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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 25 Ter CCII – Compenso dell’esperto

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Il compenso dell’esperto è determinato, tenuto conto dell’opera prestata, della sua complessità, del contributo dato nella negoziazione e della sollecitudine con cui sono state condotte le trattative, in percentuale sull’ammontare dell’attivo dell’impresa debitrice secondo i seguenti scaglioni: a) fino a euro 100.000,00, dal 4,00 al 6,00 per cento; b) da euro 100.000,01 e fino a euro 500.000,00, dall’1,00 all’1,50 per cento; c) da euro 500.000,01 e fino a euro 1.000.000,00, dallo 0,50 allo 0,80 per cento; d) da euro 1.000.000,01 e fino a euro 2.500.000,00, dallo 0,25 allo 0,43 per cento; e) da euro 2.500.000,01 e fino a euro 50.000.000,00, dallo 0,05 allo 0,10 per cento; f) da euro 50.000.000,01 e fino a euro 400.000.000,00, dallo 0,010 allo 0,025 per cento; g) da euro 400.000.000,01 e fino a euro 1.300.000.000,00, dallo 0,002 allo 0,008 per cento; h) sulle somme eccedenti euro 1.300.000.000,00, dallo 0,005 allo 0,002 per cento.

2. In caso di composizione negoziata condotta ai sensi dell’articolo 25 in modo unitario per tutte o alcune delle imprese che hanno presentato l’istanza di cui all’articolo 17, il compenso dell’esperto designato è determinato tenendo conto della percentuale sull’ammontare dell’attivo della singola impresa istante partecipante al gruppo.

3. Il compenso complessivo determinato ai sensi del comma 1 o del comma 2, non può essere, in ogni caso, inferiore a euro 4.000,00 e superiore a euro 400.000,00.

4. L’importo di cui al comma 1 è rideterminato, fermi i limiti di cui al comma 3, come di seguito indicato: a) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative è compreso tra ventuno e cinquanta, il compenso è aumentato del 25 per cento; b) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative è superiore a cinquanta, il compenso è aumentato del 35 per cento; c) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative non è superiore a cinque, il compenso è ridotto del 40 per cento; d) in caso di vendita del complesso aziendale o di individuazione di un acquirente da parte dell’esperto, il compenso è aumentato del 10 per cento.

5. I lavoratori e le rappresentanze sindacali non sono considerati nel numero dei creditori e delle altre parti interessate ai fini del riconoscimento degli aumenti di cui al comma 4, lettere a) e b); all’esperto comunque spetta il compenso di euro 100,00 per ogni ora di presenza risultante dai rapporti redatti ai sensi dell’articolo 4, comma 3, quinto periodo.

6. Il compenso è aumentato del 100 per cento nei casi in cui, anche successivamente alla redazione della relazione finale di cui all’articolo 17, comma 8, grazie all’opera dell’esperto, si concludono il contratto, la convenzione o gli accordi di cui all’articolo 23, commi 1 e 2, lettera b).

7. Se l’esperto sottoscrive l’accordo di cui all’articolo 23, comma 1, lettera c), gli spetta un ulteriore incremento del 10 per cento sul compenso determinato ai sensi del comma 6.

8. In deroga a quanto previsto dal comma 3, quando l’imprenditore non compare davanti all’esperto oppure l’esperto non procede ai sensi dell’articolo 17, comma 5, terzo periodo, il compenso è liquidato in misura compresa tra euro 500,00 ed euro 5.000,00, tenuto conto delle dimensioni dell’impresa e della complessità della documentazione esaminata.

9. Le percentuali di cui al comma 1 sono calcolate sulla media dell’attivo risultante dagli ultimi tre bilanci o, in mancanza, sull’attivo risultante dalla situazione economico-patrimoniale e finanziaria depositata ai sensi dell’articolo 17, comma 3, lettera a). Se l’attività è iniziata da meno di tre anni, la media è calcolata sui bilanci depositati dal suo inizio.

10. All’esperto è dovuto il rimborso delle spese necessarie per l’adempimento dell’incarico, purchè accompagnate dalla corrispondente documentazione. Non sono rimborsati gli esborsi so- stenuti per la remunerazione dei soggetti dei quali l’esperto si è avvalso ai sensi dell’articolo 16, comma 2.

11. In mancanza di accordo tra le parti, il compenso è liquidato dalla commissione di cui all’articolo 13, comma 6, ed è a carico dell’imprenditore. Il provvedimento costituisce prova scritta idonea a norma dell’articolo 633, primo comma, numero 1), del codice di procedura civile nonchè titolo per la concessione dell’esecuzione provvisoria ai sensi dell’articolo 642 del codice di procedura civile. L’accordo è nullo se interviene prima di centoventi giorni decorrenti dalla data di convocazione di cui all’articolo 17, comma 5, salvo che le trattative si concludano prima.

12. Il compenso dell’esperto è prededucibile […].

13. Dopo almeno sessanta giorni dall’accettazione dell’incarico, su richiesta dell’esperto, può essere disposto in suo favore un acconto in misura non superiore ad un terzo del presumibile compenso finale, tenendo conto dei risultati ottenuti e dell’attività prestata.

In sintesi

  • L’art. 25-ter CCII fissa il compenso dell’esperto della composizione negoziata in percentuale sull’attivo dell’impresa, con scaglioni che vanno dal 4-6% fino a 100.000 euro al 0,005-0,002% oltre 1,3 miliardi.
  • Il compenso complessivo non puo essere inferiore a 4.000 euro ne superiore a 400.000 euro, salvo i casi speciali di mancata comparizione (500-5.000 euro).
  • Sono previsti incrementi e riduzioni in funzione del numero di creditori e parti interessate alle trattative (+25%, +35%, -40%) e in caso di vendita del complesso aziendale (+10%).
  • Il compenso e raddoppiato quando, grazie all’opera dell’esperto, si concludono i contratti o accordi dell’art. 23, commi 1 e 2, lettera b).
  • Il compenso e prededucibile e puo essere anticipato in acconto (max un terzo) dopo 60 giorni dall’accettazione dell’incarico.
  • In mancanza di accordo, il compenso e liquidato dalla commissione camerale ex art. 13, comma 6, con efficacia di prova scritta per decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
Funzione e natura del compenso dell’esperto

L’art. 25-ter CCII disciplina in modo analitico il compenso dell’esperto della composizione negoziata, costituendo una delle norme piu dettagliate dell’intero corpus codicistico in materia di onorari professionali nella crisi d'impresa. La disposizione persegue tre obiettivi: garantire all’esperto una remunerazione adeguata alla complessita dell’incarico, contenere i costi della procedura per il debitore in difficolta finanziaria, e prevedere meccanismi di adeguamento dinamico in funzione del lavoro effettivamente svolto. Il modello prescelto e quello della percentuale sull’attivo a scaglioni decrescenti, mutuato dalla tradizione delle procedure concorsuali ma calibrato sulla specificita della composizione negoziata, in cui l’esperto non e un organo della procedura ma un facilitatore della trattativa.

Gli scaglioni di attivo: progressivita decrescente

Il comma 1 delinea otto scaglioni di attivo con percentuali fortemente decrescenti, riflettendo il principio per cui l’incremento dell’attivo non determina un corrispondente incremento del lavoro dell’esperto. Per attivi fino a 100.000 euro la percentuale e del 4-6%; per attivi tra 100.000,01 e 500.000 euro scende all'1-1,5%; per scaglioni superiori la percentuale si riduce progressivamente fino allo 0,005-0,002% per la fascia oltre 1,3 miliardi. La forbice tra minimo e massimo di ciascuno scaglione consente alla commissione camerale di adeguare il compenso ai parametri qualitativi indicati: opera prestata, complessita, contributo dato nella negoziazione e sollecitudine. Il comma 9 chiarisce che le percentuali sono calcolate sulla media dell’attivo risultante dagli ultimi tre bilanci o, in mancanza, sull’attivo della situazione economico-patrimoniale depositata ex art. 17, comma 3, lettera a); per imprese con attivita iniziata da meno di tre anni la media e calcolata sui bilanci disponibili.

Crisi di gruppo: criterio della singola impresa

Il comma 2 si raccorda con l’art. 25 prevedendo che, in caso di composizione negoziata condotta in modo unitario per piu imprese del gruppo, il compenso dell’esperto designato e calcolato tenendo conto della percentuale sull’attivo della singola impresa istante. La soluzione e razionale perche evita doppi conteggi e mantiene proporzionalita tra attivita svolta e compenso, riconoscendo che, in una negoziazione di gruppo, il lavoro dell’esperto si distribuisce sulle singole entita ma trae sinergie dalla regia unitaria.

Tetti minimo e massimo: la doppia tutela

Il comma 3 fissa un tetto minimo di 4.000 euro e un tetto massimo di 400.000 euro. Il minimo tutela la dignita della professione anche nelle composizioni di micro imprese o quando l’attivo e minimo o nullo; il massimo evita che, per attivi molto elevati, il compenso raggiunga importi sproporzionati rispetto all’attivita concretamente prestata. La norma e particolarmente significativa rispetto alla previgente disciplina della curatela fallimentare, in cui i compensi potevano raggiungere cifre molto elevate proprio per effetto della meccanica applicazione degli scaglioni.

Aggravi e riduzioni in funzione delle parti interessate

Il comma 4 prevede correzioni in funzione del numero di creditori e parti interessate che partecipano alle trattative. Se i partecipanti sono tra 21 e 50, il compenso e aumentato del 25%; oltre 50, del 35%; se non superano 5, il compenso e ridotto del 40%. La lettera d) prevede un incremento del 10% in caso di vendita del complesso aziendale o di individuazione di un acquirente da parte dell’esperto: si premia cosi l’attivita di vero e proprio advisor che, oltre alla negoziazione con i creditori, si attiva per individuare soluzioni industriali di continuita. Il comma 5 esclude lavoratori e rappresentanze sindacali dal computo delle parti interessate ai fini degli aumenti, ma riconosce all’esperto un compenso autonomo di 100 euro per ora di presenza risultante dai rapporti redatti ai sensi dell’art. 4, comma 3, quinto periodo, in materia di consultazione sindacale.

Il raddoppio per il buon esito e l’ulteriore incremento per gli accordi di ristrutturazione

Il comma 6 dispone l’aumento del 100% del compenso quando, anche successivamente alla relazione finale dell’art. 17, comma 8, grazie all’opera dell’esperto si concludono il contratto, la convenzione o gli accordi di cui all’art. 23, commi 1 e 2, lettera b). Si tratta di un potente incentivo al successo: l’esperto che porta a casa l’accordo riceve un compenso doppio rispetto alla baseline determinata ex commi 1-5. Il comma 7 aggiunge un ulteriore 10% se l’esperto sottoscrive l’accordo dell’art. 23, comma 1, lettera c) (accordo con effetti equivalenti al piano attestato di risanamento), riconoscendo il valore della sottoscrizione che attesta la coerenza del piano con la finalita di risanamento. Il comma 8, di segno opposto, prevede che quando l’imprenditore non compare davanti all’esperto o l’esperto non procede ai sensi dell’art. 17, comma 5, terzo periodo, il compenso e liquidato in misura compresa tra 500 e 5.000 euro, parametrata alle dimensioni dell’impresa e alla complessita della documentazione esaminata: si remunera, in sostanza, il solo studio preliminare.

Rimborso spese, prededuzione e acconto

Il comma 10 riconosce il rimborso delle spese necessarie per l’adempimento dell’incarico, purche documentate, escludendo invece i compensi dei collaboratori di cui l’esperto si sia avvalso ex art. 16, comma 2, i quali restano a suo carico. Il comma 12 dispone la prededucibilita del compenso: si tratta di una garanzia fondamentale per l’esperto in caso di successivo accesso del debitore a una procedura concorsuale, in cui il credito per compenso e soddisfatto con preferenza ex artt. 6 e 221 CCII. Il comma 13 consente, dopo almeno 60 giorni dall’accettazione dell’incarico, un acconto fino a un terzo del presumibile compenso finale, tenendo conto dei risultati e dell’attivita prestata: la regola sostiene la sostenibilita finanziaria dell’incarico, soprattutto per le composizioni di durata prolungata.

Liquidazione camerale e tutela esecutiva

Il comma 11 disciplina infine il procedimento di liquidazione in caso di mancato accordo tra le parti: il compenso e liquidato dalla commissione camerale ex art. 13, comma 6, e resta a carico dell’imprenditore. Il provvedimento costituisce prova scritta idonea ex art. 633, primo comma, n. 1), c.p.c. e titolo per la concessione dell’esecuzione provvisoria ex art. 642 c.p.c. Si tratta di una corsia preferenziale al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, che evita all’esperto i tempi di un ordinario giudizio di cognizione. La disposizione contiene anche una significativa clausola anti-elusiva: l’accordo sul compenso e nullo se interviene prima di 120 giorni dalla data di convocazione ex art. 17, comma 5, salvo che le trattative si concludano prima. Si previene cosi il rischio che l’esperto, in posizione asimmetrica rispetto al debitore in crisi, accetti compensi compressi sotto la minaccia di mancata cooperazione.

Domande frequenti

Come si calcola il compenso dell’esperto della composizione negoziata?

In percentuale sull’attivo dell’impresa (media degli ultimi tre bilanci) secondo otto scaglioni decrescenti, dal 4-6% fino a 100.000 euro allo 0,005-0,002% oltre 1,3 miliardi.

Esistono limiti minimi e massimi al compenso dell’esperto?

Si, il compenso complessivo non puo essere inferiore a 4.000 euro ne superiore a 400.000 euro, salvo il caso di mancata comparizione dell’imprenditore (500-5.000 euro).

Quando il compenso dell’esperto e raddoppiato?

Quando, grazie all’opera dell’esperto, si concludono contratto, convenzione o accordi dell’art. 23, commi 1 e 2, lettera b); un ulteriore +10% spetta se sottoscrive l’accordo della lettera c).

Il compenso dell’esperto e prededucibile in caso di successiva procedura concorsuale?

Si, il comma 12 dell’art. 25-ter CCII riconosce espressamente la prededuzione, garantendo soddisfazione preferenziale anche in caso di liquidazione giudiziale successiva.

Chi liquida il compenso in mancanza di accordo tra esperto e imprenditore?

La commissione camerale ex art. 13, comma 6, CCII; il provvedimento ha efficacia di prova scritta ex art. 633 c.p.c. e consente decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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