Art. 64 Quater CCII – Conversione del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione in concordato preventivo
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Se il piano di ristrutturazione non è approvato da tutte le classi, secondo quanto risulta dalla relazione depositata ai sensi dell’articolo 110, il debitore, in luogo della richiesta di cui all’articolo 64-ter comma 1, può modificare la domanda formulando una proposta di concordato e chiedendo che il tribunale pronunci il decreto previsto dall’articolo 47. Il debitore può procedere allo stesso modo anche se un creditore ha contestato il difetto di convenienza nelle osservazioni formulate ai sensi dell’articolo 107, comma 4.
2. Il debitore può, in ogni momento, modificare la domanda, formulando la proposta di concordato, anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1.
3. I termini per l’approvazione della proposta sono ridotti alla metà.
4. La memoria contenente la modifica della domanda è pubblicata nel registro delle imprese e dal giorno della pubblicazione si applicano le disposizioni degli articoli 46, commi 1, 2 e 3, e 47, comma 2, lett. c), nonchè il capo III del titolo IV del presente codice.
5. Il debitore che ha presentato la domanda di concordato preventivo può modificarla chiedendo l’omologazione del piano di ristrutturazione sino a che non sono iniziate le operazioni di voto.
In sintesi
Ratio della conversione: la valvola di sicurezza del PRO
L’art. 64-quater CCII rappresenta la valvola di sicurezza sistematica del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, ossia il meccanismo attraverso il quale il legislatore evita che il fallimento del PRO per mancata unanimità delle classi conduca automaticamente all’inammissibilità o, peggio, all’apertura della liquidazione giudiziale. La norma consente al debitore di trasformare l’iniziativa già avviata in concordato preventivo, sfruttando la flessibilità maggiore di quest'ultimo strumento, in particolare la possibilità di superare il dissenso di una o più classi attraverso il cram-down interclassi previsto dall’art. 112 CCII per il concordato in continuità aziendale.
I presupposti della conversione "reattiva" (comma 1)
Il comma 1 disciplina la cosiddetta conversione "reattiva", che si attiva nei due casi tipici di crisi del PRO. Il primo caso è quello del piano non approvato da tutte le classi secondo la relazione del commissario ex art. 110 CCII: in luogo dell’istanza di accertamento ex art. 64-ter, il debitore modifica la domanda e formula una proposta di concordato preventivo, chiedendo al tribunale di pronunciare il decreto ex art. 47 CCII. Il secondo caso è quello dell’opposizione di un creditore che ha contestato, nelle osservazioni ex art. 107, comma 4 CCII, il difetto di convenienza della proposta: anche in questa ipotesi il debitore può ripiegare sul concordato preventivo, evitando il rischio di soccombenza al test di convenienza (best interest of creditors test) richiesto in sede di omologazione del PRO ex art. 64-bis, comma 8.
La conversione "spontanea" o anticipata (comma 2)
Il comma 2 introduce una facoltà più ampia: il debitore può, in ogni momento, modificare la domanda e formulare una proposta di concordato preventivo anche al di fuori delle ipotesi del comma 1. La norma riflette la consapevolezza del legislatore che, durante lo svolgimento del PRO, possano emergere elementi tali da far ritenere più opportuna la transizione verso lo strumento concordatario: si pensi, in via esemplificativa, al sopravvenuto disaccordo di una classe pivotale, al peggioramento delle condizioni di mercato che renda non più sostenibile l’unanimità, alla scoperta di nuove poste passive non previste dal piano originario. Il debitore mantiene così un significativo controllo strategico sull’iter della procedura, in coerenza con la logica del debtor in possession.
La riduzione alla metà dei termini di approvazione
Il comma 3 prevede che, in caso di conversione, i termini per l’approvazione della proposta sono ridotti alla metà. La disposizione persegue una duplice finalità: da un lato, evitare che la conversione si traduca in un allungamento ingiustificato della procedura, con pregiudizio per i creditori e per la stessa continuità aziendale; dall’altro, valorizzare l'investimento procedimentale già compiuto, atteso che la fase istruttoria e i rapporti con il commissario giudiziale sono già stati svolti nell’ambito del PRO. La dottrina prevalente ritiene che la riduzione si applichi tanto al termine per la convocazione dell’adunanza quanto, ove ricorrano, ai termini per la formulazione di osservazioni e per la votazione.
La memoria di modifica della domanda e i suoi effetti
Il comma 4 disciplina le modalità formali della conversione. Il debitore deposita una memoria contenente la modifica della domanda, che viene pubblicata nel registro delle imprese. Dal giorno della pubblicazione si applicano le disposizioni degli articoli 46, commi 1, 2 e 3 (effetti della domanda di concordato preventivo), 47, comma 2, lett. c) CCII (provvedimenti del tribunale), nonché l’intero capo III del titolo IV (disciplina del concordato preventivo). La pubblicazione assolve, dunque, a una funzione di pubblicità costitutiva: solo da quel momento decorrono gli effetti tipici del concordato preventivo, tra cui il blocco delle azioni esecutive individuali ex art. 54 CCII (se attivato), il regime di gestione concordataria e l’efficacia degli atti di straordinaria amministrazione autorizzati.
La conversione inversa: dal concordato preventivo al PRO
Il comma 5 introduce una simmetrica possibilità di conversione inversa: il debitore che ha presentato domanda di concordato preventivo può modificarla chiedendo l’omologazione del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, fino a quando non sono iniziate le operazioni di voto. La norma riconosce la fungibilità funzionale tra i due strumenti, nei limiti della compatibilità dei rispettivi presupposti. Tale facoltà si rivela particolarmente utile quando il debitore, in corso di procedura, raggiunga un accordo con la totalità delle classi creditorie, rendendo preferibile l’opzione del PRO per la maggiore flessibilità distributiva (deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c.) e per la minore invasività gestoria.
Esempi applicativi della conversione
Si consideri il caso di Alfa S.p.A., che presenti una domanda di PRO con suddivisione in quattro classi di creditori chirografari, una classe di privilegiati commerciali e una classe di lavoratori. All’esito del voto, la relazione del commissario rileva l’approvazione di cinque classi su sei, con il dissenso della classe dei chirografari finanziari. Alfa, anziché tentare l’accertamento giudiziale ex art. 64-ter, può modificare la domanda in concordato preventivo e puntare sul cram-down interclassi ex art. 112 CCII, dimostrando il trattamento non deteriore della classe dissenziente rispetto alla liquidazione giudiziale e il rispetto della relative priority rule. In senso inverso, Beta S.r.l. che abbia presentato domanda di concordato preventivo può, prima dell’inizio delle operazioni di voto, retroconvertire in PRO se è riuscita a raggiungere accordi con tutte le classi e desidera sfruttare la maggiore flessibilità distributiva.
Limiti temporali e preclusioni della conversione
La conversione, in entrambe le direzioni, incontra un limite temporale chiaro: l’inizio delle operazioni di voto. Tale limite riflette l’esigenza di tutelare l’affidamento dei creditori sulla configurazione della proposta sulla quale stanno per esprimere il voto, evitando manovre opportunistiche del debitore. La dottrina maggioritaria estende il principio anche alla conversione "reattiva" del comma 1, ritenendo che, una volta esaurita la fase del voto e depositata la relazione del commissario, lo spazio per la modifica della domanda sia comunque limitato al termine di quindici giorni indicato dall’art. 64-ter, comma 1.
Profili strategici per il professionista
Sotto il profilo della strategia processuale, la disciplina dell’art. 64-quater impone al professionista che assiste il debitore una valutazione preventiva dei due strumenti, già in sede di redazione del piano. Il professionista indipendente, in particolare, deve attestare nella propria relazione la veridicità dei dati e la fattibilità del piano nei termini specifici del PRO, ma è opportuno che svolga anche una valutazione di sostenibilità di una eventuale alternativa concordataria, così da consentire al debitore di reagire prontamente nel caso in cui l’unanimità delle classi non sia raggiungibile. La possibilità di conversione costituisce, in questa prospettiva, un significativo strumento di de-risking procedimentale a tutela della continuità aziendale.
Effetti della conversione sugli atti già compiuti
Una questione di rilievo pratico riguarda la sorte degli atti compiuti dal debitore durante la fase del PRO, ove intervenga la conversione in concordato preventivo. La dottrina maggioritaria ritiene che gli atti di gestione ordinaria compiuti nel rispetto della disciplina dell’art. 64-bis, commi 5 e 6 CCII (prevalente interesse dei creditori e controllo informativo del commissario) conservino piena validità ed efficacia anche nella procedura concordataria. Discorso analogo vale per i contratti di finanziamento e per le autorizzazioni del tribunale eventualmente ottenute. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per il commissario o per i creditori di sollevare contestazioni in sede concordataria, in particolare ove emergano atti compiuti in pregiudizio della massa.
Coordinamento con la transazione fiscale e contributiva
Particolarmente delicato è il coordinamento tra la conversione e l’eventuale transazione fiscale e contributiva già proposta nel PRO ai sensi dell’art. 64-bis, comma 1-bis. La proposta di transazione, in linea di principio, deve essere riformulata in coerenza con la disciplina del concordato preventivo prevista dall’art. 88 CCII, che richiama presupposti e modalità procedurali in parte differenti. Il debitore, in sede di memoria di modifica della domanda, è dunque chiamato a verificare la compatibilità della proposta di transazione con la nuova architettura concordataria e a ottenere eventualmente nuove adesioni degli enti creditori, fermo restando il limite del trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale.
Riflessi sul cram-down interclassi
La conversione in concordato preventivo schiude al debitore la possibilità di accedere al cram-down interclassi disciplinato dall’art. 112 CCII per il concordato in continuità aziendale, istituto del tutto estraneo al PRO. Tale meccanismo consente l’omologazione anche in mancanza dell’approvazione di una o più classi, purché ricorrano i requisiti normativi: trattamento non deteriore per i dissenzienti, approvazione di almeno una classe di creditori in svantaggio rispetto alla liquidazione, rispetto della relative priority rule e assenza di violazioni delle norme inderogabili. Si tratta del principale fattore di attrazione della conversione nei casi in cui il dissenso di una classe minoritaria impedisca il raggiungimento dell’unanimità nel PRO.
Domande frequenti
In quali casi si può convertire il PRO in concordato preventivo?
Quando il piano non è approvato da tutte le classi, quando un creditore eccepisce il difetto di convenienza ex art. 107, comma 4 CCII e, in via generale, in ogni momento prima dell’inizio delle operazioni di voto.
I termini per il concordato preventivo convertito sono ordinari?
No, il comma 3 dell’art. 64-quater CCII dispone che i termini per l’approvazione della proposta sono ridotti alla metà, per ragioni di celerità e di tutela dell’investimento procedimentale già compiuto.
Cosa si ottiene convertendo il PRO in concordato preventivo?
Si accede alla disciplina concordataria, in particolare al cram-down interclassi ex art. 112 CCII per il concordato in continuità, superando il vincolo dell’unanimità delle classi tipico del PRO.
È possibile convertire un concordato preventivo in PRO?
Sì, il comma 5 dell’art. 64-quater consente la conversione inversa fino a quando non sono iniziate le operazioni di voto, valorizzando la fungibilità funzionale tra i due strumenti.
Da quando decorrono gli effetti della conversione in concordato preventivo?
Dalla pubblicazione nel registro delle imprese della memoria di modifica della domanda, con applicazione delle disposizioni degli artt. 46 e 47 CCII e dell’intero capo III del titolo IV.