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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 25 Sexies CCII – Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Quando l’esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, e che le soluzioni individuate ai sensi dell’articolo 23, commi 1 e 2, lettere a), e b) non sono praticabili, l’imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all’articolo 17, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell’articolo 39. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi e si applica l’articolo 84, comma 5. Nel rispetto del termine di cui al primo periodo, l’imprenditore può proporre la domanda di cui all’articolo 40 anche con riserva di deposito della proposta e del piano.

2. L’imprenditore chiede l’omologazione del concordato con ricorso presentato al tribunale del luogo in cui l’impresa ha il proprio centro degli interessi principali. Il ricorso è comunicato al pubblico ministero e pubblicato, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo alla data del suo deposito. Dalla data della pubblicazione del ricorso si producono gli effetti di cui agli articoli 6, 46, 94 e 96.

3. Il tribunale, acquisiti la relazione finale di cui al comma 1 e il parere dell’esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte e valutata la ritualità della proposta anche con riferimento alla corretta formazione delle classi, nomina un ausiliario ai sensi dell’articolo 68 del codice di procedura civile, assegnando allo stesso un termine per il deposito del parere di cui al comma 4. L’ausiliario fa pervenire l’accettazione dell’incarico entro tre giorni dalla comunicazione. All’ausiliario si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si osservano altresì le disposizioni di cui all’articolo 35.2 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Il Tribunale può concedere un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni e modifiche e produrre nuovi documenti.

4. Con il medesimo decreto ovvero, in caso di concessione del termine di cui al comma 3, con successivo decreto il tribunale ordina che la proposta, unitamente al parere dell’ausiliario e alla relazione finale e al parere dell’esperto, sia comunicata a cura del debitore ai creditori risultanti dall’elenco depositato ai sensi dell’articolo 39, comma 1, ove possibile a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e fissa l’udienza per l’omologazione. Tra la scadenza del termine concesso all’ausiliario ai sensi del comma 3 e l’udienza di omologazione devono decorrere non meno di quarantacinque giorni. I creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all’omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell’udienza fissata.

5. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, omologa il concordato quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonchè il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata e comunque assicura un’utilità a ciascun creditore.

6. Il tribunale provvede con decreto motivato, immediatamente esecutivo. Il decreto, pubblicato a norma dell’articolo 45 è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre reclamo alla corte di appello ai sensi dell’articolo 247.

7. Contro il decreto della corte d’appello può essere proposto ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione.

8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 106, 117, 118, 119, 324 e 341, sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell’ausiliario. Ai fini di cui all’articolo 106, il decreto di cui al comma 4 equivale all’ammissione al concordato.

In sintesi

  • L’art. 25-sexies CCII disciplina il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio attivabile all’esito di una composizione negoziata infruttuosa.
  • Presupposto è la relazione finale dell’esperto che attesti correttezza e buona fede delle trattative e la non praticabilità delle soluzioni risanatorie.
  • La proposta, da presentare entro sessanta giorni, prevede la cessione dei beni e può contemplare la suddivisione dei creditori in classi.
  • Non è previsto il voto dei creditori: il tribunale omologa valutando assenza di pregiudizio e utilità specifica per ciascun creditore.
  • Interviene un ausiliario ex art. 68 c.p.c. in luogo del commissario giudiziale, con poteri di parere sui risultati liquidatori.
  • Il decreto è impugnabile con reclamo ex art. 247 CCII e successivo ricorso per cassazione.
Genesi e ratio dell’istituto

Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio costituisce una delle innovazioni più significative introdotte dal legislatore italiano nell’ambito della disciplina della crisi d'impresa, originariamente previsto dall’articolo 18 del D.L. 24 agosto 2021, n. 118 e poi trasfuso nell’articolo 25-sexies CCII per effetto del D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83. L’istituto è stato ulteriormente affinato dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (terzo correttivo). La ratio della disposizione è offrire una via d'uscita ordinata alle imprese che, pur avendo attivato la composizione negoziata in modo serio e leale, non siano riuscite a trovare una soluzione di risanamento: si evita così lo sbocco quasi obbligato della liquidazione giudiziale, valorizzando il lavoro istruttorio già svolto dall’esperto e contenendo i costi della procedura.

Presupposti di accesso e ruolo della relazione dell’esperto

Il comma 1 individua i due presupposti essenziali: la relazione finale dell’esperto deve dichiarare che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni di cui all’articolo 23, commi 1 e 2, lettere a) e b) non sono praticabili. La relazione assume così una funzione di filtro di accesso, costituendo il vero spartiacque tra successo della composizione negoziata e ricorso al concordato semplificato. La dottrina maggioritaria sottolinea il carattere atipico di tale relazione, che combina elementi descrittivi e valutativi: l’esperto deve attestare la genuinità degli sforzi compiuti e la concreta esplorazione di alternative al concordato semplificato, comprese le ipotesi di concordato preventivo in continuità o di accordi di ristrutturazione. Il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui all’articolo 17, comma 8, è di natura decadenziale e mira a evitare manovre dilatorie tra esito negativo delle trattative e accesso al concordato.

Contenuto della proposta e formazione delle classi

La proposta deve prevedere la cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati all’articolo 39 CCII, ossia bilanci, situazione patrimoniale aggiornata, elenco creditori, elenco titolari di diritti reali e personali, dichiarazione di veridicità dei dati. La possibilità di suddividere i creditori in classi, con applicazione dell’articolo 84, comma 5, CCII, rappresenta uno snodo cruciale: la corretta formazione delle classi, soggetta al vaglio di ritualità del tribunale, costituisce un presidio di tutela per i creditori in assenza del voto. L’orientamento prevalente ritiene che la classazione vada operata sulla base di criteri oggettivi di omogeneità di posizione giuridica e interesse economico, in linea con la giurisprudenza consolidata in materia di concordato preventivo. Il legislatore consente altresi' la presentazione della domanda di cui all’articolo 40 con riserva, garantendo così flessibilità operativa al debitore che necessiti di completare il piano dopo l’apertura del procedimento.

Procedimento dinanzi al tribunale e ruolo dell’ausiliario

Il comma 2 individua la competenza nel tribunale del luogo del centro degli interessi principali dell’impresa, con notifica al pubblico ministero e pubblicazione nel registro delle imprese. Dalla pubblicazione del ricorso si producono gli effetti di cui agli articoli 6 (prededuzioni), 46 (effetti sui contratti pendenti), 94 (atti di straordinaria amministrazione) e 96 (effetti sui creditori). Il comma 3 affida al tribunale la valutazione preliminare di ritualità della proposta, comprensiva del controllo sulla corretta formazione delle classi, e dispone la nomina di un ausiliario ai sensi dell’articolo 68 c.p.c., al quale è demandato un parere sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte. La scelta di sostituire la figura del commissario giudiziale con quella dell’ausiliario riflette la natura semplificata della procedura: l’ausiliario opera come consulente del giudice piuttosto che come organo della procedura, con minori poteri ma maggiore agilità operativa. Particolarmente significativo è il richiamo alle disposizioni antimafia di cui agli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che impongono presidi di trasparenza e legalità nella scelta dell’ausiliario.

Comunicazione ai creditori e opposizione

Il comma 4 disciplina il contraddittorio con i creditori: il debitore comunica a costoro la proposta unitamente al parere dell’ausiliario e alla relazione finale dell’esperto, prevalentemente a mezzo PEC. Il termine minimo di quarantacinque giorni tra parere dell’ausiliario e udienza di omologazione è volto a garantire un’effettiva possibilità di analisi e di opposizione. Quest'ultima, ai sensi della disposizione, deve essere proposta nel termine perentorio di dieci giorni prima dell’udienza, costituendo l’unico strumento di tutela dei creditori dato che il concordato semplificato non prevede il voto. La compatibilità costituzionale di tale meccanismo con il diritto di difesa dei creditori è stata ampiamente discussa in dottrina; l’orientamento prevalente, confortato dalla giurisprudenza maggioritaria, ritiene che la valutazione giudiziale rafforzata in sede di omologazione e la garanzia di un’utilità specifica per ciascun creditore compensino l’assenza del voto.

Parametri di omologazione: assenza di pregiudizio e utilità specifica

Il comma 5 individua i parametri di omologazione: regolarità del contraddittorio e del procedimento, rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, fattibilità del piano di liquidazione, assenza di pregiudizio rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale o controllata e, infine, assicurazione di un’utilità specifica a ciascun creditore. Quest'ultimo requisito, che la dottrina maggioritaria definisce utility test, costituisce un quid pluris rispetto al tradizionale best interest test di matrice anglosassone: non basta che la proposta non sia peggiorativa rispetto allo scenario liquidatorio, ma occorre che produca un beneficio concreto, ancorchè minimo, per ogni creditore. L’interpretazione del requisito ha generato un significativo dibattito dottrinale e giurisprudenziale, con orientamenti che oscillano tra una lettura rigorosa, che richiede una percentuale di soddisfacimento positiva per ciascuna classe, e una più flessibile, che valorizza anche utilità non monetarie quali la tempestività o il risparmio di costi procedurali.

Regime impugnatorio e disposizioni di rinvio

Il decreto di omologazione, motivato e immediatamente esecutivo, è pubblicato ai sensi dell’articolo 45 CCII e comunicato alle parti. Il comma 6 prevede il reclamo alla corte di appello ai sensi dell’articolo 247 CCII entro trenta giorni dalla comunicazione, mentre il comma 7 disciplina il ricorso per cassazione contro il decreto della corte di appello, sempre entro trenta giorni. Il comma 8 contiene un rinvio di compatibilità agli articoli 106 (esecuzione del concordato), 117 (cessione dei beni), 118 (vendita dei beni), 119 (riparto), 324 (effetti del concordato) e 341 (chiusura), con sostituzione del commissario giudiziale con l’ausiliario. La previsione che il decreto di cui al comma 4 equivalga, ai fini dell’articolo 106 CCII, all’ammissione al concordato consente di dare coerenza sistematica alla fase esecutiva. Sotto il vigore della legge fallimentare non esisteva un istituto comparabile al concordato semplificato: l’innovazione del CCII appare dunque di particolare rilievo nel panorama degli strumenti concorsuali italiani, anche se l’orientamento prevalente segnala criticità applicative in tema di tutela del ceto creditorio e di possibili usi opportunistici della procedura.

Domande frequenti

Quando si può presentare il concordato semplificato?

Entro 60 giorni dalla comunicazione finale dell’esperto, quando questi attesti correttezza, buona fede e non praticabilità delle soluzioni di risanamento ex art. 23 CCII.

I creditori votano sul concordato semplificato?

No, l’istituto non prevede il voto dei creditori; la tutela è affidata alla valutazione del tribunale e alla possibilità di opposizione entro 10 giorni dall’udienza.

Chi sostituisce il commissario giudiziale?

E' nominato un ausiliario ex art. 68 c.p.c., che fornisce parere sui risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte, con poteri più snelli rispetto al commissario.

Quali sono i parametri di omologazione?

Assenza di pregiudizio rispetto a liquidazione giudiziale o controllata, rispetto delle cause di prelazione, fattibilità del piano e utilità specifica per ciascun creditore.

Come si impugna il decreto di omologazione?

Mediante reclamo alla corte d'appello ex art. 247 CCII entro 30 giorni e successivo ricorso per cassazione entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto d'appello.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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