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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 25 Novies CCII – Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. L’Istituto nazionale della previdenza sociale, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione segnalano all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria: a) per l’Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore: 1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di euro 15.000; 2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all’importo di euro 5.000; b) per l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l’esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all’importo di euro 5.000; c) per l’Agenzia delle entrate, l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di importo superiore a euro 5.000 e, comunque, non inferiore al 10 per cento dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente; la segnalazione è in ogni caso inviata se il debito è superiore all’importo di euro 20.000; d) per l’Agenzia delle entrate-Riscossione, l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all’importo di euro 100.000, per le società di persone, all’importo di euro 200.000 e, per le altre società, all’importo di euro 500.000.

2. Le segnalazioni di cui al comma 1 sono inviate: a) dall’Agenzia delle entrate, contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, comunque, non oltre centocinquanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all’articolo 21bis del decreto-legge n. 78 del 2010; b) dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dall’Agenzia delle entrateRiscossione, entro sessanta giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati nel medesimo comma 1.

3. Le segnalazioni di cui al comma 1 contengono l’invito alla presentazione dell’istanza di cui all’articolo 17, comma 1, se ne ricorrono i presupposti.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano: a) con riferimento all’Istituto nazionale della previdenza sociale e all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022, per il primo, e ai debiti accertati a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto per il secondo; b) con riferimento all’Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010 a decorrere da quelle relative al secondo trimestre 2022; c) con riferimento all’Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all’agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022.

In sintesi

  • L’art. 25-novies CCII disciplina le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione) all’imprenditore e all’organo di controllo.
  • Le segnalazioni scattano al superamento di precise soglie quantitative e temporali (ritardo di oltre novanta giorni, importi differenziati per tipologia di tributo o contributo).
  • La trasmissione avviene a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata A/R all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria.
  • Le segnalazioni contengono l’invito a presentare istanza di composizione negoziata ex art. 17 CCII, ove ricorrano i presupposti.
  • I termini di invio sono differenziati: contestuali per l’Agenzia delle Entrate, entro sessanta giorni per gli altri enti dal verificarsi delle condizioni.
  • La disciplina si applica con decorrenze graduate in funzione dell’ente e della tipologia di debito (1° gennaio 2022, 1° luglio 2022, secondo trimestre 2022).
Funzione e ratio della disciplina

L’art. 25-novies CCII, inserito nel Capo III del Titolo II della Parte I del Codice della crisi d'impresa e dell’insolvenza, costituisce il pendant esogeno delle segnalazioni di cui all’art. 25-octies, completando il sistema di allerta endogena con un meccanismo che coinvolge i creditori pubblici qualificati. La disposizione attribuisce a INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione il compito di segnalare all’imprenditore l’esistenza di esposizioni debitorie significative, sollecitandolo all’attivazione degli strumenti di regolazione della crisi. La ratio è duplice: da un lato, anticipare l’emersione delle situazioni di difficoltà finanziaria; dall’altro, valorizzare il ruolo dei creditori istituzionali quali sentinelle dell’equilibrio economico-finanziario delle imprese, in coerenza con i principi della Direttiva (UE) 2019/1023.

I creditori pubblici qualificati e le soglie di segnalazione

Il comma 1 individua puntualmente le soglie al superamento delle quali scatta l’obbligo di segnalazione. Per l’INPS, rileva il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali superiori al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di 15.000 euro per le imprese con lavoratori, ovvero a 5.000 euro per le imprese senza lavoratori. Per l’INAIL, la soglia è di 5.000 euro di premi assicurativi scaduti da oltre novanta giorni e non versati. Per l’Agenzia delle Entrate, rilevano i debiti IVA risultanti dalle liquidazioni periodiche ex art. 21-bis D.L. 78/2010 superiori a 5.000 euro e pari almeno al 10% del volume d'affari, ovvero in ogni caso debiti IVA superiori a 20.000 euro. Per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, infine, rilevano i carichi affidati superiori a 100.000 euro per le imprese individuali, 200.000 euro per le società di persone e 500.000 euro per le altre società.

Modalità di trasmissione e destinatari

Le segnalazioni sono inviate all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale. La trasmissione avviene a mezzo PEC o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria. La doppia indirizzazione (imprenditore e organo di controllo) realizza un meccanismo di check and balance: l’organo di controllo, una volta ricevuta la segnalazione esterna, è chiamato ad attivare i propri poteri di vigilanza e, se del caso, la segnalazione interna ex art. 25-octies CCII. Tizio amministratore unico che riceva via PEC dall’Agenzia delle Entrate la segnalazione di un debito IVA di 25.000 euro deve sapere che, contestualmente, anche Caio presidente del collegio sindacale ne riceve copia ed è tenuto ad attivarsi.

Tempistiche di invio della segnalazione

Il comma 2 disciplina le tempistiche di invio. Per l’Agenzia delle Entrate, la segnalazione è inviata contestualmente alla comunicazione di irregolarità ex art. 54-bis del D.P.R. 633/1972 e comunque non oltre centocinquanta giorni dal termine di presentazione delle liquidazioni periodiche IVA. Per INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate-Riscossione, la segnalazione è inviata entro sessanta giorni dal verificarsi delle condizioni o dal superamento delle soglie indicate al comma 1. Tali tempistiche, di natura ordinatoria, sono funzionali a garantire un’anticipata conoscenza della situazione debitoria, evitando che l’emersione tardiva delle esposizioni pregiudichi le chance di risanamento.

Il contenuto della segnalazione: l’invito alla composizione negoziata

Il comma 3 stabilisce che le segnalazioni contengano l’invito alla presentazione dell’istanza di composizione negoziata ex art. 17, comma 1, CCII, se ne ricorrono i presupposti. L’invito non è un atto vincolante, ma assolve a una funzione informativa e sollecitatoria: rende edotto l’imprenditore della disponibilità dello strumento stragiudiziale e lo invita a valutarne l’attivazione. La scelta di non imporre obbligatoriamente l’accesso alla composizione negoziata è coerente con la natura volontaria dell’istituto, ribadita dall’art. 12 CCII e dalla Direttiva (UE) 2019/1023, che concepisce gli strumenti di ristrutturazione preventiva quale opportunità rimessa all’autonomia del debitore.

Le decorrenze graduate dell’applicazione

Il comma 4 prevede decorrenze differenziate per l’applicazione della disciplina, in considerazione della complessità dei sistemi informativi e organizzativi degli enti coinvolti. Per l’INPS, la disposizione si applica ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022; per l’INAIL, ai debiti accertati a decorrere dall’entrata in vigore del decreto; per l’Agenzia delle Entrate, ai debiti risultanti dalle liquidazioni IVA a decorrere dal secondo trimestre 2022; per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ai carichi affidati a partire dal 1° luglio 2022. Tale stratificazione temporale, frutto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 83/2022 e dai successivi correttivi, ha consentito un’attuazione progressiva del meccanismo, evitando l’eccessivo carico operativo sugli enti e sui contribuenti.

Effetti della segnalazione e coordinamento con l’art. 25-octies CCII

La segnalazione del creditore pubblico qualificato, pur non avendo natura vincolante, produce rilevanti effetti sul piano della diligenza degli organi sociali. La sua ricezione concorre a integrare la conoscenza qualificata delle condizioni di crisi di cui all’art. 25-octies, comma 2, CCII, facendo decorrere il termine di sessanta giorni per la segnalazione interna ai fini della presunzione di tempestività. La dottrina maggioritaria sottolinea che il sistema, nel suo complesso, realizza un meccanismo di allerta integrato, in cui le segnalazioni esterne dei creditori pubblici si saldano con quelle interne dell’organo di controllo, dando vita a un percorso di emersione anticipata coerente con il principio dell’art. 3 CCII.

Profili applicativi e prospettive de iure condendo

Sul piano applicativo, è opportuno che l’imprenditore conservi documentazione delle segnalazioni ricevute e delle iniziative adottate, anche al fine di dimostrare la propria diligenza nell’eventuale giudizio successivo sull’adeguatezza degli assetti organizzativi ex art. 2086 c.c. e sulla responsabilità ex art. 2476 c.c. (per le S.r.l.) o art. 2392 c.c. (per le S.p.A.). L’orientamento prevalente in dottrina ritiene che la mancata reazione alle segnalazioni costituisca elemento sintomatico della violazione degli obblighi gestori, suscettibile di valutazione anche ai fini delle azioni di responsabilità promosse nell’ambito di una successiva liquidazione giudiziale.

Misure premiali correlate alla composizione negoziata

L’attivazione tempestiva della composizione negoziata a seguito della segnalazione consente all’imprenditore di accedere alle misure premiali previste dall’art. 25-bis CCII, tra cui la riduzione di interessi e sanzioni sui debiti tributari, la rateazione agevolata e, in caso di omologazione di accordi di ristrutturazione o di concordato preventivo nei centottanta giorni successivi alla relazione finale dell’esperto, l’applicazione di un trattamento agevolato. Tali misure costituiscono un incentivo significativo alla reazione tempestiva, valorizzando la funzione di sollecitazione propria delle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati. Caio amministratore unico che, ricevuta la segnalazione INPS, attivi entro tempi rapidi la composizione negoziata, può conseguire risparmi rilevanti rispetto alla mera rateazione ordinaria, oltre a beneficiare delle misure protettive ex art. 18 CCII.

Domande frequenti

Chi invia le segnalazioni ex art. 25-novies CCII?

I creditori pubblici qualificati: INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione, ciascuno con riguardo alle proprie soglie di esposizione debitoria scaduta.

Qual è la soglia IVA per la segnalazione dell’Agenzia delle Entrate?

Debito IVA scaduto superiore a 5.000 euro e pari almeno al 10% del volume d'affari, ovvero in ogni caso superiore a 20.000 euro, risultante dalle liquidazioni periodiche ex art. 21-bis D.L. 78/2010.

A chi viene trasmessa la segnalazione?

All’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo PEC o raccomandata A/R.

Cosa deve contenere la segnalazione?

L’invito alla presentazione dell’istanza di composizione negoziata ex art. 17 CCII, ove ricorrano i presupposti, oltre all’indicazione del debito che ha determinato la segnalazione.

Quali sono le soglie per Agenzia delle Entrate-Riscossione?

100.000 euro per le imprese individuali, 200.000 euro per le società di persone e 500.000 euro per le altre società, relativamente a carichi affidati e scaduti da oltre novanta giorni.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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