Art. 58 CCII – Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Se prima dell’omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano, è rinnovata l’attestazione di cui all’articolo 57, comma 4, e il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi. L’attestazione deve essere rinnovata anche in caso di modifiche sostanziali degli accordi.
2. Qualora dopo l’omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l’imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato all’articolo 57, comma 4, il rinnovo dell’attestazione. In tal caso, il piano modificato e l’attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell’avviso è ammessa opposizione con ricorso al tribunale. Il procedimento si svolge nelle forme di cui all’articolo 48.
In sintesi
Inquadramento sistematico
L’art. 58 del D.Lgs. 14/2019 (CCII) disciplina la rinegoziazione degli accordi di ristrutturazione e le modifiche del piano nelle due fasi temporali rilevanti: prima e dopo l’omologazione. La disposizione si inserisce nel Capo I del Titolo IV, dedicato agli accordi di ristrutturazione dei debiti, strumento negoziale che richiede l’adesione di creditori rappresentativi di almeno il sessanta per cento dei crediti (art. 57 co. 1 CCII) e la successiva omologazione giudiziale. La norma bilanicia la flessibilità necessaria a gestire situazioni economiche in evoluzione con l’esigenza di tutela dei creditori che hanno già prestato il proprio consenso.
Le modifiche sostanziali pre-omologazione
Il comma 1 si occupa dell’ipotesi in cui, dopo la stipula degli accordi e il deposito del ricorso per l’omologazione ma prima che il tribunale abbia emesso la sentenza omologatoria, intervengano variazioni che alterano in misura rilevante il piano o gli accordi stessi. Il concetto di «modifiche sostanziali» non è definito dalla norma e richiede una valutazione caso per caso: in via interpretativa si tende a qualificare come sostanziale qualsiasi modifica che incida sull’equilibrio economico degli accordi, sulle percentuali di soddisfazione, sui tempi di esecuzione o sulle garanzie offerte ai creditori. In presenza di modifiche sostanziali si impone un doppio adempimento: il rinnovo dell’attestazione da parte del professionista indipendente (art. 57 co. 4 CCII) e il rinnovo delle manifestazioni di consenso dei creditori parti degli accordi. Questo secondo adempimento implica che i creditori devono nuovamente esprimere la propria adesione alle condizioni modificate, con la conseguenza che creditori originariamente aderenti potrebbero non confermare il consenso. L’attestazione deve essere rinnovata anche in caso di modifiche sostanziali dei soli accordi, indipendentemente dalle variazioni del piano.
Le modifiche sostanziali post-omologazione
Il comma 2 regola lo scenario, certamente più delicato, in cui l’esigenza di modifiche sostanziali emerge dopo che il tribunale ha già omologato gli accordi. In questo caso non si riapre il procedimento di omologazione, ma si attiva un meccanismo di pubblicità rafforzata con finestra di opposizione. L’imprenditore apporta le modifiche idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi e richiede al medesimo professionista già incaricato il rinnovo dell’attestazione. La scelta del legislatore di mantenere il riferimento allo stesso professionista «indicato all’articolo 57, comma 4» è funzionale a garantire la continuità del giudizio tecnico e la coerenza valutativa, pur non escludendo, in caso di impossibilità, la nomina di un diverso esperto. Il piano modificato e la nuova attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e di tale pubblicazione è dato avviso ai creditori mediante raccomandata o PEC, strumenti che assicurano la conoscenza legale dell’atto.
Il termine di opposizione e il procedimento
Dalla ricezione dell’avviso decorre un termine di trenta giorni entro cui i creditori possono proporre opposizione mediante ricorso al tribunale. Il termine è strutturato come termine di decadenza: la mancata opposizione equivale ad acquiescenza alle modifiche. Il procedimento si svolge nelle forme dell’art. 48 CCII, che disciplina il giudizio di omologazione e prevede un contraddittorio strutturato con facoltà per il debitore di depositare memorie e documenti. In sede di opposizione i creditori possono contestare, in via principale, la non idoneità delle modifiche ad assicurare l’esecuzione degli accordi ovvero l’inattendibilità della nuova attestazione. Il tribunale, all’esito del procedimento, valuterà se le modifiche siano coerenti con l’impianto omologato e non alterino in senso deteriore la posizione dei creditori non aderenti.
Coordinamento con le misure protettive
La norma non disciplina espressamente l’effetto delle modifiche post-omologazione sulle eventuali misure protettive in corso. L’orientamento prevalente ritiene che le misure protettive concesse nella fase anteriore all’omologazione perdano efficacia con la pubblicazione della sentenza omologatoria ai sensi dell’art. 55 co. 2 e 3 CCII, e che le modifiche post-omologazione non determinino una «riapertura» dello stato di protezione. Qualora l’imprenditore ritenga di necessitare di ulteriore protezione durante la fase di rinegoziazione post-omologa, dovrà valutare l’accesso a strumenti alternativi previsti dal CCII.
Profili pratici
Sul piano operativo, la norma impone all’imprenditore di monitorare costantemente l’esecuzione del piano e di attivare tempestivamente il meccanismo dell’art. 58 non appena emerga la necessità di variazioni rilevanti. Un ritardo nell’attivazione del procedimento potrebbe esporre l’imprenditore a contestazioni da parte dei creditori o, nei casi più gravi, a domande di risoluzione degli accordi. La pubblicazione nel registro delle imprese garantisce la conoscibilità erga omnes delle modifiche, con riflessi anche sulla posizione dei terzi che abbiano intrattenuto rapporti con il debitore sulla base del piano originario.
Domande frequenti
Quando è necessario rinnovare l’attestazione negli accordi di ristrutturazione ex art. 58 CCII?
Il rinnovo è necessario in caso di modifiche sostanziali del piano o degli accordi, sia prima che dopo l’omologazione. Il professionista indipendente già designato riesamina la fattibilità del piano modificato.
I creditori aderenti devono esprimere nuovamente il consenso se il piano viene modificato prima dell’omologazione?
Sì, il comma 1 impone il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi; un creditore originariamente aderente può non confermare il proprio consenso alle nuove condizioni.
Come vengono comunicati ai creditori le modifiche del piano dopo l’omologazione?
Il piano modificato e la nuova attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e comunicati a ciascun creditore tramite raccomandata o PEC; da tale comunicazione decorre il termine di trenta giorni per l’opposizione.
Quale tribunale è competente a decidere le opposizioni alle modifiche post-omologazione ex art. 58 co. 2 CCII?
Il tribunale che ha omologato gli accordi, il quale provvede nelle forme dell’art. 48 CCII, garantendo il contraddittorio tra le parti nel rispetto delle norme sul procedimento di omologazione.