mutui, finanziamenti), la cessione di beni a uno o più creditori, l’apporto di finanza esterna da parte di terzi (un familiare, un datore di lavoro), la rinuncia a parte dei redditi futuri. La libertà di contenuto, peraltro, non è assoluta: il piano deve risultare fattibile, deve specificare con precisione tempi e modalità di esecuzione e deve rispettare i limiti inderogabili previsti dalla normativa (in particolare il rispetto della par condicio creditorum tra creditori della medesima posizione e il limite del valore di liquidazione per i crediti privilegiati di cui al comma 4).

La documentazione a corredo della domanda

Il comma 2 indica con minuzia la documentazione da allegare alla domanda. Si tratta di un elenco tassativo, la cui completezza è condizione di ammissibilità: (a) elenco di tutti i creditori, con somme dovute e cause di prelazione; (b) consistenza e composizione del patrimonio; (c) atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; (d) dichiarazioni dei redditi del triennio; (e) stipendi, pensioni, salari e ogni altra entrata del debitore e del nucleo familiare, con indicazione di quanto necessario al mantenimento della famiglia. La ratio è duplice: da un lato, consentire al giudice di valutare la meritevolezza del debitore (ad esempio scrutinando gli atti dispositivi quinquennali alla luce dell’art. 69 CCII e l’eventuale eccesso di indebitamento rispetto al reddito); dall’altro, individuare il fabbisogno familiare minimo da preservare, in coerenza con il principio costituzionale di tutela della dignità della persona e del nucleo familiare (art. 36 Cost.). Si è osservato in dottrina come il riferimento al «mantenimento della famiglia» funga da argine minimo alla pretesa esecutiva dei creditori, anche se nessuna soglia rigida è fissata dalla norma: opererà, in concreto, il prudente apprezzamento del giudice, eventualmente parametrato sui criteri ISEE o sull’assegno di mantenimento.

La falcidia dei finanziamenti da cessione del quinto e dei prestiti su pegno

Il comma 3 affronta una questione che aveva diviso la giurisprudenza sotto la L. 3/2012: la possibilità di falcidiare i debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione, e dalle operazioni di prestito su pegno. Il legislatore ha optato per la massima apertura: tali debiti possono essere falcidiati e ristrutturati, in deroga alla loro tipica resistenza derivante dalla peculiare struttura del rapporto (delegazione di pagamento del datore di lavoro o dell’INPS al finanziatore; ius retentionis del pegno). Si tratta di una delle previsioni di maggior favor per il consumatore, in coerenza con la finalità di fresh start propria del sistema. La salvezza espressa del comma 4 chiarisce, peraltro, che la falcidia di crediti assistiti da pegno è soggetta al limite del valore di liquidazione del bene oggetto della prelazione.

Il trattamento dei creditori privilegiati: il limite del valore di liquidazione

Il comma 4 disciplina il trattamento dei crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari. Il principio è quello, comune al concordato preventivo (art. 84, comma 5, CCII) e al concordato minore, della convenienza relativa: i crediti muniti di causa di prelazione possono essere soddisfatti non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato della liquidazione dei beni oggetto della prelazione. La misura del soddisfacimento minimo va attestata dall’OCC, attraverso una stima dei beni e una proiezione dell’ipotetica vendita forzata. La logica è di tutela sostanziale del privilegio: il creditore privilegiato non deve ricevere meno di quanto ricaverebbe in liquidazione, ma non ha diritto al pagamento integrale se il bene su cui insiste la prelazione vale meno del credito. Il secondo periodo del comma consente, inoltre, una moratoria fino a due anni dall’omologazione per il pagamento dei crediti privilegiati, con riconoscimento degli interessi legali nel periodo di dilazione. La previsione attenua il rigore del principio del pagamento immediato e consente al consumatore di programmare il rientro su un orizzonte temporale ragionevole.

La continuazione del mutuo ipotecario sull’abitazione principale

Il comma 5 reca una previsione di particolare rilievo sociale: la possibilità di prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore. La continuazione del mutuo è ammessa a due condizioni alternative: (i) che il debitore, alla data del deposito della domanda, abbia regolarmente adempiuto le proprie obbligazioni nei confronti del mutuante (sia, cioè, in bonis); (ii) che il giudice autorizzi il pagamento del debito per capitale e interessi scaduto a tale data, ricostituendo così la regolarità del rapporto. La norma realizza un equilibrato bilanciamento tra l’esigenza di rispettare l’autonomia negoziale del rapporto di mutuo (che proseguirà secondo l’originario piano di ammortamento) e la finalità sociale di preservare l’abitazione principale del nucleo familiare, evitando lo sfratto in conseguenza dell’apertura della procedura. Si tratta di una disposizione di forte carattere protettivo della casa, allineata alla giurisprudenza CEDU sul diritto al rispetto del domicilio (art. 8 CEDU) e alla normativa europea sui mutui residenziali.

Aspetti procedurali e rito monocratico

Il comma 6, infine, stabilisce che il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica. La scelta riflette la semplificazione tipica delle procedure minori e si coordina con l’art. 27 CCII sulla competenza territoriale (residenza del debitore). Il rito applicabile è quello camerale, con le specificità dettate dagli artt. 68 e 70 CCII per la fase di apertura e per il giudizio di omologazione. È bene ricordare che, in caso di esito positivo della procedura, il consumatore può conseguire l'esdebitazione in forma piena (art. 282 CCII): il piano omologato e regolarmente eseguito libera il debitore dai debiti residui, restituendogli quella capacità di pieno reinserimento economico che costituisce, in ultima analisi, l’obiettivo perseguito dal legislatore della riforma in attuazione della Direttiva UE 2019/1023.

Domande frequenti

Chi può accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore?

Solo la persona fisica che agisce per scopi estranei a qualunque attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale (consumatore ex art. 2, comma 1, lett. e, CCII).

Il piano deve essere approvato dai creditori?

No. Il piano è omologato dal giudice all’esito di una valutazione di meritevolezza e fattibilità, senza necessità di una votazione formale dei creditori (cfr. art. 70 CCII).

Si può falcidiare la cessione del quinto?

Sì. Il comma 3 consente espressamente la falcidia e la ristrutturazione dei debiti da cessione del quinto dello stipendio o della pensione e da prestiti su pegno.

I crediti ipotecari possono essere ridotti?

Sì, ma solo entro il limite del valore di liquidazione del bene oggetto della prelazione, attestato dall’OCC. È ammessa una moratoria fino a due anni con interessi legali.

Si può continuare a pagare il mutuo sulla casa?

Sì. Il comma 5 consente la prosecuzione del mutuo ipotecario sull’abitazione principale se il debitore è in regola con i pagamenti o se il giudice autorizza il recupero del pregresso.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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