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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 26 CCII – Giurisdizione italiana

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. L’imprenditore che ha all’estero il centro degli interessi principali può essere ammesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o assoggettato a una procedura di insolvenza nella Repubblica italiana anche se è stata aperta analoga procedura all’estero, quando ha una dipendenza in Italia.

2. Il trasferimento del centro degli interessi principali all’estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana se è avvenuto nell’anno antecedente il deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza.

3. Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell’Unione europea.

4. Il tribunale, quando apre una procedura di insolvenza transfrontaliera ai sensi del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, dichiara se la procedura è principale, secondaria o territoriale.

In sintesi

  • L’imprenditore con centro degli interessi principali (COMI) all’estero può accedere a una procedura italiana se ha una dipendenza in Italia, anche se è già aperta una procedura analoga all’estero.
  • Il trasferimento del COMI all’estero nell’anno precedente al deposito della domanda non esclude la giurisdizione italiana: la norma contiene un meccanismo anti-elusivo esplicito.
  • Le convenzioni internazionali e la normativa UE (in primis il Reg. UE 2015/848) prevalgono sulla norma interna.
  • In caso di procedura transfrontaliera, il tribunale dichiara se la procedura italiana è principale, secondaria o territoriale ai sensi del Reg. UE 2015/848.
Inquadramento sistematico e collocazione normativa

L’articolo 26 del D.Lgs. 14/2019 (CCII) apre il Capo I del Titolo III, dedicato alla giurisdizione nelle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza. Si tratta di una norma di diritto processuale internazionale privato, che regola i criteri di collegamento tra l’imprenditore straniero (o con interessi principali all’estero) e la giurisdizione italiana. La disposizione si coordina strettamente con il Regolamento UE 2015/848 sulle procedure di insolvenza transfrontaliere (cd. Regolamento Insolvency II), che stabilisce le regole europee in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento e legge applicabile nelle insolvenze con elementi di transnazionalità all’interno dell’Unione Europea.

Il criterio del centro degli interessi principali (COMI)

Il concetto di COMI (Centre of Main Interests) è mutuato direttamente dal Reg. UE 2015/848 (art. 3) e indica il luogo in cui il debitore esercita abitualmente e in modo riconoscibile dai terzi la gestione dei propri interessi. Per le società, si presume, salvo prova contraria, che il COMI coincida con la sede legale. Il comma 1 dell’art. 26 prevede che, anche quando il COMI è localizzato all’estero, l’imprenditore può essere ammesso a una procedura italiana o assoggettato a una procedura di insolvenza in Italia se ha una dipendenza nel territorio italiano. Il concetto di «dipendenza» è definito dall’art. 2 del Reg. UE 2015/848 come «qualsiasi luogo di operazioni in cui un debitore esercita o ha esercitato, nel periodo di tre mesi precedente la domanda di apertura della procedura principale di insolvenza, in modo non transitorio, un’attività economica con mezzi umani e con beni».

La clausola anti-elusiva: il trasferimento del COMI nell’anno precedente

Il comma 2 introduce una presunzione di giurisdizione italiana per il caso in cui il COMI sia stato trasferito all’estero nell’anno antecedente al deposito della domanda. Si tratta di un meccanismo anti-elusivo esplicito: senza questa previsione, un imprenditore in difficoltà potrebbe artificiosamente spostare il proprio COMI verso ordinamenti più favorevoli (ad esempio, con procedure più rapide, soglie di accesso più basse o maggiore protezione dal creditore) prima di presentare istanza in quel Paese, sottraendosi alla giurisdizione italiana. La norma fissa in un anno il periodo di sospetto: se il trasferimento è avvenuto in quel lasso di tempo, la giurisdizione italiana sussiste indipendentemente dalla nuova localizzazione del COMI. L’orientamento prevalente in dottrina ritiene che la disposizione sia autonoma rispetto al Reg. UE 2015/848, che prevede una presunzione simile ma di soli tre mesi per le società (art. 3, par. 1, ult. cpv.), e costituisca una norma nazionale di chiusura applicabile nelle ipotesi non regolate dal Regolamento (ad esempio, nei rapporti con Paesi terzi non UE).

Rapporto con il Regolamento UE 2015/848 e le convenzioni internazionali

Il comma 3 sancisce la prevalenza delle convenzioni internazionali e della normativa dell’Unione europea. Questa clausola di salvaguardia è necessaria perché, nelle materie regolate dal Reg. UE 2015/848, la norma interna cede il passo al diritto europeo, che ha carattere direttamente applicabile e prevalente. Il Reg. 2015/848 si applica alle procedure di insolvenza con elementi di transnazionalità che coinvolgono debitori con COMI in uno Stato membro UE; al di fuori di questo ambito, ad esempio, per debitori con COMI in Paesi terzi non UE, trovano applicazione le convenzioni bilaterali eventualmente stipulate dall’Italia e, in loro assenza, le norme interne come l’art. 26 CCII.

Tipologia della procedura transfrontaliera: principale, secondaria, territoriale

Il comma 4 impone al tribunale, quando apre una procedura di insolvenza transfrontaliera ai sensi del Reg. UE 2015/848, di dichiarare espressamente se la procedura è principale, secondaria o territoriale. Questa qualificazione ha effetti determinanti: la procedura principale si apre nello Stato del COMI e ha vocazione universale, investe tutti i beni del debitore, ovunque si trovino; la procedura secondaria si apre in uno Stato membro diverso da quello del COMI, dove il debitore ha una dipendenza, e ha effetti limitati ai beni situati in quello Stato; la procedura territoriale è una procedura aperta prima della procedura principale o quando non è possibile aprire una procedura principale, con effetti limitati al territorio dello Stato che la apre. La distinzione rileva anche ai fini del riconoscimento automatico delle procedure negli altri Stati membri, disciplinato dagli artt. 19 ss. del Reg. 2015/848, e ai fini della cooperazione tra i curatori delle diverse procedure (artt. 41 ss.).

Profili pratici e rilevanza applicativa

L’art. 26 CCII assume rilievo crescente nella prassi, in particolare per le imprese italiane con strutture internazionali o per le filiali italiane di gruppi stranieri. Si pensi a una società holding con sede in Lussemburgo e attività operative interamente svolte in Italia tramite dipendenze commerciali: in questo scenario, il tribunale italiano potrà valutare se il COMI effettivo è in Italia (nonostante la sede legale estera) o se aprire una procedura secondaria limitata ai beni situati nel territorio italiano. La qualificazione del COMI è spesso oggetto di accertamenti istruttori complessi, nei quali rilevano elementi quali la localizzazione degli organi di gestione, la sede operativa reale, la lingua utilizzata nelle comunicazioni con i creditori e la conoscibilità della sede da parte dei terzi.

Domande frequenti

Un’impresa con sede legale all’estero può essere assoggettata a una procedura di insolvenza in Italia?

Sì, se ha una dipendenza in Italia ai sensi dell’art. 26, comma 1 CCII, anche se è già aperta una procedura analoga nel Paese del COMI. La procedura italiana sarà qualificata come secondaria o territoriale.

Cosa si intende per COMI e dove si presume localizzato per le società?

Il COMI (Centre of Main Interests) è il luogo dove il debitore gestisce abitualmente i propri interessi in modo riconoscibile dai terzi. Per le società, si presume coincidere con la sede legale, salvo prova contraria.

Qual è la differenza tra procedura principale e procedura secondaria ai sensi del Reg. UE 2015/848?

La procedura principale si apre nello Stato del COMI e ha effetti universali su tutti i beni del debitore. La procedura secondaria si apre in uno Stato dove il debitore ha una dipendenza e ha effetti limitati ai beni ivi situati.

Il trasferimento del COMI all’estero poco prima del deposito della domanda esclude la giurisdizione italiana?

No. L’art. 26, comma 2 CCII prevede che il trasferimento avvenuto nell’anno antecedente alla domanda non esclude la giurisdizione italiana: è una clausola anti-elusiva esplicita.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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