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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 25 Septies CCII – Disciplina della liquidazione del patrimonio

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Il tribunale nomina, con il decreto di omologazione, un liquidatore. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 114 e

115.

2. Quando il piano di liquidazione di cui all’articolo 25-sexies comprende un’offerta da parte di un soggetto individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore dell’azienda o di uno o più rami d’azienda o di specifici beni, il liquidatore giudiziale, verificata l’assenza di soluzioni migliori sul mercato, dà esecuzione all’offerta e alla vendita si applicano gli articoli da 2919 a 2929 del codice civile.

3. Quando il piano di liquidazione prevede che il trasferimento debba essere eseguito prima della omologazione, all’offerta dà esecuzione l’ausiliario, verificata l’assenza di soluzioni migliori sul mercato, con le modalità di cui al comma 2, previa autorizzazione del tribunale.

In sintesi

  • L’art. 25-septies CCII disciplina la fase liquidatoria del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, istituto introdotto all’esito infruttuoso della composizione negoziata della crisi.
  • Con il decreto di omologazione il tribunale nomina un liquidatore giudiziale, al quale si applicano, in quanto compatibili, le regole degli artt. 114 e 115 CCII dettati per il concordato preventivo.
  • Se il piano contiene un'offerta nominativa per l’acquisto dell’azienda, di rami o di singoli beni, il liquidatore vi dà esecuzione previa verifica dell’assenza di soluzioni migliori sul mercato.
  • Alla vendita si applicano gli artt. 2919-2929 c.c., con conseguenti effetti purgativi delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli sui beni trasferiti.
  • È prevista la vendita anticipata rispetto all’omologazione, eseguita dall’ausiliario nominato ex art. 25-sexies, previa autorizzazione del tribunale.
  • La norma persegue l’obiettivo di massimizzare il realizzo e contenere i tempi, coniugando celerità liquidatoria e tutela competitiva dei creditori.
Inquadramento sistematico del concordato semplificato liquidatorio

L’art. 25-septies CCII si colloca nel Capo II del Titolo II della Parte I del Codice della crisi d'impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), dedicato al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. L’istituto, frutto della trasposizione di soluzioni elaborate dal D.L. 118/2021 e poi assorbite nel CCII per effetto del D.Lgs. 83/2022, rappresenta uno strumento residuale, attivabile solo quando le trattative condotte nell’ambito della composizione negoziata (artt. 12 ss. CCII) non abbiano consentito di pervenire ad una soluzione concordata della crisi. In tale prospettiva, l’art. 25-septies disciplina la fase esecutiva della liquidazione del patrimonio, integrando il contenuto del piano descritto dall’art. 25-sexies.

La nomina del liquidatore e il rinvio agli artt. 114 e 115 CCII

Il comma 1 stabilisce che il tribunale, contestualmente al decreto di omologazione, nomini un liquidatore. La scelta legislativa risponde all’esigenza di affidare la gestione liquidatoria ad un soggetto terzo, indipendente e qualificato, in coerenza con la natura concorsuale dell’istituto. Il rinvio agli artt. 114 e 115 CCII, dettati in materia di concordato preventivo liquidatorio, opera nei limiti della compatibilità: ciò significa che il liquidatore opera quale ausiliario del giudice, è soggetto al controllo del giudice delegato (ove nominato) e applica, per quanto possibile, le forme delle vendite competitive previste per il concordato preventivo, salve le specificità imposte dalla natura semplificata del procedimento. Secondo l’orientamento prevalente in dottrina, la compatibilità va apprezzata in concreto, tenendo conto dell’assenza, nel concordato semplificato, di una vera e propria fase di voto dei creditori, sostituita dalla valutazione giudiziale di non pregiudizio rispetto all’alternativa liquidatoria.

Offerta nominativa e verifica dell’assenza di soluzioni migliori

Il comma 2 affronta una delle ipotesi più ricorrenti nella prassi: il piano di liquidazione contiene un’offerta da parte di un soggetto già individuato, avente ad oggetto l’azienda, uno o più rami o specifici beni. In tale ipotesi, il liquidatore è chiamato a dare esecuzione all’offerta solo dopo aver verificato l’assenza di soluzioni migliori sul mercato. Si tratta di un controllo sostanziale, che impone un confronto competitivo, sia pure flessibile, in grado di assicurare il rispetto del principio di massimizzazione del realizzo e della par condicio creditorum. La dottrina maggioritaria ritiene che la verifica possa avvenire mediante pubblicità adeguata, sollecitazione di manifestazioni di interesse, ovvero comparazione con valori di mercato attestati dall’esperto della composizione negoziata, in linea con quanto richiesto dalla giurisprudenza di merito formatasi sull’omologa figura del D.L. 118/2021.

Il richiamo agli artt. 2919-2929 c.c. e gli effetti purgativi

Particolare rilievo assume il rinvio agli artt. 2919-2929 del codice civile, che disciplinano gli effetti della vendita forzata. L’estensione di tale corpus normativo comporta, in primo luogo, l’effetto traslativo proprio della vendita coattiva, con esclusione delle garanzie per i vizi (art. 2922 c.c.) e con l’effetto liberatorio del prezzo. In secondo luogo, opera la cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli ai sensi degli artt. 2884 e 2929 c.c., con effetto purgativo che rende l’acquisto competitivo e appetibile per gli investitori. La scelta legislativa si pone in continuità con la disciplina del concordato preventivo (art. 118 CCII) e con quella della liquidazione giudiziale (art. 217 CCII), salvaguardando l’uniformità di trattamento delle vendite concorsuali.

La vendita anticipata e il ruolo dell’ausiliario

Il comma 3 introduce un’ulteriore declinazione operativa: il piano può prevedere che il trasferimento dei beni o dell’azienda avvenga prima dell’omologazione. In tal caso, all’esecuzione provvede l’ausiliario nominato ai sensi dell’art. 25-sexies, previa autorizzazione del tribunale e nel rispetto delle stesse cautele di cui al comma 2 (verifica dell’assenza di soluzioni migliori). La norma risponde all’esigenza di tutelare i valori aziendali deperibili, evitando che il decorso del tempo eroda il going concern. Tizio, imprenditore commerciale che gestisce un’azienda con commesse in scadenza, potrebbe vedere svanire l’interesse di Caio acquirente qualora la vendita venisse rinviata all’esito della procedura di omologazione: la vendita anticipata mira proprio a scongiurare tale rischio.

Coordinamento con la Direttiva UE 2019/1023

L’istituto del concordato semplificato e la sua fase liquidatoria si inseriscono nel solco tracciato dalla Direttiva (UE) 2019/1023 sui quadri di ristrutturazione preventiva, sebbene quest'ultima sia primariamente orientata al risanamento. La disciplina italiana, valorizzando soluzioni liquidatorie efficienti, intende coniugare la finalità di tutela dei creditori con la rapida ricollocazione sul mercato dei complessi aziendali, in linea con il considerando 1 e con l’art. 4 della Direttiva. Il D.Lgs. 136/2024 (terzo correttivo) ha confermato l’impianto, intervenendo su aspetti procedimentali ma lasciando sostanzialmente invariata l’architettura dell’art. 25-septies.

Profili applicativi e cautele operative

Sotto il profilo operativo, il liquidatore deve documentare puntualmente le attività di verifica del mercato, in vista del controllo giurisdizionale e della responsabilità ex art. 2407 c.c. richiamato per gli organi di controllo. La giurisprudenza di merito, in linea con l’orientamento maggioritario, ritiene che l’assenza di una procedura competitiva strutturata non esoneri il liquidatore da una valutazione comparativa rigorosa, anche mediante perizie di stima e relazioni dell’esperto. La trasparenza delle operazioni è elemento essenziale per il decreto di omologazione, che deve verificare il rispetto del best interest test rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale.

Rapporti con la composizione negoziata e con gli altri strumenti di regolazione

Il concordato semplificato di cui agli artt. 25-sexies e 25-septies è strumento esclusivo, accessibile solo all’esito della composizione negoziata che non abbia condotto a un esito positivo, come attestato dalla relazione finale dell’esperto. Non è, dunque, una procedura alternativa al concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione, ma una via residuale percorribile in presenza di specifici presupposti: leale collaborazione del debitore, trattative svoltesi secondo correttezza e buona fede, impossibilità di pervenire ad altra soluzione concordata. Tali requisiti, oggetto di controllo giurisdizionale in sede di omologazione, condizionano l’accesso alla fase liquidatoria disciplinata dall’art. 25-septies. Sempronio imprenditore che, dopo aver instaurato trattative meramente dilatorie con i creditori, intenda accedere al concordato semplificato troverebbe ostacolo proprio nel difetto di tali presupposti, valutabili anche alla luce dei riscontri documentali raccolti durante la composizione negoziata.

Tutele competitive e principi unionali

Le modalità di vendita disciplinate dai commi 2 e 3 dell’art. 25-septies devono comunque assicurare il rispetto dei principi unionali di concorrenza e trasparenza, evitando che la natura semplificata della procedura si traduca in una compressione delle tutele competitive. Il riferimento al best interest of creditors test, di matrice eurounitaria (art. 10, par. 2, lett. d, Direttiva UE 2019/1023), impone che le vendite generino un realizzo non inferiore a quello ottenibile in sede di liquidazione giudiziale. La dottrina maggioritaria evidenzia come il liquidatore sia tenuto a redigere una relazione illustrativa delle operazioni di mercato compiute, dei prezzi raccolti e delle valutazioni comparative, da depositare a corredo del rendiconto finale. Tale documentazione assume rilievo anche ai fini delle eventuali contestazioni dei creditori in sede di reclamo avverso il decreto di omologazione.

Domande frequenti

Chi nomina il liquidatore nel concordato semplificato?

Il tribunale, con il decreto di omologazione ai sensi dell’art. 25-septies, comma 1, CCII, nominando un soggetto terzo e indipendente cui si applicano, in quanto compatibili, le regole degli artt. 114 e 115 CCII.

Cosa si intende per offerta nominativa nel piano di liquidazione?

Un’offerta proveniente da un soggetto già individuato avente ad oggetto azienda, rami o beni specifici. Il liquidatore vi dà esecuzione solo dopo aver verificato l’assenza di soluzioni migliori sul mercato.

Quali effetti produce la vendita ex art. 25-septies CCII?

Si applicano gli artt. 2919-2929 c.c.: effetto traslativo della vendita forzata, esclusione delle garanzie per vizi e cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli sui beni trasferiti.

È possibile vendere l’azienda prima dell’omologazione?

Sì. Il comma 3 dell’art. 25-septies consente la vendita anticipata, eseguita dall’ausiliario previa autorizzazione del tribunale e nel rispetto della verifica competitiva.

Come si verifica l’assenza di soluzioni migliori sul mercato?

Tramite pubblicità adeguata, sollecitazione di manifestazioni di interesse, comparazione con valori di mercato e perizie di stima, in coerenza con la prassi formatasi sull’omologo istituto del D.L. 118/2021.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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