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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 20 CCII – Sospensione di obblighi e di cause di scioglimento di cui agli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Con l’istanza di nomina dell’esperto, o con dichiarazione successivamente presentata con le modalità di cui all’articolo 17, comma 1, l’imprenditore può dichiarare che, sino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, non si applicano nei suoi confronti gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non si verifica la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545duodecies del codice civile. A tal fine, l’istanza o la dichiarazione sono pubblicate nel registro delle imprese e gli effetti di cui al primo periodo decorrono dalla pubblicazione.

2. Se l’imprenditore ha chiesto anche l’applicazione di misure protettive del patrimonio ai sensi degli articoli 18 e 19, la sospensione degli obblighi e delle cause di scioglimento prevista nel comma 1 cessa a partire dalla pubblicazione nel registro delle imprese del provvedimento con il quale il tribunale dichiara l’inefficacia delle misure richieste, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, o ne dispone la revoca.

In sintesi

  • L’imprenditore che accede alla composizione negoziata può dichiarare la sospensione degli obblighi civilistici in materia di riduzione e perdita del capitale sociale (artt. 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter c.c.).
  • Resta sospesa anche la causa di scioglimento della società per perdita del capitale ex art. 2484, primo comma, n. 4) c.c. e l’analoga ipotesi per le cooperative ex art. 2545-duodecies c.c.
  • Gli effetti decorrono dalla pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza o della dichiarazione successiva e si protraggono fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione.
  • Quando il tribunale dichiara inefficaci o revoca le misure protettive, viene meno anche la sospensione degli obblighi capitalistici prevista dal comma 1.
  • La norma persegue una funzione di favor risanamento, evitando che la fisiologica erosione patrimoniale connessa alla crisi imponga immediate ricapitalizzazioni o lo scioglimento dell’ente.
Inquadramento sistematico e ratio della sospensione

L’art. 20 CCII rappresenta uno dei tasselli più significativi del nuovo statuto dell’impresa in crisi, perché consente all’imprenditore che acceda alla composizione negoziata di ottenere una moratoria temporanea degli obblighi di ricapitalizzazione e una sospensione della causa di scioglimento legata alla perdita del capitale sociale. La disposizione opera in modo automatico, su base meramente dichiarativa, e si inserisce nel solco di una progressiva attenuazione del rigore previsto dalle norme codicistiche in materia di conservazione del capitale, già avviata dal legislatore con il D.L. 23/2020 (decreto liquidità) e poi con il D.L. 118/2021 che ha introdotto l’istituto della composizione negoziata, oggi confluito nel CCII.

La ratio è chiara: la pendenza delle trattative impone all’imprenditore di concentrare risorse e attenzione sulla ricerca di una soluzione concordata, mentre l’obbligo di convocare l’assemblea per la ricapitalizzazione o, in alternativa, di sciogliere la società introdurrebbe un fattore di destabilizzazione idoneo a compromettere l’esito del tentativo di risanamento. Il legislatore ha quindi optato per una scelta di favor verso la continuità aziendale, sospendendo gli effetti dirompenti del meccanismo capitale-perdite.

Ambito oggettivo: le norme civilistiche sospese

La sospensione riguarda un fascio circoscritto di disposizioni del codice civile:

- l’art. 2446, secondo e terzo comma c.c., relativo alle perdite di oltre un terzo del capitale nella s.p.a. e all’obbligo di ridurre il capitale in proporzione delle perdite non ripianate nell’esercizio successivo;

- l'art. 2447 c.c., che disciplina la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale nella s.p.a.;

- l’art. 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma c.c., disposizione gemella per la s.r.l.;

- l'art. 2482-ter c.c., parallelo all’art. 2447 per la s.r.l.;

- l’art. 2484, primo comma, n. 4) c.c., causa di scioglimento per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale;

- l’art. 2545-duodecies c.c., scioglimento delle cooperative per perdita del capitale.

Restano invece impregiudicati gli altri obblighi di corretta gestione, in particolare i doveri degli amministratori di adottare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato (art. 2086, comma 2, c.c.) e di attivarsi tempestivamente per la regolazione della crisi (art. 3 CCII). La sospensione, quindi, non equivale a una franchigia generalizzata: incide solo sull’automatismo capitalistico, non sui doveri fiduciari.

Meccanismo di attivazione: istanza e dichiarazione successiva

La sospensione opera in via dichiarativa: l’imprenditore può manifestare la volontà di avvalersene contestualmente all’istanza di nomina dell’esperto, oppure con dichiarazione successiva resa secondo le modalità dell’art. 17, comma 1, CCII. In entrambi i casi è necessaria la pubblicazione nel registro delle imprese, da cui decorrono gli effetti erga omnes. La pubblicità legale assolve a una funzione informativa essenziale verso soci, creditori e terzi, che possono così conoscere la peculiare condizione in cui versa la società e modulare le proprie scelte negoziali.

La scelta del legislatore di non subordinare la sospensione ad alcun vaglio giudiziale risponde all’esigenza di rapidità tipica della composizione negoziata, che è istituto stragiudiziale assistito (artt. 12 ss. CCII), e di evitare oneri procedurali aggiuntivi nella fase iniziale delle trattative.

Durata della sospensione e cause di cessazione

La sospensione si protrae fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata. Tra le ipotesi di chiusura rientrano la relazione finale dell’esperto ex art. 17, comma 8, CCII (con o senza esito positivo), l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi, ovvero il decorso del termine massimo della procedura. In tutti questi casi gli obblighi civilistici riprendono pieno vigore, sicché l’organo amministrativo dovrà verificare la situazione patrimoniale aggiornata e, se del caso, attivare i rimedi previsti dalle norme codicistiche.

Il comma 2 disciplina un’ulteriore causa di cessazione: quando l’imprenditore abbia chiesto anche misure protettive ex artt. 18-19 CCII e il tribunale ne dichiari l’inefficacia o ne disponga la revoca, la sospensione capitalistica viene meno dalla pubblicazione del provvedimento. La norma realizza una coerenza di sistema: se viene meno la tutela giudiziale che proteggeva la procedura, non sarebbe ragionevole mantenere la deroga civilistica.

Responsabilità degli amministratori e organi di controllo

La sospensione capitalistica non esonera gli amministratori dai doveri generali di diligente gestione. In particolare, secondo l’orientamento dottrinale prevalente, restano fermi:

- l’obbligo di rilevare tempestivamente la crisi attraverso adeguati assetti organizzativi;

- il dovere di gestione nel prevalente interesse dei creditori quando emerga l’insolvenza, secondo il principio espresso anche dall’art. 21 CCII;

- gli obblighi informativi verso l’organo di controllo e verso l’esperto;

- la responsabilità per atti che pregiudichino il patrimonio sociale o le ragioni dei creditori.

L’organo di controllo, dal canto suo, conserva le prerogative di vigilanza ex artt. 2403 e 2477 c.c. e gli obblighi di segnalazione previsti dall’art. 25-octies CCII.

Profili pratici e coordinamento con altri istituti

Sotto il profilo operativo, la sospensione può combinarsi con le misure protettive (artt. 18-19) e con le misure cautelari, generando un quadro di tutele tendenzialmente completo per l’imprenditore. Esempio: la società Alfa S.r.l., gestita da Tizio, registra perdite che riducono il capitale sotto il minimo legale; Tizio presenta istanza di composizione negoziata e contestualmente dichiarazione ex art. 20; gli obblighi di immediata convocazione assembleare per la ricostituzione del capitale o lo scioglimento restano sospesi, lasciando spazio alle trattative con i creditori. Se all’esito viene perfezionato un piano attestato di risanamento o un accordo di ristrutturazione, la nuova base patrimoniale risultante dall’operazione di risanamento potrà rendere superflua la ricapitalizzazione formale.

Rapporto con la disciplina previgente e linee evolutive

Rispetto al sistema della legge fallimentare (R.D. 267/1942), abrogata dall’art. 389 CCII, la novità è significativa: la disciplina previgente non conosceva un meccanismo di sospensione automatica degli obblighi capitalistici collegato a una procedura stragiudiziale di pre-crisi; eventuali deroghe operavano soltanto in seno al concordato preventivo e all’accordo di ristrutturazione omologato, con tempi e forme assai più complessi. La composizione negoziata, invece, consente all’imprenditore di sottrarsi temporaneamente alle conseguenze più drastiche del meccanismo capitale-perdite senza alcun passaggio giudiziale, valorizzando la dimensione contrattuale della crisi. La dottrina maggioritaria ha sottolineato come tale impostazione sia coerente con la Direttiva UE 2019/1023 (Insolvency Directive), recepita dal D.Lgs. 83/2022, che promuove istituti di ristrutturazione preventiva di natura tendenzialmente stragiudiziale e finalizzati a preservare il valore aziendale.

Domande frequenti

Quali norme civilistiche restano sospese con l’art. 20 CCII?

Gli artt. 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter c.c. sulla riduzione e perdita del capitale, e le cause di scioglimento di cui agli artt. 2484, primo comma n. 4) e 2545-duodecies c.c., per s.p.a., s.r.l. e cooperative.

Da quando decorre la sospensione degli obblighi capitalistici?

Dalla pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza di nomina dell’esperto contenente la dichiarazione, o della dichiarazione successivamente presentata secondo l’art. 17, comma 1, CCII.

La sospensione esonera gli amministratori dalle responsabilità di gestione?

No. La norma sospende solo gli automatismi capitalistici. Restano fermi i doveri ex art. 2086 c.c., la gestione nel prevalente interesse dei creditori in caso di insolvenza e le responsabilità per atti pregiudizievoli.

Quando cessa la sospensione prevista dall’art. 20 CCII?

Alla conclusione delle trattative, all’archiviazione dell’istanza, ovvero, se erano state chieste misure protettive, dalla pubblicazione del provvedimento di inefficacia o revoca delle stesse ex art. 19, comma 3.

La sospensione richiede un’autorizzazione del tribunale?

No. Opera in via meramente dichiarativa: è sufficiente la pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza o della dichiarazione successiva, senza vaglio giudiziale preventivo.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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