Art. 25 Quater CCII – Imprese sotto soglia
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. L’imprenditore commerciale e agricolo, che presenta congiuntamente i requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) e che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere la nomina dell’esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.
2. L’istanza è presentata al segretario generale della camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa unitamente ai documenti di cui all’articolo 17, comma 3, lettere a), c), d), e), f), g) e h), e nelle forme previste dall’articolo 17, comma 1. La dichiarazione di cui all’articolo 17, comma 3, lettera d), riguarda la pendenza di una procedura di liquidazione controllata e contiene l’attestazione di non avere depositato ricorso ai sensi dell’articolo 74 e, per le imprese agricole, anche ai sensi dell’articolo 57. La nomina dell’esperto avviene ad opera del segretario generale al quale è presentata l’istanza.
3. Se all’esito delle trattative è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui al comma 1, le parti possono, alternativamente: a) concludere un contratto con uno o più creditori oppure con una o più parti interessate all’operazione di risanamento, idoneo ad assicurare la continuità aziendale; b) concludere un accordo avente il contenuto dell’articolo 62; c) concludere un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori aderenti e dalle altre parti interessate all’operazione di risanamento che vi hanno aderito nonchè dall’esperto, idoneo a produrre gli effetti di cui all’articolo 25-bis, comma 5. Con la sottoscrizione dell’accordo l’esperto dà atto che il piano di risanamento appare coeren- te con la regolazione della crisi o dell’insolvenza.
4. Oltre ai contratti o agli accordi di cui al comma 3, l’imprenditore può anche, alternativamente: a) proporre la domanda di concordato minore di cui all’articolo 74; b) chiedere la liquidazione controllata dei beni ai sensi dell’articolo 268; c) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all’articolo 25-sexies; d) per la sola impresa agricola, chiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61.
5. Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni del presente articolo, gli articoli 12, 13, commi 1,2, 3, 4, 5 e 9, 14, 15, 16, 17, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, comma 2-bis, 24, commi 3 e 4, 25, 25bis, 25-ter, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies e 25-octies, in quanto compatibili.
6. Gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell’articolo 22 conservano i propri effetti anche se successivamente intervengono un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato minore omologato, l’apertura della liquidazione controllata o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all’articolo 25-sexies omologato.
7. Il compenso dell’esperto è liquidato, ai sensi dell’articolo 25-ter, […] dal segretario generale della camera di commercio che lo ha nominato.
In sintesi
Inquadramento sistematico e ratio della norma
L’articolo 25-quater CCII rappresenta uno dei pilastri della disciplina della composizione negoziata della crisi, così come ridisegnata dal D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 in attuazione della Direttiva UE 2019/1023 sui quadri di ristrutturazione preventiva. La norma estende anche alle imprese sotto soglia, definite dall’articolo 2, comma 1, lettera d) CCII (imprese minori che non superano congiuntamente i parametri di attivo, ricavi e debiti ivi indicati), uno strumento di emersione anticipata della crisi originariamente concepito per le imprese medio-grandi. La ratio è duplice: da un lato evitare che la frammentazione del tessuto produttivo italiano, composto per ampia parte da microimprese e PMI, resti priva di uno strumento di risanamento stragiudiziale assistito; dall’altro coordinare la composizione negoziata con gli istituti del sovraindebitamento, in modo da offrire al debitore minore una piattaforma unitaria di soluzione della crisi.
Presupposti soggettivi e oggettivi di accesso
Sotto il profilo soggettivo, la legittimazione è riconosciuta sia all’imprenditore commerciale sotto soglia sia all’imprenditore agricolo, indipendentemente dal superamento dei parametri dimensionali. Quest'ultima estensione, già presente nella versione originaria del D.L. 118/2021, costituisce significativa deroga al tradizionale assetto della legge fallimentare, che escludeva il piccolo imprenditore e l’imprenditore agricolo dalle procedure concorsuali maggiori. Sotto il profilo oggettivo, la disposizione richiama la nozione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che renda probabile la crisi o l’insolvenza: si tratta di una soglia di accesso volutamente anticipata rispetto allo stato di insolvenza ex art. 2, comma 1, lett. b) CCII, coerente con la logica di early warning della direttiva europea. La perseguibilità ragionevole del risanamento costituisce il vero filtro: l’orientamento prevalente in dottrina ritiene che debba essere oggetto di una valutazione prognostica fondata su elementi documentali, escludendo ipotesi meramente velleitarie.
Profilo procedimentale: ruolo della camera di commercio e nomina dell’esperto
Il comma 2 attribuisce al segretario generale della camera di commercio la duplice funzione di destinatario dell’istanza e di soggetto preposto alla nomina dell’esperto indipendente. Si tratta di una scelta in linea con la natura amministrativo-negoziale della procedura, che si svolge integralmente al di fuori del controllo giurisdizionale, salvo l’intervento del tribunale per le misure protettive e cautelari. Il rinvio all’articolo 17, comma 3, lettere a), c), d), e), f), g) e h), individua il corredo documentale: bilanci, situazione debitoria, elenco creditori, piano di risanamento in bozza e dichiarazione sulla pendenza di procedure concorsuali. La dichiarazione di cui alla lettera d), modulata per le imprese sotto soglia, riguarda la pendenza di una procedura di liquidazione controllata e l’assenza di ricorsi ex art. 74 (concordato minore) o, per l’agricoltore, ex art. 57 (accordi di ristrutturazione).
Esiti delle trattative e contratti di risanamento
Il comma 3 disciplina gli sbocchi positivi delle trattative, articolati in tre alternative. La lettera a) contempla un contratto con uno o più creditori o parti interessate idoneo ad assicurare la continuità aziendale: si tratta dello strumento più flessibile, di natura puramente privatistica, privo di effetti protettivi rafforzati. La lettera b) consente la conclusione di un accordo ad efficacia estesa ex art. 62 CCII, con i benefici fiscali e protettivi propri di quell’istituto. La lettera c), di particolare rilievo applicativo, prevede l’accordo sottoscritto anche dall’esperto, che attesta la coerenza del piano di risanamento con la regolazione della crisi: tale accordo produce gli effetti di cui all’articolo 25-bis, comma 5 CCII, tra cui l’esenzione dall’azione revocatoria e dai reati di bancarotta preferenziale e semplice per gli atti, pagamenti e garanzie posti in essere in coerenza con il piano.
Sbocchi alternativi: concordato minore, liquidazione controllata, concordato semplificato
Il comma 4 disegna una rete di salvataggio per il caso in cui le trattative non approdino a soluzioni di risanamento. L’imprenditore può proporre concordato minore ex art. 74 CCII, chiedere la liquidazione controllata ex art. 268 CCII, accedere al concordato semplificato ex art. 25-sexies CCII o, se agricolo, omologare un accordo di ristrutturazione ex artt. 57, 60 e 61 CCII. Si realizza così una integrazione organica tra composizione negoziata e procedure di sovraindebitamento, che la dottrina maggioritaria valuta positivamente sotto il profilo della razionalità sistematica. Sotto la legge fallimentare, viceversa, l’imprenditore sotto soglia restava sostanzialmente escluso dagli strumenti concorsuali maggiori e poteva accedere soltanto alla legge 3/2012 sul sovraindebitamento, con un percorso più frammentato.
Disciplina di rinvio e atti autorizzati
Il comma 5 contiene un articolato rinvio alle norme generali sulla composizione negoziata (artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies e 25-octies), in quanto compatibili: si garantisce così uniformità di disciplina sulle nomine, sui doveri delle parti, sulle misure protettive e premiali, sulla riservatezza e sui finanziamenti prededucibili. Particolarmente significativo è il comma 6, che assicura la stabilità degli effetti degli atti autorizzati dal tribunale ex art. 22 CCII anche in caso di successiva apertura di procedure concorsuali: la norma tutela il legittimo affidamento dei terzi e incentiva la disponibilità del ceto bancario a sostenere finanziariamente il risanamento. Il comma 7, infine, attribuisce al segretario generale della camera di commercio anche la liquidazione del compenso dell’esperto ai sensi dell’articolo 25-ter CCII, in coerenza con l’integrale gestione camerale del procedimento.
Profili di coordinamento con il correttivo 2024
Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, terzo correttivo del CCII, ha inciso marginalmente sull’articolo 25-quater, intervenendo per chiarire i rapporti con il concordato semplificato e con la liquidazione controllata. L’orientamento prevalente ritiene che l’estensione della composizione negoziata alle imprese sotto soglia abbia significativamente ampliato la platea dei soggetti tutelati rispetto al regime previgente, anche se l’effettiva diffusione applicativa resta condizionata dai costi del procedimento e dalla disponibilità di esperti competenti sul territorio.
Indicazioni operative e considerazioni applicative
Sul piano pratico, l’imprenditore sotto soglia che intenda accedere alla composizione negoziata dovrà predisporre con cura il pacchetto documentale, dedicando particolare attenzione al piano di risanamento preliminare, ai bilanci degli ultimi tre esercizi e al test pratico ex articolo 13 CCII per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento. La giurisprudenza di merito ha sviluppato linee interpretative orientate al favor per l’emersione precoce, riconoscendo che la valutazione di non manifesta inattendibilità del piano può essere meno rigorosa rispetto a quella richiesta per i piani attestati o gli accordi di ristrutturazione. Resta ferma, peraltro, la centralità del ruolo dell’esperto, chiamato a un giudizio prognostico fondato non solo su dati contabili ma anche sulla disponibilità effettiva dei creditori a trattare e sulle capacità gestionali residue dell’imprenditore. La dottrina maggioritaria suggerisce, per la migliore riuscita della procedura, l’opportuna predisposizione anticipata di un piano industriale credibile e la preventiva attivazione di canali di dialogo con i principali creditori finanziari e commerciali, anche in considerazione degli obblighi di partecipazione attiva sanciti dall’articolo 16 CCII.
Domande frequenti
Chi può accedere alla composizione negoziata sotto soglia?
Possono accedere l’imprenditore commerciale sotto soglia ex art. 2, comma 1, lett. d) CCII e l’imprenditore agricolo, in condizioni di squilibrio che renda probabile la crisi o l’insolvenza.
A chi va presentata l’istanza?
L’istanza va presentata al segretario generale della camera di commercio competente per la sede legale dell’impresa, che provvede anche alla nomina dell’esperto indipendente.
Quali sono gli esiti possibili delle trattative?
Le parti possono concludere un contratto con creditori, un accordo ex art. 62 CCII oppure un accordo sottoscritto dall’esperto con effetti ex art. 25-bis, comma 5 CCII.
Cosa succede se le trattative falliscono?
L’imprenditore può proporre concordato minore, liquidazione controllata, concordato semplificato o, se agricolo, omologare un accordo di ristrutturazione dei debiti.
Gli atti autorizzati dal tribunale conservano efficacia?
Si', gli atti autorizzati ex art. 22 CCII mantengono efficacia anche in caso di successiva apertura di accordo, concordato minore, liquidazione controllata o concordato semplificato.