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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 69 CCII – Condizioni soggettive ostative

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

2. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.

In sintesi

  • Limite temporale all’esdebitazione: il consumatore non può accedere alla ristrutturazione dei debiti se ha già beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda.
  • Limite quantitativo: l’accesso è precluso anche a chi ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte in qualsiasi momento.
  • Comportamenti ostativi: sono ostativi la colpa grave, la malafede e la frode nella determinazione del sovraindebitamento.
  • Sanzione al creditore colpevole: il creditore che ha colpevolmente contribuito al sovraindebitamento del consumatore non può contestare la convenienza della proposta in sede di omologa.
Inquadramento sistematico

L’art. 69 del D.Lgs. 14/2019 (CCII) individua le condizioni soggettive ostative all’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, disciplinata dalla Sezione II del Capo II del Titolo IV. La norma si pone in continuità con l’impianto della legge 3/2012 (cd. legge salva-suicidi), che già prevedeva l’inammissibilità della proposta nei casi di frode o malafede, e con le indicazioni della Direttiva UE 2019/1023, che all’art. 23 ammette la possibilità per gli Stati membri di escludere dall’esdebitazione i debitori «disonesti o in malafede». L’art. 69 bilancia due esigenze contrapposte: la protezione del consumatore sovraindebitato in buona fede e la prevenzione di comportamenti opportunistici o fraudolenti che sfruttino strumentalmente la procedura.

Il limite temporale: il quinquennio dalla precedente esdebitazione

Il primo ostacolo individuato dal comma 1 è di carattere temporale: il consumatore che abbia già beneficiato di una esdebitazione nell’arco dei cinque anni precedenti alla presentazione della nuova domanda non può accedere alla procedura. Il termine decorre dalla data del provvedimento di esdebitazione (o dalla chiusura della procedura con effetto esdebitatorio), non dalla data di presentazione della precedente domanda. La ratio è chiara: evitare che la procedura di ristrutturazione diventi un meccanismo ciclico di cancellazione periodica dei debiti, a danno dei creditori e della fiducia nel sistema del credito al consumo. Il legislatore ha scelto un termine di cinque anni come ragionevole bilanciamento tra la possibilità di un nuovo inizio per il consumatore e la tutela del mercato del credito.

Il limite quantitativo: il doppio beneficio

La seconda condizione ostativa è di carattere quantitativo: chi ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte, indipendentemente dal quando, non può accedere nuovamente alla procedura. Questo limite assoluto traduce la scelta legislativa di consentire al consumatore di superare le difficoltà finanziarie al massimo per due volte nella vita, dopo di che il sistema non offre ulteriore protezione. Si tratta di una scelta di politica del diritto che può apparire severa, ma che risponde all’esigenza di evitare un uso seriale e strumentale dello strumento esdebitatorio. Occorre segnalare che i due limiti, temporale e quantitativo, operano in modo autonomo e cumulativo: il consumatore che non ha rispettato il quinquennio è sbarrato anche se ha beneficiato dell’esdebitazione una sola volta; quello che ha già usufruito del beneficio per due volte è sbarrato per sempre.

La colpa grave, la malafede e la frode

Il terzo ostacolo è di natura soggettiva: l’accesso è precluso al consumatore che abbia «determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode». La disposizione richiede una valutazione qualitativa della condotta del debitore che ha portato alla crisi finanziaria. La frode implica un comportamento intenzionalmente diretto a ingannare i creditori o il giudice; la malafede ricomprende condotte consapevolmente scorrette ma non necessariamente fraudolente; la colpa grave si riferisce alla violazione di standard minimi di diligenza nella gestione delle proprie finanze personali. Non ogni comportamento imprudente integra la colpa grave: l’orientamento prevalente in dottrina richiede una condotta marcatamente irresponsabile, tale da discostarsi in modo macroscopico dalla diligenza del consumatore medio. Rientrano tipicamente nell’ambito della colpa grave: l’assunzione di debiti sproporzionati al reddito senza ragionevole prospettiva di rimborso; la dissipazione del patrimonio in attività speculative; la sistematica omissione di obblighi informativi verso i creditori.

La sanzione al creditore colpevole: la preclusione all’opposizione

Il comma 2 introduce una previsione di grande rilievo sistematico: il creditore che abbia «colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento» ovvero abbia violato i principi di cui all'art. 124-bis del D.Lgs. 385/1993 (TUB) non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta. L’art. 124-bis TUB disciplina l’obbligo del finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore prima della concessione del credito: la sua violazione indica un comportamento imprudente o speculativo del creditore che ha contribuito a generare o aggravare il sovraindebitamento del consumatore. La sanzione procedurale prevista dall’art. 69 co. 2 è la preclusione del diritto di opposizione alla convenienza: il creditore «colpevole» può ancora partecipare alla procedura e presentare osservazioni formali, ma non può censurare il merito economico della proposta sotto il profilo della convenienza rispetto alla liquidazione. Si tratta di un’applicazione del principio di buona fede nelle procedure concorsuali: chi ha concorso a creare il problema non può opporre le sue ragioni per bloccare la soluzione.

Profili applicativi

La valutazione delle condizioni ostative compete al giudice in sede di ammissibilità della domanda (art. 70 co. 1 CCII). L’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) ha un ruolo istruttorio rilevante: nella relazione allegata alla domanda deve dare conto della situazione debitoria del consumatore e, ove emergano circostanze rilevanti, segnalare elementi che potrebbero integrare le condizioni ostative. La prova della colpa grave, della malafede o della frode grava in linea di principio sul soggetto che la eccepisce, ferma restando la possibilità per il giudice di disporre d'ufficio approfondimenti istruttori.

Domande frequenti

Quante volte un consumatore può beneficiare dell’esdebitazione nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore?

Al massimo due volte nella vita, e comunque non prima che siano trascorsi cinque anni dalla precedente esdebitazione. Entrambi i limiti operano in modo autonomo e cumulativo.

Cosa si intende per «colpa grave» nella determinazione del sovraindebitamento ai fini dell’art. 69 CCII?

L’orientamento prevalente ritiene che integri colpa grave l’assunzione di debiti manifestamente sproporzionati al reddito, la dissipazione del patrimonio o la sistematica omissione di obblighi informativi verso i creditori, non ogni semplice imprudenza.

Il creditore che ha violato l’obbligo di valutare il merito creditizio del consumatore può opporsi all’omologa del piano?

No. Il comma 2 preclude al creditore che ha violato l’art. 124-bis TUB di contestare la convenienza della proposta in sede di omologa, pur non escludendolo dal procedimento per le altre questioni formali.

Chi verifica la sussistenza delle condizioni ostative soggettive previste dall’art. 69 CCII?

Il giudice in sede di ammissibilità della domanda, avvalendosi anche della relazione istruttoria dell’OCC che deve segnalare eventuali elementi ostativi emersi nel corso della predisposizione della proposta.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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