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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 25 Quinquies CCII – Limiti di accesso alla composizione negoziata

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. L’istanza di cui all’articolo 17 non può essere presentata dall’imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), e 74 o con ricorso ai sensi dell’articolo 54, comma 3. L’istanza non può essere altresì presentata nel caso in cui l’imprenditore, nei quattro mesi precedenti l’istanza medesima, abbia rinunciato alle domande indicate nel primo periodo.

In sintesi

  • L’art. 25-quinquies CCII fissa i limiti di accesso alla composizione negoziata, ponendo presidi di non sovrapposizione con altre procedure concorsuali.
  • L’istanza ex art. 17 CCII non è proponibile in pendenza di un procedimento di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza.
  • Il divieto opera anche con riferimento agli istituti del sovraindebitamento, in particolare al concordato minore ex art. 74 CCII.
  • È preclusa la presentazione anche in caso di ricorso ex art. 54, comma 3 per misure cautelari e protettive autonome.
  • Si applica un cooling-off di quattro mesi dalla rinuncia alle predette domande, per evitare usi strumentali e dilatori.
  • La norma incarna il principio di non duplicazione dei rimedi e tutela la genuinità della composizione negoziata.
Funzione sistematica della disposizione

L’articolo 25-quinquies CCII, pur nella sua sinteticità, svolge un ruolo cruciale nell’architettura della composizione negoziata: definisce i limiti negativi di accesso allo strumento, prevenendo sovrapposizioni e abusi processuali. La disposizione è stata introdotta con il D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 di attuazione della Direttiva UE 2019/1023 e successivamente affinata dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (terzo correttivo). La ratio sottesa è duplice: da un lato preservare la genuinità della composizione negoziata come strumento di emersione anticipata e stragiudiziale della crisi, evitando che venga utilizzata come tattica dilatoria o strumentale a fronte di procedure già instaurate; dall’altro impedire la duplicazione di tutele protettive e premiali, tipica di un sistema concorsuale frammentato che potrebbe generare un forum shopping interno.

Pendenza di un procedimento di accesso agli strumenti di regolazione

Il primo periodo del comma 1 preclude la presentazione dell’istanza ex articolo 17 CCII quando sia già pendente il procedimento introdotto con domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza. Il riferimento è agli istituti elencati all’articolo 23 e seguenti CCII, ossia il piano attestato di risanamento, gli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 ss.), il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis), il concordato preventivo (artt. 84 ss.) e la convenzione di moratoria (art. 62). La preclusione opera dalla data di deposito della domanda principale o, secondo l’orientamento prevalente, dalla data del ricorso introduttivo del procedimento unitario ex art. 40 CCII. La logica è chiara: chi ha già optato per un percorso giurisdizionalmente regolato e formalizzato non può parallelamente attivare il binario stragiudiziale assistito, pena la frammentazione delle trattative e l’inefficienza del sistema.

Coordinamento con il sovraindebitamento

La norma richiama espressamente le ipotesi degli articoli 44, comma 1, lettera a), e 74 CCII. L’articolo 44 disciplina la concessione di termini per il deposito di proposte e piani in caso di domanda con riserva, mentre l’articolo 74 regola la domanda di concordato minore. Il richiamo estende la preclusione al sistema del sovraindebitamento, coerentemente con la natura di codice unitario assunta dal CCII rispetto alla previgente disciplina della legge 27 gennaio 2012, n. 3. Sotto il vigore della legge fallimentare e della legge 3/2012 mancava un coordinamento sistematico di questo tipo, e la dottrina maggioritaria considera l’innovazione del CCII un significativo progresso in termini di chiarezza e prevedibilità. L’imprenditore minore non può dunque attivare la composizione negoziata se ha già presentato domanda di concordato minore o di ristrutturazione dei debiti del consumatore, salvo previa rinuncia formale entro i limiti temporali sotto descritti.

Il ricorso autonomo ex art. 54, comma 3 CCII

Il primo periodo si chiude con il riferimento al ricorso ai sensi dell’articolo 54, comma 3, CCII, relativo alle misure cautelari e protettive richieste in via autonoma. La preclusione è rilevante perché impedisce all’imprenditore di accedere alla composizione negoziata dopo avere già attivato il regime cautelare-protettivo presso il tribunale, sintomatico di un’opzione già compiuta in favore della soluzione giurisdizionale. Si tratta di una previsione di chiusura sistematica volta ad evitare la duplicazione di misure protettive su piani diversi: chi ha già ottenuto, o richiesto, una protezione cautelare giudiziale non può chiedere la sospensione delle azioni esecutive anche nell’ambito della procedura camerale.

Il cooling-off di quattro mesi

Il secondo periodo del comma 1 introduce un periodo di sospensione, comunemente denominato cooling-off, di quattro mesi: l’istanza non può essere presentata se nei quattro mesi precedenti l’imprenditore abbia rinunciato alle domande indicate nel primo periodo. La previsione, di chiara ispirazione anti-abuso, mira a impedire condotte opportunistiche consistenti nella rinuncia strategica a procedure già avviate per cogliere il momento più opportuno di accesso alla composizione negoziata. La dottrina maggioritaria interpreta il termine come perentorio e calcolato a ritroso dalla data di deposito dell’istanza ex articolo 17 CCII. Si discute, peraltro, se il termine decorra dalla data della rinuncia formale o dal provvedimento giudiziale che ne prende atto: l’orientamento prevalente predilige la data del deposito dell’atto di rinuncia, in linea con il principio dispositivo e con esigenze di certezza.

Conseguenze processuali della violazione

L’inosservanza dei limiti di cui all’articolo 25-quinquies determina l’inammissibilità dell’istanza, che il segretario generale della camera di commercio dovrà rilevare in sede di vaglio preliminare. La dottrina maggioritaria ritiene che l’inammissibilità operi anche ex officio e che sia rilevabile in ogni stato del procedimento, posto che si tratta di una preclusione di sistema. Sotto il profilo applicativo, l’esperto eventualmente già nominato dovrà concludere il proprio incarico con relazione attestante la non praticabilità della procedura; al contempo, gli atti compiuti durante il periodo di inammissibilità non beneficeranno delle esenzioni e protezioni proprie della composizione negoziata. Anche le banche e i creditori finanziari, alla luce dell’obbligo di partecipazione attiva ex articolo 16 CCII, dovrebbero astenersi dall’ingaggiarsi in trattative formalizzate fintantochè permanga la causa ostativa.

Profili comparatistici e considerazioni conclusive

Il sistema delineato dall’articolo 25-quinquies CCII riflette una scelta di policy chiara: la composizione negoziata è lo strumento di prima istanza per la gestione anticipata della crisi, ma non può coesistere con percorsi giurisdizionali già avviati. Sotto la legge fallimentare non esisteva un istituto comparabile alla composizione negoziata, e le sovrapposizioni tra concordato preventivo e accordi di ristrutturazione erano gestite caso per caso dalla giurisprudenza, con esiti talvolta contraddittori. La codificazione delle preclusioni nell’articolo 25-quinquies, e il loro perfezionamento con il terzo correttivo, rappresenta dunque un significativo passo avanti in termini di certezza del diritto e di efficienza dell’ordinamento concorsuale. Resta nondimeno aperta la questione interpretativa relativa al perimetro esatto della nozione di rinuncia, che la dottrina si attende sia oggetto di ulteriori interventi di chiarimento normativo o di consolidate interpretazioni di prassi.

Indicazioni operative per imprenditori e advisor

Sotto il profilo applicativo, prima di presentare istanza ex articolo 17 CCII è opportuno svolgere una verifica documentale puntuale circa l’assenza delle cause ostative. Tale due diligence procedurale comprende il controllo presso la cancelleria del tribunale competente per la sede dell’impresa, la verifica dell’eventuale pubblicazione di domande nel registro delle imprese e l’analisi dell’eventuale storico di procedimenti aperti e successivamente rinunciati nei quattro mesi precedenti. L’orientamento prevalente in materia consultiva ritiene che, in caso di dubbio sulla pendenza di un procedimento concorsuale, sia preferibile attendere il decorso del cooling-off piuttosto che esporsi al rischio di inammissibilità e dei conseguenti costi procedurali. Per gli imprenditori, ad esempio Tizio amministratore unico di una S.r.l. che abbia recentemente rinunciato a una domanda di concordato preventivo, è raccomandabile attendere il pieno decorso del termine quadrimestrale e, nelle more, raccogliere documentazione attestante l’evoluzione della situazione patrimoniale. Le pronunce di merito hanno chiarito che la causa ostativa non può essere superata in via interpretativa attraverso meccanismi di rinuncia condizionata, dovendo la rinuncia essere piena, incondizionata e formalizzata mediante atto depositato in cancelleria.

Domande frequenti

Si può attivare la composizione negoziata in pendenza di concordato preventivo?

No, l’art. 25-quinquies CCII preclude l’istanza ex art. 17 quando sia già pendente un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza.

La preclusione si estende al concordato minore?

Si', il richiamo all’art. 74 CCII estende il divieto anche al concordato minore tipico del sovraindebitamento, in coerenza con la natura unitaria del codice.

Cosa accade se ho rinunciato alla domanda di concordato?

Occorre rispettare un cooling-off di quattro mesi dalla rinuncia prima di poter presentare istanza di composizione negoziata, per prevenire utilizzi strumentali.

Cosa si intende per ricorso ex art. 54, comma 3 CCII?

E' il ricorso autonomo per misure cautelari e protettive presentato al tribunale, che preclude il successivo accesso alla composizione negoziata per evitare duplicazioni di tutela.

Quale è la conseguenza della presentazione in violazione dei limiti?

L’istanza è inammissibile e la composizione negoziata non può procedere; secondo l’orientamento prevalente l’inammissibilità è rilevabile anche d'ufficio.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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