Art. 81 CCII – Esecuzione del concordato minore
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. L’OCC vigila sull’esatto adempimento del concordato minore, risolve le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottopone al giudice. Alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvede il debitore, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell’OCC, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Ogni sei mesi, l’OCC riferisce al giudi- ce per iscritto sullo stato dell’esecuzione.
2. Il giudice, sentito l’OCC e verificata la conformità dell’atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonchè di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura del concordato minore, effettuata ai sensi dell’articolo 78, comma 2, lettera b).
3. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all’articolo 78, comma 2, lettera a).
4. Terminata l’esecuzione, l’OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all’OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall’organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento.
5. Quando il piano non è stato integralmente e correttamente eseguito, il giudice indica gli atti necessari per l’esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato su istanza formulata dal debitore tramite l’OCC, il giudice revoca l’omologazione, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 82.
6. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell’OCC.
In sintesi
La fase esecutiva del concordato minore
L’articolo 81 CCII chiude il ciclo procedimentale del concordato minore disciplinando la fase esecutiva, ossia l’attuazione del piano omologato. Si tratta di norma operativamente centrale, perche le sorti del concordato si giocano in concreto sulla capacita del debitore di tradurre in pagamenti effettivi e atti dispositivi tempestivi le previsioni del piano. La disposizione, ridisegnata dal D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 e perfezionata dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, organizza l’esecuzione attorno a un’architettura tripartita: il debitore esegue, l’OCC vigila, il giudice controlla e autorizza.
L’obbligo del debitore e la vigilanza dell’OCC
Il comma 1 stabilisce che il debitore e tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. Si tratta di obbligo di facere comprensivo di tutte le attivita necessarie: pagamenti dei creditori secondo le percentuali concordatarie, dismissioni patrimoniali programmate, prestazione delle garanzie eventualmente previste, deposito delle somme presso conti dedicati. L’inadempimento di tali obblighi espone alla risoluzione del concordato ex articolo 82 CCII, oltre che a possibili profili di responsabilita.
L’OCC, dal canto suo, vigila sull’esatto adempimento del concordato minore, risolve le difficolta che insorgono e, se necessario, le sottopone al giudice. La funzione di vigilanza non e meramente passiva: l’OCC si interfaccia con il debitore, monitora i flussi di cassa, verifica la tempestivita dei pagamenti, segnala anomalie. Ogni sei mesi riferisce per iscritto al giudice sullo stato dell’esecuzione, con relazione che deve dare conto dei pagamenti effettuati, delle dismissioni realizzate, degli scostamenti dal piano e delle prospettive di completamento.
Le procedure competitive per vendite e cessioni
Il comma 1, secondo periodo, disciplina le modalita con cui si realizzano le vendite e cessioni previste dal piano. Vi provvede il debitore, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell’OCC. La regola e l’utilizzo di procedure competitive, sulla base di stime effettuate da operatori esperti, con adeguate forme di pubblicita che assicurino la massima informazione e partecipazione degli interessati. La ratio e duplice: massimizzare il ricavato a beneficio della massa e prevenire collusioni tra debitore e potenziali acquirenti.
L’eccezione e prevista per i beni di modesto valore, per i quali la stima da parte di operatore esperto non e richiesta. La nozione di modesto valore e elastica e va valutata in rapporto all’attivo concordatario complessivo: l’orientamento prevalente in dottrina suggerisce di assumere parametri proporzionali, evitando soglie rigide. Tizio, debitore in concordato minore, che debba dismettere un macchinario industriale di valore stimato in euro 30.000 in un piano da euro 250.000 di attivo, dovra ricorrere a perizia di esperto e procedura competitiva. Caio, che debba alienare arredi di ufficio per pochi euro, potra procedere senza perizia formale.
Il controllo del giudice sugli atti dispositivi
Il comma 2 introduce un meccanismo di controllo giudiziale ex ante sugli atti dispositivi: il giudice, sentito l’OCC e verificata la conformita dell’atto al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni relative a prelazioni, trascrizioni di pignoramenti, sequestri conservativi e ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura ex articolo 78, comma 2, lettera b) CCII. La cancellazione dei gravami e essenziale per garantire il libero trasferimento dei beni ai terzi acquirenti e l’efficacia della liquidazione.
Il provvedimento del giudice ha duplice contenuto: autorizzatorio (svincolo delle somme depositate sui conti vincolati) e cancellatorio (ordine al conservatore di cancellare le iscrizioni). Si tratta di provvedimento camerale, normalmente non reclamabile, che presuppone la verifica della conformita dell’atto al piano omologato. La giurisprudenza di merito formatasi sul concordato preventivo, applicabile per analogia, e ferma nel richiedere una verifica sostanziale e non meramente formale della corrispondenza tra atto dispositivo e previsioni del piano.
L’inefficacia degli atti in violazione del piano
Il comma 3 dichiara inefficaci, rispetto ai creditori anteriori alla pubblicita ex articolo 78, comma 2, lettera a) CCII, i pagamenti e gli atti dispositivi posti in essere in violazione del piano. La norma assolve a funzione di protezione della massa concorsuale e ricalca lo schema dell’articolo 78, comma 5, esteso pero anche ai pagamenti. Si previene in tal modo la pratica del debitore che, in pendenza di esecuzione, soddisfi alcuni creditori in spregio alle percentuali concordatarie o disponga di beni in violazione delle previsioni di dismissione.
L’inefficacia opera ipso iure, senza necessita di pronuncia costitutiva, ma puo essere accertata in via incidentale in sede di reclamo o di risoluzione del concordato. Sempronio, debitore che paghi integralmente un fornitore al di fuori della tempistica concordataria, compie atto inefficace verso gli altri creditori anteriori, i quali potranno pretendere la restituzione della somma per il riequilibrio della massa.
La relazione finale e la liquidazione del compenso
Il comma 4 disciplina la fase conclusiva. Terminata l’esecuzione, l’OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale che da conto dell’integrale e corretta esecuzione del piano. Se il giudice riscontra che il piano e stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all’OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto tra organismo e debitore, e ne autorizza il pagamento. La regola della pattuizione preventiva del compenso, possibile in concordato minore, e una specificita rispetto alle altre procedure di sovraindebitamento e risponde all’esigenza di certezza dei costi.
Il comma 6 chiarisce che nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell’OCC. La diligenza e parametro elastico, valutato in concreto sulla base della tempestivita delle segnalazioni, della cura nella vigilanza, dell’efficacia nell’interlocuzione con creditori e debitore. La giurisprudenza maggioritaria ammette riduzioni del compenso in caso di vigilanza carente, fermo restando il diritto al rimborso delle spese vive documentate.
L’inadempimento e la revoca dell’omologa
Il comma 5 disciplina l’ipotesi in cui il piano non sia stato integralmente e correttamente eseguito. Il giudice, in tale ipotesi, non procede immediatamente alla revoca dell’omologa, ma indica gli atti necessari per l’esecuzione del piano e fissa un termine per il loro compimento. Si introduce cosi un meccanismo di soccorso giudiziale che consente al debitore di sanare ritardi e inadempimenti non irreversibili, eventualmente con proroga del termine su istanza del debitore tramite l’OCC.
Solo in caso di mancato adempimento entro il termine, anche prorogato, il giudice revoca l’omologazione, applicando in quanto compatibili le disposizioni dell’articolo 82 CCII in tema di risoluzione e annullamento del concordato minore. La revoca dell’omologa ha effetti caducatori sulla procedura e apre la strada, ove sussistano i presupposti, alla liquidazione controllata ex articolo 268 e seguenti CCII.
Profili operativi conclusivi
Nella prassi, la fase esecutiva del concordato minore e quella in cui si misurano la solidita del piano e la capacita dell’OCC di accompagnare il debitore: piani sovrastimati negli attivi attesi o nelle tempistiche di dismissione si risolvono frequentemente in revoche dell’omologa. La dottrina maggioritaria raccomanda all’OCC, sin dalla relazione ex articolo 76 CCII, di vagliare con rigore la fattibilita operativa del piano, perche difficolta esecutive non sufficientemente anticipate emergono spesso solo a piano omologato, con costi non recuperabili per la massa.
Domande frequenti
Chi esegue il piano nel concordato minore?
Il debitore e tenuto a compiere ogni atto necessario per l’esecuzione. L’OCC vigila sull’esatto adempimento, risolve le difficolta e riferisce al giudice ogni sei mesi sullo stato dell’esecuzione.
Come si svolgono le vendite previste dal piano?
Tramite procedure competitive sotto controllo dell’OCC, con stime di operatori esperti (salvo beni di modesto valore) e adeguate forme di pubblicita per garantire massima partecipazione.
Cosa succede se il debitore paga creditori al di fuori del piano?
I pagamenti e gli atti dispositivi in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori alla pubblicita del decreto di apertura del concordato minore.
Come si chiude il concordato minore?
L’OCC presenta una relazione finale. Se il piano e stato integralmente e correttamente eseguito, il giudice liquida il compenso all’OCC tenendo conto della diligenza prestata.
Cosa accade se il piano non viene eseguito correttamente?
Il giudice indica gli atti necessari e fissa un termine, prorogabile su istanza del debitore. In caso di inadempimento, revoca l’omologazione ai sensi dell’articolo 82 CCII.