Art. 25 Undecies CCII – Istituzione di programma informatico di verifica della sostenibilita’ del debito e per l’elaborazione di piani di rateizzazione automatici
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Sulla piattaforma di cui all’articolo 13 è disponibile un programma informatico gratuito che elabora i dati necessari per accertare la sostenibilità del debito esistente e che consente all’imprenditore di condurre il test pratico di cui all’articolo 13, comma 2, per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.
2. Se l’indebitamento complessivo dell’imprenditore non supera i 30.000 euro e, all’esito dell’elaborazione condotta dal programma di cui al comma 1, tale debito risulta sostenibile, il programma elabora un piano di rateizzazione. L’imprenditore comunica la rateizzazione ai creditori interessati avvertendoli che, se non manifestano il proprio dissenso entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, il piano si intenderà approvato e verrà eseguito secondo le modalità e i tempi nello stesso indicati. Sono fatte salve le disposizioni in materia di crediti di lavoro e di riscossione dei crediti fiscali e previdenziali. Restano ferme le responsabilità per l’inserimento nel programma di dati o informazioni non veritieri.
3. Le informazioni e i dati da inserire nel programma informatico, le specifiche tecniche per il suo funzionamento e le modalità di calcolo del tasso di interesse applicabile ai crediti rateizzati sono definiti con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
In sintesi
Inquadramento sistematico
L’articolo 25-undecies del Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza, inserito nel TITOLO II, CAPO III dedicato alle segnalazioni per l’anticipata emersione della crisi, completa il sistema della composizione negoziata con uno strumento di natura tecnico-informatica. La disposizione, introdotta nell’attuale assetto dal D.Lgs. 83/2022 e perfezionata nel quadro del recepimento della Direttiva UE 2019/1023, istituisce un programma informatico gratuito disponibile sulla piattaforma telematica nazionale di cui all’art. 13 CCII, finalizzato sia al test pratico di sostenibilità del debito sia, per debiti di modesta entità, all’elaborazione automatica di un piano di rateizzazione.
La ratio risponde a un’esigenza pratica: rendere accessibili anche alle imprese di minori dimensioni gli strumenti di autodiagnosi finanziaria, evitando che i costi di consulenza scoraggino l’emersione anticipata della crisi. In linea generale, il legislatore ha inteso democratizzare l’accesso alle tecniche di valutazione della sostenibilità del debito, in coerenza con il principio di proporzionalità che permea l’intero impianto del Codice.
Il test pratico di sostenibilità
Il comma 1 collega il programma informatico al test pratico previsto dall’art. 13, comma 2, CCII, che consente all’imprenditore di verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento. Il test, in linea con le indicazioni del decreto dirigenziale 28 settembre 2021 e successive evoluzioni, si basa tipicamente sul rapporto tra debito e flussi di cassa prospettici, sull’analisi della cd. leva del risanamento e sulla verifica delle iniziative industriali e finanziarie ipotizzabili.
Il programma elabora i dati inseriti dall’imprenditore e restituisce un esito qualitativo sulla sostenibilità del debito. L’output non ha valore vincolante né sostituisce il giudizio professionale dell’esperto nominato in composizione negoziata ex art. 13 CCII, ma costituisce un primo filtro di autovalutazione utile a orientare le scelte successive (accesso alla composizione negoziata, agli accordi di ristrutturazione ex artt. 57-64, al piano attestato ex art. 56 o agli strumenti del sovraindebitamento ex artt. 65 ss.).
Il piano di rateizzazione automatico per debiti fino a 30.000 euro
Il comma 2 introduce un meccanismo semplificato per situazioni di indebitamento contenuto: quando il debito complessivo non supera i 30.000 euro e il programma lo ritiene sostenibile, viene elaborato un piano di rateizzazione che l’imprenditore comunica direttamente ai creditori. La peculiarità del meccanismo risiede nella regola del silenzio-assenso: il piano si intende approvato se i creditori non manifestano dissenso entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
Si tratta di una soluzione di natura stragiudiziale, priva del coinvolgimento del tribunale, che si differenzia tipicamente dalla ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII) e dal concordato minore (artt. 74 ss. CCII) sia per la soglia quantitativa sia per la procedura. La dottrina prevalente la qualifica come uno strumento di tipo negoziale a formazione progressiva, in cui il consenso del creditore si forma per via tacita ma a fronte di una comunicazione formale e di un termine perentorio.
Limiti oggettivi: crediti di lavoro, fiscali e previdenziali
La norma fa salve le disposizioni in materia di crediti di lavoro e di riscossione dei crediti fiscali e previdenziali. La scelta del legislatore di sottrarre tali categorie al meccanismo automatico riflette la specialità dei relativi regimi: i crediti retributivi godono di tutela privilegiata ex art. 2751-bis n. 1 c.c. e sono sottratti a meccanismi dispositivi unilaterali; i crediti tributari e contributivi sono soggetti alle regole proprie della riscossione (D.P.R. 602/1973 per i tributi, D.Lgs. 46/1999 per i contributi) e ai regimi specifici di rateizzazione già previsti dalla normativa di settore.
Ne consegue, in linea generale, che il piano automatico ex art. 25-undecies si attaglia tipicamente a debiti di natura commerciale verso fornitori privati, mentre per le altre categorie restano fermi gli istituti specifici (rateizzazione ex art. 19 D.P.R. 602/1973, transazione fiscale ex art. 63 CCII per gli strumenti maggiori, ecc.).
Responsabilità per dati non veritieri
Il comma 2 chiude con la clausola di salvaguardia delle responsabilità per l’inserimento nel programma di dati o informazioni non veritieri. La dottrina maggioritaria ritiene che tale responsabilità possa assumere rilievo su più piani: civile, in chiave risarcitoria verso i creditori indotti in errore; penale, nei limiti delle fattispecie configurabili (tipicamente truffa ex art. 640 c.p. ove ne ricorrano gli elementi, falsità ideologica in atto privato laddove rilevante); concorsuale, qualora la non veridicità emerga in successive procedure di liquidazione giudiziale o di sovraindebitamento, con possibili conseguenze sull’esdebitazione ex art. 280 CCII.
Profili attuativi e fonte secondaria
Il comma 3 demanda a un decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, la definizione delle informazioni e dei dati da inserire, delle specifiche tecniche e delle modalità di calcolo del tasso di interesse applicabile ai crediti rateizzati. Il rinvio a fonte secondaria di natura non regolamentare consente, in linea generale, una maggiore flessibilità di aggiornamento, in coerenza con la natura tecnica della disciplina.
Esempio operativo
Si consideri il caso dell’imprenditore Caio, titolare di una ditta individuale, con esposizione complessiva di 24.000 euro verso quattro fornitori. Caio accede alla piattaforma ex art. 13 CCII, inserisce i dati e ottiene dal programma un giudizio di sostenibilità positivo e un piano di rateizzazione in 18 mensilità. Caio comunica il piano ai quattro fornitori; trascorsi trenta giorni senza dissenso, il piano si intende approvato e viene eseguito secondo le scadenze indicate. Eventuali crediti fiscali, anche se inferiori alla soglia, restano disciplinati dalla rateizzazione ex art. 19 D.P.R. 602/1973.
Rapporto con la composizione negoziata e con gli strumenti di sovraindebitamento
Il programma informatico ex art. 25-undecies si pone in rapporto di complementarietà rispetto agli altri strumenti del Codice. Sotto il profilo funzionale, esso opera tipicamente come strumento di screening preventivo: l’imprenditore che, attraverso il test, ottenga un giudizio di sostenibilità positivo per debiti fino a 30.000 euro, può risolvere la propria situazione senza accedere alle procedure giudiziali; ove invece il debito superi la soglia o risulti non sostenibile, l’esito del test costituisce un primo elemento conoscitivo utile per orientare la scelta tra composizione negoziata (artt. 12 ss.), accordi di ristrutturazione, concordato preventivo, piano di ristrutturazione ai sensi degli artt. 64-bis ss., concordato minore ex artt. 74 ss. ovvero, per i soggetti esclusi dalla liquidazione giudiziale, gli strumenti del sovraindebitamento (artt. 65 ss. CCII).
Profili di tutela dei creditori e silenzio-assenso
Il meccanismo del silenzio-assenso solleva, in dottrina, alcune questioni di tutela del creditore. La dottrina maggioritaria ritiene che la legittimità della costruzione si fondi su tre elementi: la comunicazione formale al creditore, la previsione di un termine certo e ragionevole (trenta giorni), e la facoltà di manifestare dissenso senza oneri di motivazione. In linea generale, il creditore conserva tipicamente la piena tutela dei propri diritti, atteso che il dissenso, ancorché non motivato, è sufficiente a impedire la formazione del piano. La struttura ricorda, sotto questo profilo, quella della convenzione moratoria di cui all’art. 62 CCII, pur differenziandosene per la mancanza di omologazione giudiziale.
Considerazioni conclusive
L’art. 25-undecies rappresenta una soluzione innovativa, di chiara matrice europea, per l’emersione e gestione delle micro-crisi di impresa. La sua efficacia concreta dipenderà, tipicamente, dalla qualità dell’algoritmo di valutazione, dalla diffusione della piattaforma e dalla capacità dei creditori di interagire tempestivamente con il sistema. In prospettiva, lo strumento si presta a coprire la fascia di indebitamento minimo, complementando gli istituti di sovraindebitamento e gli strumenti di regolazione della crisi maggiori, e contribuendo alla realizzazione del principio di proporzionalità che permea l’intero impianto del Codice della Crisi.
Domande frequenti
Qual è la soglia di indebitamento per accedere al piano di rateizzazione automatico?
Il programma elabora il piano se l’indebitamento complessivo dell’imprenditore non supera i 30.000 euro e il debito risulta sostenibile all’esito del test informatico.
Come si forma l’approvazione del piano da parte dei creditori?
Per silenzio-assenso: se i creditori non manifestano dissenso entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, il piano si intende approvato ed eseguibile.
Il programma si applica anche ai crediti fiscali e previdenziali?
No: la norma fa salve le disposizioni in materia di crediti di lavoro, fiscali e previdenziali, che restano disciplinati dai rispettivi regimi speciali di rateizzazione.
Il test di sostenibilità ex art. 25-undecies ha valore vincolante?
No: l’esito è uno strumento di autodiagnosi che orienta le scelte dell’imprenditore senza sostituire il giudizio professionale dell’esperto della composizione negoziata.
Cosa accade se vengono inseriti dati non veritieri nel programma?
Permangono le responsabilità civili, penali e concorsuali, con possibili conseguenze sull’esdebitazione e sull’integrità del piano comunicato ai creditori.