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Art. 25 Decies CCII – Obblighi di comunicazione per banche e intermediari finanziari
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni in senso peggiorativo, sospensioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Inquadramento e ratio della disposizione
L’articolo 25-decies del Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza si colloca nel TITOLO II, CAPO III, dedicato alle segnalazioni per l’anticipata emersione della crisi. La norma, introdotta nell’ambito del riordino del sistema di allerta operato dal D.Lgs. 83/2022 (secondo correttivo) in attuazione della Direttiva UE 2019/1023 (cd. Direttiva Insolvency), esprime una scelta di fondo del legislatore: spostare il baricentro dalla rigida procedura di allerta originariamente prevista dagli artt. 12-25 nella versione 2019 verso un sistema di segnalazioni qualificate, in cui i soggetti che dispongono di informazioni privilegiate sullo stato finanziario dell’impresa sono chiamati a condividerle con chi, internamente all’azienda, può attivare le iniziative correttive.
La ratio si comprende leggendo la disposizione in combinato con l’art. 2086, comma 2, c.c., che impone all’imprenditore in forma societaria o collettiva l’obbligo di dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla rilevazione tempestiva della crisi. In linea generale, l’efficacia di tale dovere dipende dalla circolazione delle informazioni; se gli organi di controllo non vengono messi a conoscenza dei segnali patologici provenienti dal sistema bancario, il loro potere-dovere di reazione resta sostanzialmente teorico.
Ambito soggettivo: i destinatari dell’obbligo
Sotto il profilo soggettivo, l’obbligo grava sulle banche e sugli altri intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993). Il rinvio all’art. 106 TUB amplia il perimetro oltre gli istituti di credito in senso stretto, ricomprendendo gli intermediari iscritti nell’albo unico tenuto da Banca d'Italia che esercitano professionalmente l’attività di concessione di finanziamenti. Restano dunque inclusi soggetti come società di leasing, factoring e credito al consumo, in quanto autorizzati al rilascio di affidamenti.
Sul versante del destinatario interno, la norma indica gli organi di controllo societari, se esistenti. La formulazione richiama il collegio sindacale, il sindaco unico nelle s.r.l. ove nominato ai sensi dell'art. 2477 c.c., e l’organo di controllo monocratico o collegiale comunque configurato. La clausola di salvaguardia se esistenti vale a evitare l’estensione automatica dell’obbligo alle imprese individuali o alle società prive per scelta o per legge di un organo di controllo, ferme restando le altre segnalazioni qualificate previste dall’art. 25-novies (creditori pubblici qualificati) e gli obblighi propri dell’organo amministrativo.
Presupposti oggettivi: variazioni, sospensioni e revoche degli affidamenti
L’obbligo scatta in tre ipotesi tassative: variazioni in senso peggiorativo, sospensioni e revoche degli affidamenti. La nozione di variazione peggiorativa è in linea generale ampia e copre, tipicamente, la riduzione del fido accordato, l’inasprimento delle condizioni economiche, la richiesta di garanzie integrative o la riclassificazione del rapporto su classi di rischio deteriorate. La sospensione individua una temporanea inoperatività dell’affidamento, mentre la revoca ne segna la cessazione definitiva, con conseguente obbligo per il cliente di rientro nei termini contrattuali o di legge.
La dottrina prevalente ritiene che la comunicazione debba seguire, e non precedere, quella indirizzata al cliente: la norma usa la locuzione nel momento in cui comunicano al cliente, da intendersi tipicamente come contestualità o immediata successività, in coerenza con la finalità di consentire all’organo di controllo di reagire prima che gli effetti finanziari si dispieghino integralmente.
Coordinamento con la composizione negoziata e con l’art. 3 CCII
L’art. 25-decies costituisce un tassello del più ampio sistema di emersione anticipata della crisi disegnato dagli artt. 12 e seguenti del Codice. La segnalazione bancaria, una volta pervenuta all’organo di controllo, attiva tipicamente il dovere di quest'ultimo di sollecitare l’organo amministrativo a valutare l’accesso alla composizione negoziata di cui all’art. 12 CCII, con tutte le tutele connesse (misure protettive ex art. 18, misure premiali ex art. 25-bis, possibilità di accedere al concordato semplificato ex art. 25-sexies in caso di esito negativo).
Si coordina inoltre con l’art. 3 CCII, che impone all’imprenditore di adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e di assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte. In linea generale, l’inerzia dell’organo di controllo successiva alla ricezione della segnalazione può assumere rilievo sul piano della responsabilità ex artt. 2407 e 2477 c.c., anche in chiave di concorso nella mala gestio degli amministratori.
Profili di responsabilità e segreto bancario
Sotto il profilo della responsabilità della banca, la dottrina maggioritaria configura l’obbligo come dovere di fonte legale, la cui violazione può determinare conseguenze sia sul piano regolamentare (Banca d'Italia) sia, eventualmente, sul piano risarcitorio nei confronti dei terzi che provino di aver subito un pregiudizio dalla mancata segnalazione. La norma rappresenta inoltre una deroga espressa al segreto bancario di cui all’art. 7 TUB, giustificata dal preminente interesse alla tutela del ceto creditorio e alla continuità aziendale.
Sul versante dell’organo di controllo, la ricezione della segnalazione costituisce un fatto a conoscenza qualificata: l’orientamento prevalente ritiene che da tale momento decorra, in capo a sindaci e revisori, l’obbligo di attivarsi secondo le procedure previste dall’art. 25-octies CCII (segnalazione interna agli amministratori) e di vigilare sulla effettiva adozione di rimedi idonei.
Esempio operativo
Si consideri il caso della società Tizio S.r.l., dotata di sindaco unico. La banca affidante, riscontrato un peggioramento del rating interno, comunica al cliente la riduzione del fido di cassa da 200.000 a 80.000 euro. Ai sensi dell’art. 25-decies, copia della comunicazione deve essere trasmessa anche al sindaco unico, il quale, ricevuta l’informazione, dovrà valutare la convocazione dell’organo amministrativo e l’eventuale segnalazione ex art. 25-octies, sollecitando l’analisi della sostenibilità del debito anche tramite il programma informatico di cui all’art. 25-undecies.
Coordinamento con le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati
La norma si inserisce nel più ampio sistema delle segnalazioni qualificate disegnato dagli articoli 25-novies (creditori pubblici qualificati: INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione) e 25-octies CCII (organi di controllo interni). In linea generale, l’architettura del Codice prevede una pluralità di flussi informativi paralleli, tutti convergenti verso il medesimo obiettivo di anticipata emersione. La segnalazione bancaria ex art. 25-decies, in particolare, presenta caratteri di tempestività spesso superiori rispetto a quelle dei creditori pubblici, atteso che le variazioni del rapporto bancario riflettono tipicamente in tempo reale il deterioramento finanziario, mentre le soglie INPS/INAIL/AE maturano per importi pregressi.
Modalità operative e forma della comunicazione
La norma non specifica forma e modalità della comunicazione. La dottrina prevalente ritiene che, in coerenza con la natura informativa dell’obbligo e con la prassi operativa degli intermediari, la comunicazione possa essere effettuata tipicamente tramite PEC all’indirizzo dell’organo di controllo, ovvero tramite copia per conoscenza della comunicazione già inviata al cliente. L’orientamento prevalente esclude requisiti di forma particolarmente solenni, purché sia garantita la prova della trasmissione e della ricezione. È comunque consigliabile, sul piano pratico, che gli intermediari adottino procedure interne standardizzate per documentare la segnalazione, anche in vista di eventuali contestazioni successive.
Considerazioni conclusive
La disposizione, di formulazione apparentemente sintetica, svolge una funzione sistemica rilevante: trasforma il sistema bancario in sentinella esterna della crisi e responsabilizza gli organi di controllo nel loro ruolo di presidio della continuità aziendale. La sua effettività dipenderà, in concreto, dall’integrazione con le procedure interne degli intermediari e dalla diffusione di una cultura della emersione anticipata, in linea con gli obiettivi della Direttiva UE 2019/1023. In prospettiva, l’art. 25-decies si presta a essere letto come tassello di un più ampio sistema di vigilanza diffusa sulla continuità aziendale, in cui banche, organi di controllo, creditori pubblici e amministratori concorrono, ciascuno per la propria competenza, alla precoce identificazione e gestione delle crisi.
Domande frequenti
Quali soggetti devono effettuare la comunicazione ex art. 25-decies CCII?
Le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell’albo unico ex art. 106 TUB, ogni volta che comunicano al cliente variazioni peggiorative, sospensioni o revoche degli affidamenti.
A chi va indirizzata la comunicazione interna all’impresa cliente?
Agli organi di controllo societari, se esistenti: collegio sindacale, sindaco unico ex art. 2477 c.c. o altro organo di controllo previsto dallo statuto.
L’obbligo si applica anche alle imprese individuali?
No: la norma richiede l’esistenza di un organo di controllo societario, condizione non configurabile nelle imprese individuali, che restano soggette ad altri strumenti di emersione.
Cosa deve fare il sindaco una volta ricevuta la segnalazione bancaria?
Tipicamente valutare lo stato finanziario, sollecitare l’organo amministrativo ex art. 25-octies CCII e vigilare sull’adozione di misure idonee, inclusa la composizione negoziata.
La segnalazione viola il segreto bancario?
No: l’art. 25-decies CCII costituisce deroga espressa di fonte legale al segreto bancario ex art. 7 TUB, giustificata dalla tutela del ceto creditorio e della continuità aziendale.