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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 66 CCII – Procedure familiari

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. I membri della stessa famiglia possono presentare un’unica domanda di accesso ad una delle procedure di cui all’articolo 65, comma 1, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, non si applicano le disposizioni della sezione II del presente capo, ad eccezione dell’articolo 67, comma 5. La domanda di apertura della liquidazione controllata può essere proposta anche se uno o più debitori si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 283, se per almeno uno di essi sussistono i presupposti di cui all’articolo 268, comma 3, quarto periodo.

2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonchè le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.

3. Le masse attive e passive rimangono distinte.

4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.

5. La liquidazione del compenso dovuto all’organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all’entità dell’attivo di ciascuno.

In sintesi

  • L’art. 66 CCII disciplina le procedure familiari, consentendo ai membri della stessa famiglia di presentare un'unica domanda di accesso a una delle procedure di cui all’art. 65, comma 1.
  • Presupposti alternativi sono la convivenza dei debitori ovvero l'origine comune del sovraindebitamento, da intendersi come riconducibilità a un medesimo fatto generatore (mutuo cointestato, garanzia prestata da un familiare, attività comune).
  • La nozione di famiglia è ampia: oltre al coniuge, vi rientrano i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto ex L. 76/2016.
  • Le masse attive e passive rimangono distinte: la procedura familiare è essenzialmente un meccanismo di coordinamento processuale, non di confusione patrimoniale.
  • Il giudice adito per primo è competente per tutte le domande connesse; il compenso dell’OCC si ripartisce in misura proporzionale all’attivo di ciascun membro.
  • La norma costituisce un’innovazione di rilievo rispetto alla L. 3/2012, dando risposta sistematica al problema dell'indebitamento familiare.
Premessa: la novità della procedura familiare

L’art. 66 CCII reca una delle innovazioni più significative del sistema del sovraindebitamento riformato: la disciplina organica delle cosiddette procedure familiari. La disposizione recepisce, sviluppandole, le aperture giurisprudenziali maturate sotto la vigenza della L. 3/2012, dove alcuni tribunali (in particolare Mantova e Bergamo, sulla scorta di consolidato orientamento di merito) avevano già ammesso il deposito di domande congiunte tra coniugi cointestatari di mutui o cofideiussori, in nome di un’esigenza di coordinamento processuale e di razionalità della soluzione della crisi. Il legislatore della riforma ha portato a sistema l’istituto, prevedendolo in via generale per tutte le procedure di sovraindebitamento (ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata) e dettando una disciplina puntuale dei presupposti, del perimetro soggettivo, degli effetti e del regime delle spese.

I presupposti: convivenza o origine comune dell’indebitamento

Il comma 1 individua due presupposti alternativi per il ricorso alla procedura familiare. Il primo è la convivenza, da intendersi nel senso anagrafico-funzionale (medesimo nucleo familiare con dimora abituale comune): la mera convivenza è ritenuta sufficiente, in quanto rivela un’unitarietà di vita economica suscettibile di giustificare la trattazione congiunta. Il secondo è l'origine comune del sovraindebitamento, che prescinde dalla convivenza e valorizza il dato genetico dell’indebitamento. L’orientamento prevalente dei primi commentatori e dei tribunali (Milano, Torino, Bologna) ravvisa l’origine comune in ipotesi quali: il mutuo cointestato per l’acquisto della casa coniugale; la fideiussione prestata da uno dei familiari a garanzia delle obbligazioni dell’altro; l’attività imprenditoriale o professionale svolta congiuntamente o nell’interesse del nucleo; l’assunzione di debiti tributari riferibili a una società di persone cui i familiari partecipavano. Non è invece sufficiente la mera coincidenza temporale dell’indebitamento o la generica appartenenza al medesimo nucleo familiare.

La portata della nozione di famiglia

Il comma 2 fornisce una definizione estensiva e tassativa di famiglia ai fini dell’art. 66. Sono membri della stessa famiglia: (i) il coniuge, anche separato (la separazione personale non incide, finché non sia intervenuto il divorzio); (ii) i parenti entro il quarto grado (genitori, figli, nonni, nipoti, fratelli, zii, cugini); (iii) gli affini entro il secondo grado (suoceri, generi, nuore, cognati); (iv) le parti dell’unione civile di cui alla L. 76/2016; (v) i conviventi di fatto di cui alla medesima legge. L’estensione ai conviventi e alle parti dell’unione civile riflette l’adeguamento del CCII all’evoluzione della disciplina civilistica e supera ogni residua discriminazione tra formazioni familiari di diritto e di fatto. È rimasta esclusa, invece, la mera convivenza non rientrante nei contorni della L. 76/2016 (ad esempio, due persone che condividono l’abitazione per ragioni di mero risparmio): in tale ipotesi l’art. 66 non opera.

Il principio della distinzione delle masse

Il comma 3 sancisce il principio cardine dell’istituto: le masse attive e passive rimangono distinte. La procedura familiare è dunque un mero strumento di coordinamento processuale e non comporta alcuna confusione tra i patrimoni dei diversi debitori. Ciascun debitore conserva i propri beni, risponde delle proprie obbligazioni con il proprio patrimonio (salve le forme tipiche di responsabilità solidale o concorrente derivanti dal diritto comune) e accede al beneficio dell’eventuale esdebitazione con riguardo ai soli debiti personali. Le conseguenze pratiche sono significative: il piano di ristrutturazione del consumatore Tizio non può prevedere il soddisfacimento dei creditori del coniuge Caia con beni propri di Tizio; in liquidazione controllata, il ricavato della vendita dei beni di Tizio andrà a soddisfare esclusivamente i creditori di Tizio, secondo l’ordine delle prelazioni. Il coordinamento procedurale, peraltro, si rivela utile per ottimizzare i costi, garantire una visione unitaria della crisi familiare e prevenire conflitti tra procedure parallele.

La proposizione disgiunta e il coordinamento giudiziario

Il comma 4 disciplina l’ipotesi in cui i familiari abbiano presentato più domande, anziché un’unica domanda congiunta. In tal caso il giudice adotta i provvedimenti necessari per assicurare il coordinamento delle procedure, e la competenza appartiene al giudice adito per primo. La previsione assolve a una funzione di economia processuale e di prevenzione di decisioni contraddittorie: i medesimi rapporti fattuali (cointestazione, fideiussione, atti dispositivi tra familiari) verranno valutati da un unico organo giudicante, con riduzione del rischio di giudicati disomogenei. La norma deroga in parte alle ordinarie regole di competenza per territorio (art. 27 CCII), nel senso che, una volta radicata la competenza presso il giudice adito per primo, le successive domande di familiari residenti in circondari diversi vi confluiscono per ragioni di connessione.

Il regime particolare della liquidazione controllata e l’esdebitazione del debitore incapiente

Il comma 1, terzo periodo, contiene una previsione di rilievo: la domanda di apertura della liquidazione controllata può essere proposta anche se uno o più debitori si trovano nelle condizioni dell’art. 283 CCII (debitore incapiente, privo cioè di utilità da offrire ai creditori), purché almeno uno di essi integri i presupposti di cui all’art. 268, comma 3, quarto periodo. La norma evita che il ricorso allo strumento liquidatorio sia precluso per il fatto che alcuni componenti del nucleo siano del tutto privi di patrimonio aggredibile, e consente di canalizzare nell’unica procedura, opportunamente coordinata, sia il segmento liquidatorio (per chi abbia attivo) sia il percorso dell’esdebitazione dell’incapiente (per chi non ne abbia). La disposizione, frutto dei correttivi successivi, denota un’attenzione del legislatore alle situazioni di crisi familiare diffusa, in cui spesso convivono attivi modesti e situazioni di totale incapienza.

La ripartizione del compenso dell’OCC

Il comma 5 disciplina la ripartizione del compenso dell’OCC, prevedendo che esso sia ripartito tra i membri della famiglia in misura proporzionale all’entità dell’attivo di ciascuno. Il criterio è coerente con il principio di distinzione delle masse: chi conferisce alla procedura un attivo maggiore ne sopporta una quota maggiore di costo. La regola, peraltro, non risolve tutte le questioni applicative: nel caso di debitore incapiente, l’attivo è per definizione pari a zero, sicché il compenso ricadrà per intero sugli altri familiari; in dottrina si è proposto di valorizzare, in tali ipotesi, il fondo statale di cui al D.M. 202/2014, ovvero di liquidare un compenso ridotto, nel rispetto della tabella ministeriale, in considerazione della peculiarità del caso.

Una valutazione complessiva dell’istituto

La procedura familiare ex art. 66 CCII rappresenta un’evoluzione matura del sistema del sovraindebitamento. Essa risponde all’esigenza, ben nota nella prassi forense, di gestire in modo unitario le crisi che colpiscono interi nuclei familiari, evitando duplicazioni di costi, contraddittorietà di decisioni e dispersione delle energie processuali. Allo stesso tempo, la fermezza con cui il legislatore ha ribadito la distinzione delle masse preserva il principio di responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c. e garantisce ai creditori di ciascun debitore un trattamento conforme alle ordinarie regole concorsuali. La dottrina maggioritaria considera l’istituto pienamente compatibile con la disciplina civilistica della comunione legale e della separazione dei beni, nel senso che la procedura familiare opera in aggiunta e non in sostituzione delle regole sostanziali sulla titolarità dei beni e sulla responsabilità per i debiti.

Domande frequenti

Quando si può presentare una procedura familiare?

Quando i membri della stessa famiglia sono conviventi oppure quando il loro sovraindebitamento ha un’origine comune, ad esempio per mutui cointestati o fideiussioni reciproche.

Chi è considerato membro della famiglia ex art. 66 CCII?

Il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto ai sensi della L. 76/2016.

Le masse patrimoniali si confondono?

No. Le masse attive e passive restano sempre distinte: ciascun debitore risponde con il proprio patrimonio dei propri debiti. La procedura familiare è solo uno strumento di coordinamento.

Quale giudice è competente?

In caso di più domande, è competente il giudice adito per primo, che adotta i provvedimenti necessari per coordinare le procedure ed evitare decisioni contraddittorie.

Come si ripartisce il compenso dell’OCC?

Il compenso è suddiviso tra i membri della famiglia in misura proporzionale all’entità dell’attivo di ciascuno, secondo il principio di distinzione delle masse.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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