← Torna a Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza
Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 23 CCII – Conclusione delle trattative

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all’articolo 12, comma 1, le parti possono, alternativamente: a) concludere un contratto, con uno o più creditori oppure con una o più parti interessate all’operazione di risanamento, che produce gli effetti di cui all’articolo 25-bis, comma 1, se, secondo la relazione dell’esperto di cui all’articolo 17, comma 8, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni; b) concludere la convenzione di moratoria di cui all’articolo 62; c) concludere un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori aderenti e dalle altre parti interessate all’operazione di risanamento che vi hanno aderito nonchè e dall’esperto che produce gli effetti di cui agli articoli 166, comma 3, lettera d), e 324. Con la sottoscrizione dell’accordo l’esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza.

2. Oltre ai contratti o agli accordi di cui al comma 1, l’imprenditore può anche, alternativamente: a) predisporre il piano attestato di risanamento di cui all’articolo 56; b) chiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61. La percentuale di cui all’articolo 61, comma 2, lettera c), è ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto o se la domanda di omologazione è proposta nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all’articolo 17, comma 8; c) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all’articolo 25-sexies; d) accedere ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza disciplinati dal presente codice, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 o dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. L’imprenditore agricolo può accedere agli strumenti di cui all’articolo 25-quater, comma 4. 2 bis. Nel corso delle trattative l’imprenditore può formulare una proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali, all’Agenzia delle entrate-Riscossione che prevede il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori. La proposta non può essere formulata in relazione ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea. Alla proposta sono allegate la relazione di un professionista indipendente che ne attesta la convenienza rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico cui la proposta è rivolta e una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali redatta dal soggetto incaricato della revisione legale, se esistente, o da un revisore legale iscritto nell’apposito registro a tal fine designato. L’accordo è sottoscritto dalle parti e comunicato all’esperto e produce effetti con il suo deposito presso il tribunale competente ai sensi dell’articolo 27. Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, l’accordo è sottoscritto dal Direttore dell’ufficio su parere conforme della competente Direzione regionale. Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli l’accordo è sottoscritto dal Direttore delle Direzioni territoriali, dal Direttore della Direzione territoriale interprovinciale e, per gli atti impositivi emessi dagli uffici delle Direzioni centrali, dal Direttore delle medesime Direzioni centrali. Il giudice, verificata la regolarità della documentazione allegata e dell’accordo, ne autorizza l’esecuzione con decreto o, in alternativa, dichiara che l’accordo è privo di effetti. L’accordo si risolve di diritto in caso di apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza oppure se l’imprenditore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti. 2 ter. Le soluzioni di cui ai commi 1 e 2 possono intervenire durante le trattative o a conclusione della composizione negoziata e la sottoscrizione dell’esperto, quando prevista, può essere apposta successivamente.

In sintesi

  • All’esito positivo della composizione negoziata le parti possono concludere un contratto bilaterale o plurilaterale con effetti ex art. 25-bis se idoneo ad assicurare la continuità per almeno due anni.
  • Sono percorsi alternativi la convenzione di moratoria (art. 62) e l'accordo trilatero con creditori ed esperto, con effetti ex artt. 166, comma 3, lett. d) e 324.
  • L’imprenditore può altresì accedere al piano attestato (art. 56), all'accordo di ristrutturazione (artt. 57, 60, 61) con soglia ridotta al 60%, al concordato semplificato (art. 25-sexies) o ad altri strumenti di regolazione della crisi.
  • Il comma 2-bis disciplina la transazione fiscale stragiudiziale con Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane e Agenzia delle entrate-Riscossione, esclusi tributi UE, con autorizzazione del giudice.
  • Le soluzioni possono intervenire durante o a conclusione della procedura; la sottoscrizione dell’esperto può essere apposta successivamente.
Architettura sistematica: gli sbocchi della composizione negoziata

L’art. 23 CCII costituisce la norma di chiusura della disciplina della composizione negoziata e ne definisce gli sbocchi possibili. La disposizione, profondamente rimaneggiata dal D.Lgs. 83/2022 (correttivo II) e ulteriormente affinata dal D.Lgs. 136/2024 (correttivo III), realizza un ponte tra l’istituto stragiudiziale e l’ampio ventaglio degli strumenti di regolazione della crisi previsti dal codice, valorizzando la flessibilità della procedura e la libertà di scelta del debitore.

Il legislatore ha costruito due livelli di soluzioni:

- al comma 1, le soluzioni contrattuali pure, che presuppongono il consenso dei creditori coinvolti e si collocano interamente in ambito stragiudiziale;

- al comma 2, le soluzioni concorsuali o paraconcorsuali, che richiedono l’attivazione di un autonomo procedimento davanti al tribunale.

Il comma 2-bis disciplina la peculiare ipotesi della transazione fiscale endo-negoziata, mentre il comma 2-ter chiarisce profili di timing e di forma.

Le soluzioni contrattuali del comma 1

La lettera a) prevede la possibilità di concludere un contratto con uno o più creditori (o altre parti interessate all’operazione) che produca gli effetti dell’art. 25-bis, comma 1, CCII (misure premiali tributarie). La condizione è che, secondo la relazione finale dell’esperto ex art. 17, comma 8, il contratto sia idoneo ad assicurare la continuità aziendale per almeno due anni. Si tratta di un accordo a struttura sostanzialmente libera, vincolato al rispetto della causa risanatoria e all’attestazione qualificata dell’esperto. La natura squisitamente privatistica della soluzione consente celerità e riservatezza, evitando il passaggio in tribunale.

La lettera b) richiama la convenzione di moratoria disciplinata dall’art. 62 CCII, istituto che consente di disciplinare la dilazione delle scadenze, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive con riferimento a una o più categorie omogenee di creditori, anche non aderenti, alle condizioni di legge.

La lettera c) introduce la figura dell'accordo trilatero sottoscritto da imprenditore, creditori aderenti, altre parti interessate ed esperto. L’esperto, sottoscrivendo, attesta che il piano appare coerente con la regolazione della crisi. L’accordo produce gli effetti degli artt. 166, comma 3, lett. d) (esenzione da revocatoria fallimentare) e 324 CCII (esenzione da bancarotta), realizzando un significativo scudo protettivo per gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del piano.

Le soluzioni concorsuali del comma 2

Il comma 2 elenca i percorsi alternativi:

- lettera a): piano attestato di risanamento ex art. 56 CCII, strumento stragiudiziale che richiede l’attestazione di un professionista indipendente sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano;

- lettera b): accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 57, 60, 61 CCII, con una rilevante agevolazione: la soglia delle adesioni richieste per gli accordi con efficacia estesa è ridotta dal 75% al 60% se il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto o se la domanda è depositata entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all’art. 17, comma 8. La previsione costituisce un significativo incentivo a innestare l’accordo di ristrutturazione sul percorso negoziato;

- lettera c): concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ex art. 25-sexies CCII, strumento residuale, di natura puramente liquidatoria, accessibile esclusivamente all’esito di una composizione negoziata conclusasi senza accordo (nelle ipotesi di legge);

- lettera d): accesso a uno degli strumenti generali di regolazione della crisi previsti dal CCII (concordato preventivo, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione - PRO, sovraindebitamento), dalla legge sull’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (D.Lgs. 270/1999, c.d. Prodi-bis) o dalla disciplina speciale dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (D.L. 347/2003, c.d. Marzano).

Per l'imprenditore agricolo è richiamato l’art. 25-quater, comma 4, che ne disciplina l’accesso agli strumenti compatibili con la peculiarità soggettiva.

La transazione fiscale endo-negoziata (comma 2-bis)

Il comma 2-bis, introdotto dal D.Lgs. 136/2024, ha colmato un vuoto significativo della disciplina previgente: la possibilità di formulare, nel corso delle trattative, una proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali (Entrate e Dogane) e all’Agenzia delle entrate-Riscossione, con pagamento parziale o dilazionato di tributi e accessori. L’istituto presenta caratteristiche analoghe alla transazione fiscale nei concordati, ma opera in ambito stragiudiziale.

Esclusi dall’oggetto della transazione sono i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea (in particolare IVA all’importazione e dazi doganali), in coerenza con i vincoli sovranazionali.

La proposta richiede:

- una relazione del professionista indipendente che attesti la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale per il creditore pubblico;

- una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali a cura del revisore legale, se esistente, o di un revisore designato.

L’accordo è sottoscritto dalle parti, comunicato all’esperto e produce effetti con il deposito presso il tribunale competente ex art. 27. Per i tributi Entrate sottoscrive il Direttore dell’ufficio su parere conforme della Direzione regionale; per le Dogane si applicano regole di competenza specifiche. Il giudice, verificata la regolarità, autorizza l’esecuzione con decreto o dichiara l’inefficacia. L’accordo si risolve di diritto in caso di apertura di liquidazione giudiziale o controllata, accertamento dello stato di insolvenza o inadempimento integrale entro sessanta giorni dalle scadenze.

Timing e formalità (comma 2-ter)

Il comma 2-ter precisa che le soluzioni dei commi 1 e 2 possono intervenire sia durante sia a conclusione della composizione negoziata e che la sottoscrizione dell’esperto, quando prevista, può essere apposta successivamente. La previsione, dichiaratamente di favore, evita rigidità procedurali e consente di valorizzare l’apporto dell’esperto anche oltre il termine formale di chiusura.

Esempio: Tizio, imprenditore individuale, accede alla composizione negoziata; raggiunge l’accordo con la banca principale e con tre fornitori strategici prima della scadenza del termine; sottoscrive il contratto ex art. 23, comma 1, lett. a) la cui idoneità risulta attestata nella relazione finale dell’esperto; il contratto consente di accedere alle misure premiali fiscali ex art. 25-bis. In alternativa, se il quadro debitorio è più complesso, Tizio può orientarsi verso un accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII beneficiando della soglia ridotta al 60%.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Risposta a interpello n. 178 del 7 luglio 2025

L'Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale delle plusvalenze realizzate a seguito di cessione di ramo d'azienda nell'ambito della composizione negoziata della crisi conclusa con accordo dei creditori ex artt. 23 e ss. CCII, applicando l'art. 86, comma 5, TUIR. L'inquadramento incide direttamente sulla pianificazione delle uscite straordinarie del debitore che chiude la trattativa con un accordo.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Risposta a interpello n. 443 del 2 ottobre 2023

L'Agenzia ammette il piano di rateizzazione del debito fiscale da ristrutturare nella composizione negoziata della crisi anche in rate variabili crescenti, in mancanza di un'espressa indicazione normativa dell'art. 25-bis, comma 4, CCII sulla tipologia di rate. Indicazione operativa rilevante per l'impresa che concorda con il fisco un piano sostenibile prima della conclusione delle trattative.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Circolare n. 34/E del 29 dicembre 2020

La circolare fornisce indicazioni operative agli uffici sulla gestione delle proposte di transazione fiscale nelle procedure di composizione della crisi d'impresa, con focus sui criteri di valutazione e sui rapporti con i rappresentanti del debitore in crisi. Costituisce il quadro interpretativo di riferimento per concludere le trattative con il fisco in maniera coerente sul territorio nazionale.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

Quali sono gli sbocchi della composizione negoziata ex art. 23 CCII?

Contratto bilaterale o plurilaterale con effetti ex art. 25-bis, convenzione di moratoria, accordo trilatero con esperto, piano attestato, accordo di ristrutturazione, concordato semplificato o accesso ad altri strumenti di regolazione della crisi.

Quale agevolazione si applica all’accordo di ristrutturazione post composizione?

La soglia delle adesioni ex art. 61, comma 2, lett. c) CCII è ridotta dal 75% al 60% se l’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto o se la domanda è depositata entro 60 giorni dalla comunicazione.

Come funziona la transazione fiscale durante la composizione negoziata?

L’imprenditore propone alle agenzie fiscali e all’AdER pagamento parziale o dilazionato di tributi (esclusi quelli UE), allegando attestazione di convenienza e relazione sui dati. Il giudice autorizza con decreto l’esecuzione.

Il contratto ex art. 23, comma 1, lett. a) richiede una soglia di consensi?

No. Si tratta di un contratto bilaterale o plurilaterale con i creditori aderenti, non opponibile ai non aderenti. La condizione è l’attestazione dell’esperto sulla continuità aziendale per almeno due anni.

Quando si risolve di diritto l’accordo transattivo fiscale ex comma 2-bis?

In caso di apertura di liquidazione giudiziale o controllata, accertamento dello stato di insolvenza o mancato pagamento integrale entro sessanta giorni dalle scadenze concordate con le agenzie fiscali.

Fonti consultate: 3 fontei verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.