Art. 61 CCII – Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell’accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell’omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.
2. Ai fini di cui al comma 1 occorre che: a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell’avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore nonchè sull’accordo e sui suoi effetti; b) l’accordo abbia carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell’attività d’impresa in via diretta o indiretta ai sensi dell’articolo 84 […]; c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria; d) i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell’accordo possano risultare soddisfatti in base all’accordo stesso in misura non inferiore rispetto a quanto riceverebbero in caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data di deposito della domanda di omologazione; e) il debitore abbia notificato l’accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell’accordo.
3. I creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell’accordo possono proporre opposizione ai sensi dell’articolo 48, comma 4. Per essi, il termine per proporre opposizione decorre dalla data della notificazione. Su istanza del debitore il tribunale può autorizzare, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile, le forme di notificazione opportune per garantire la celerità del procedimento.
4. In nessun caso, per effetto dell’accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali è stato esteso l’accordo possono essere imposti l’esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l’erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.
5. Quando un’impresa ha debiti verso banche, intermediari finanziari e cessionari dei loro crediti in misura non inferiore alla metà dell’indebitamento complessivo, l’accordo di ristrutturazione dei debiti può individuare una o più categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con il ricorso di cui all’articolo 40, può chiedere, anche se non ricorre la condizione prevista dal comma 2, lettera b), che gli effetti dell’accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche, intermediari finanziari e cessionari dei loro crediti.
In sintesi
Inquadramento e funzione dell’istituto
L’art. 61 CCII disciplina una delle varianti più complesse e strategicamente rilevanti degli accordi di ristrutturazione: gli accordi ad efficacia estesa. La norma si colloca nella Sezione II del Capo I del Titolo IV della Parte I del Codice della crisi, in stretta connessione con gli artt. 57 e 60 CCII. La ratio dell’istituto è quella di superare il principio di relatività del contratto sancito dagli artt. 1372 e 1411 c.c., consentendo che gli effetti dell’accordo si propaghino anche ai creditori non aderenti, purchè appartenenti alla medesima categoria omogenea. L’istituto, già presente nell’ordinamento previgente nelle forme dell’art. 182 septies l. fall. (R.D. 267/1942), è stato profondamente ristrutturato dal D.Lgs. 14/2019 e ulteriormente raffinato dal D.Lgs. 83/2022, in attuazione della Direttiva UE 2019/1023 sui quadri di ristrutturazione preventiva.
La nozione di categoria omogenea
Il comma 1 individua la categoria omogenea sulla base di un duplice criterio: omogeneità di posizione giuridica e omogeneità di interessi economici. La posizione giuridica attiene alla natura del credito (chirografario, privilegiato, garantito) e al regime legale applicabile; l’interesse economico riguarda invece la sostanza del rapporto e la prospettiva di soddisfazione. La dottrina prevalente sottolinea come i due criteri debbano operare congiuntamente: una semplice comunanza di natura giuridica non basta in assenza di analogia di interessi economici, e viceversa. Così, Tizio, banca finanziatrice con garanzia ipotecaria di primo grado, e Caio, banca finanziatrice chirografaria, non appartengono alla medesima categoria pur essendo entrambi istituti di credito; Sempronio, fornitore commerciale strategico, e un fornitore occasionale possono invece confluire nella stessa categoria se l’interesse economico in gioco è sostanzialmente sovrapponibile.
I requisiti per l’estensione (comma 2)
Il comma 2 elenca cinque requisiti cumulativi per l’estensione degli effetti dell’accordo ai creditori non aderenti. Anzitutto, tutti i creditori della categoria devono essere stati informati dell’avvio delle trattative, messi in condizione di parteciparvi in buona fede e aver ricevuto informazioni complete e aggiornate sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, nonchè sull’accordo e sui suoi effetti. Si tratta di un onere informativo qualificato, presidio di trasparenza e di garanzia procedurale. In secondo luogo, l’accordo deve avere natura non liquidatoria, prevedendo la prosecuzione dell’attività d'impresa in via diretta o indiretta ai sensi dell’art. 84 CCII (salva la deroga del comma 5 per il debito bancario e finanziario). In terzo luogo, è richiesta l’adesione del settantacinque per cento dei crediti appartenenti alla categoria: si tratta di un quorum significativamente più elevato rispetto alla soglia generale del sessanta per cento ex art. 57, giustificato dalla maggiore invasività dell’effetto estensivo. In quarto luogo, opera il test del miglior soddisfacimento: i creditori non aderenti devono ricevere dall’accordo un trattamento non inferiore a quello ottenibile dalla liquidazione giudiziale alla data di deposito della domanda di omologazione. Infine, il debitore deve aver notificato l’accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori coinvolti dall’estensione.
Il diritto di opposizione (comma 3)
Il comma 3 riconosce ai creditori non aderenti coinvolti dall’estensione il diritto di proporre opposizione ai sensi dell’art. 48, comma 4, CCII. Il termine per l’opposizione decorre dalla data di notificazione dell’accordo, della domanda di omologazione e dei documenti allegati. La norma demanda al tribunale, su istanza del debitore, la facoltà di autorizzare forme di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c., al fine di garantire la celerità del procedimento. L’opposizione costituisce il principale strumento di tutela del creditore non aderente, che può contestare la sussistenza dei requisiti di legge, la valutazione del trattamento riservato dall’accordo, la composizione delle categorie o la regolarità degli oneri informativi.
I limiti dell’estensione (comma 4)
Il comma 4 individua un nucleo intangibile di posizioni soggettive che non possono essere alterate per effetto dell’estensione. Ai creditori coinvolti non possono essere imposti: l’esecuzione di nuove prestazioni; la concessione di affidamenti; il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti; l’erogazione di nuovi finanziamenti. La norma chiarisce, in funzione di tutela del sistema creditizio e dei rapporti pendenti, che non costituisce nuova prestazione la prosecuzione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati. La disposizione assicura un equilibrio tra la flessibilità dell’istituto e il principio di non imposizione di obblighi attivi ai creditori non aderenti, in linea con i principi generali del diritto delle obbligazioni.
Il regime speciale per il debito bancario e finanziario (comma 5)
Il comma 5 reca una disciplina speciale di rilevante portata applicativa, riservata alle imprese con debito verso banche, intermediari finanziari e cessionari dei loro crediti pari ad almeno la metà dell’indebitamento complessivo. In tale ipotesi, l’accordo può individuare una o più categorie tra tali tipologie di creditori finanziari omogenei e chiedere l’estensione anche se l’accordo non ha natura non liquidatoria, derogando dunque al requisito di cui al comma 2, lettera b). Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche, intermediari finanziari e cessionari, che non possono essere coinvolti dall’estensione in regime liquidatorio. La previsione consente di valorizzare la specifica esperienza professionale dei creditori finanziari e la loro capacità di valutazione autonoma del piano, semplificando la ristrutturazione del debito bancario anche in scenari di non continuità aziendale.
Coordinamento sistematico
L’accordo ad efficacia estesa si colloca al vertice della scala di complessità degli strumenti negoziali di regolazione della crisi. Esso si distingue dall’accordo ordinario ex art. 57 CCII per la possibilità di vincolare i creditori non aderenti, e dall’accordo agevolato ex art. 60 CCII per il maggior rigore dei presupposti e per la natura collettiva degli effetti. Resta concettualmente distinto dal concordato preventivo (art. 84 CCII), in quanto difetta il voto collettivo per classi e la procedura conserva la fisionomia degli accordi di ristrutturazione. L’omologazione del tribunale ex art. 48 CCII, in particolare ai sensi del comma 5, è chiamata a verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali e procedurali, con particolare attenzione alla regolarità del procedimento informativo e al rispetto del test del miglior soddisfacimento.
Il test del miglior soddisfacimento e l’onere probatorio
Il requisito del miglior soddisfacimento rispetto alla liquidazione giudiziale, di cui alla lettera d) del comma 2, costituisce uno dei profili applicativamente più delicati dell’istituto. La valutazione comparativa deve essere effettuata alla data di deposito della domanda di omologazione e deve tenere conto, in chiave prospettica, dei flussi che il creditore non aderente otterrebbe nell’ipotesi alternativa di apertura della liquidazione giudiziale. L’orientamento prevalente in dottrina ritiene che il giudizio comparativo debba essere supportato da un’analisi quantitativa puntuale, fondata su stime ragionevoli dei tempi di liquidazione, dei costi della procedura, dei valori di realizzo dell’attivo e della distribuzione tra creditori secondo le cause legittime di prelazione. L’attestazione del professionista indipendente costituisce in tal senso un presidio essenziale, in quanto fornisce il supporto tecnico alla valutazione giudiziale.
Profili applicativi e best practices
Nella prassi applicativa, gli accordi ad efficacia estesa sono particolarmente diffusi nelle ristrutturazioni complesse caratterizzate da debito bancario diffuso, in cui la conclusione di un accordo con la totalità degli istituti creditori risulterebbe operativamente difficoltosa o impossibile. La strutturazione tipica prevede l’individuazione di una o più categorie omogenee di creditori finanziari, sostenute da analisi puntuali sulla natura dei crediti, sulle garanzie e sui termini contrattuali, accompagnate da un sistema di trattamenti differenziati internamente coerenti. L’osservanza scrupolosa degli oneri informativi previsti dalla lettera a) del comma 2 è fondamentale per evitare opposizioni vittoriose: documenti di disclosure, verbali di incontro, comunicazioni formali con i creditori della categoria sono strumenti consueti di presidio della trasparenza. La notificazione personale ai creditori non aderenti, prevista dalla lettera e), è adempimento di rigorosa esecuzione, su cui si concentra spesso la valutazione giudiziale di regolarità procedurale.
Domande frequenti
Cosa sono gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa?
Accordi i cui effetti possono essere estesi, in deroga agli artt. 1372 e 1411 c.c., anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria omogenea, secondo i requisiti dell’art. 61 CCII.
Quale soglia di adesione è richiesta per l’estensione?
Il settantacinque per cento dei crediti appartenenti alla singola categoria. Un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria, ognuna con il proprio computo.
Quando l’estensione è ammessa per il debito bancario e finanziario?
Quando il debito verso banche, intermediari finanziari e cessionari dei loro crediti supera la metà dell’indebitamento complessivo. In tal caso non è richiesta la natura non liquidatoria dell’accordo.
Quali tutele hanno i creditori non aderenti?
Possono proporre opposizione ex art. 48, comma 4, CCII dal momento della notificazione e devono ricevere un trattamento non inferiore a quello della liquidazione giudiziale.
Possono essere imposti nuovi obblighi ai creditori coinvolti dall’estensione?
No. Non possono essere imposti nuove prestazioni, affidamenti, mantenimento di linee esistenti o nuovi finanziamenti. La prosecuzione del leasing in essere non è nuova prestazione.