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Art. 60 CCII – Accordi di ristrutturazione agevolati
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. La percentuale di cui al all’articolo 57, comma 1, è ridotta della metà quando il debitore: a) non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi; b) non abbia richiesto e rinunci a richiedere le misure protettive di cui all’articolo 54.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Funzione e collocazione sistematica
L’art. 60 CCII disciplina una variante alleggerita degli accordi di ristrutturazione, denominata in dottrina e nella prassi accordi di ristrutturazione agevolati. La norma si inserisce nella Sezione II del Capo I del Titolo IV della Parte I del Codice della crisi, in immediata prossimità dell’art. 57, di cui costituisce diretta articolazione speciale. La ratio della disposizione è chiara: rendere più agevole l’accesso allo strumento allorquando il debitore rinunci a beneficiare di due tra le più rilevanti tutele che ordinariamente accompagnano gli accordi di ristrutturazione, ossia la moratoria a favore dei creditori estranei e le misure protettive del patrimonio. L’istituto è di origine domestica, ma trova ispirazione nella logica modulare della Direttiva UE 2019/1023, che promuove la differenziazione degli strumenti di ristrutturazione preventiva in funzione delle esigenze concrete del debitore.
La riduzione della soglia di adesione
Il cuore della norma è rappresentato dalla riduzione alla metà della percentuale di adesione richiesta dall’art. 57, comma 1, CCII. La soglia ordinaria del sessanta per cento dei crediti scende quindi al trenta per cento. Si tratta di una riduzione di indubbia portata, che consente al debitore di accedere allo strumento di omologazione anche in presenza di un consenso più limitato della platea creditoria. La dottrina maggioritaria sottolinea come la riduzione abbia natura di vero e proprio incentivo legale, finalizzato a premiare il debitore che opti per una soluzione meno invasiva nei confronti dei creditori e meno onerosa per il sistema giudiziario, in quanto sottratta alle complessità delle misure protettive ex art. 54 CCII.
I presupposti applicativi: rinuncia alla moratoria
La prima condizione richiesta dalla lettera a) è che il debitore non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi. La moratoria, nella disciplina ordinaria dell’art. 57, comma 3, CCII, consiste nella possibilità per il debitore di differire il pagamento dei creditori estranei entro il termine di centoventi giorni dall’omologazione o dalla scadenza. Nell’accordo agevolato tale facoltà è esclusa: i creditori estranei devono essere pagati alle scadenze originarie, senza alcun differimento. La condizione non è formale, ma sostanziale: la dottrina prevalente ritiene che il debitore debba indicare espressamente, nel piano e nell’accordo, l’assenza di previsioni moratorie e che il professionista attestatore debba dare conto della concreta sostenibilità dei pagamenti alle scadenze pattuite.
I presupposti applicativi: rinuncia alle misure protettive
La seconda condizione, posta dalla lettera b), è la rinuncia preventiva alle misure protettive di cui all’art. 54 CCII. Le misure protettive consistono nel divieto, per i creditori, di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, nonchè di acquisire titoli di prelazione se non concordati. Si tratta di tutele di particolare incisività, tipiche del concordato preventivo e degli accordi ordinari, la cui rinuncia segnala una posizione di forza negoziale del debitore o, in alternativa, una situazione di crisi non particolarmente acuta. La norma richiede non solo che il debitore non abbia già richiesto tali misure, ma anche che vi rinunci espressamente per il futuro: la rinuncia ha portata definitiva e copre l’intero arco temporale della procedura. Tizio, imprenditore con liquidità sufficiente a sostenere i pagamenti alle scadenze e privo di azioni esecutive imminenti, può utilmente avvalersi dello strumento agevolato; Caio, in situazione di pressione creditoria, dovrà invece optare per l’accordo ordinario o per altri strumenti dotati di scudo protettivo.
La permanenza degli altri requisiti
L’art. 60 CCII non deroga al restante impianto dell’art. 57. Restano dunque integralmente applicabili: il presupposto soggettivo dell’imprenditore commerciale e non commerciale (esclusi gli imprenditori minori); il presupposto oggettivo dello stato di crisi o di insolvenza; l’obbligo di redazione del piano economico-finanziario secondo le modalità dell’art. 56 CCII; l’allegazione documentale ex art. 39, commi 1 e 3, CCII; l’attestazione del professionista indipendente sulla veridicità dei dati e la fattibilità del piano; l’omologazione ai sensi dell’art. 48 CCII; il pagamento integrale dei creditori estranei. La differenza rispetto al modello base si concentra esclusivamente sulla soglia di adesione e sulle condizioni indicate dalle lettere a) e b).
Rapporti con gli accordi ordinari e con la composizione negoziata
L’accordo agevolato non è uno strumento alternativo, bensi' una variante che il debitore può selezionare in fase di redazione della proposta. La scelta dipende da una valutazione strategica che tiene conto della struttura del passivo, della prevedibile reazione dei creditori, della liquidità disponibile e dell’urgenza dello scudo protettivo. In linea con la prassi consolidata, lo strumento agevolato tende a essere preferito quando il debitore dispone di sufficienti risorse per onorare i creditori estranei alle scadenze e quando il consenso si concentra su pochi creditori principali (tipicamente banche), la cui adesione consente di superare la soglia ridotta. La composizione negoziata di cui agli artt. 12 e seguenti CCII, condotta con l’ausilio dell’esperto camerale, può costituire la sede naturale di maturazione delle adesioni necessarie all’accesso allo strumento agevolato.
Profili applicativi e cautele
L’attestazione del professionista indipendente assume nell’accordo agevolato una rilevanza ancora maggiore rispetto al modello base. In assenza di moratoria e di misure protettive, la fattibilità del piano deve essere valutata con particolare rigore, dovendo dare conto della concreta capacità del debitore di onorare le scadenze ordinarie dei creditori estranei. L’orientamento prevalente in dottrina suggerisce di corredare l’attestazione con stress test di liquidità e con analisi di sensitività rispetto alle principali variabili di rischio. La rinuncia alle misure protettive, infine, espone il debitore al rischio di azioni esecutive individuali: una pianificazione preventiva delle priorità di pagamento e degli equilibri finanziari diviene pertanto presupposto di successo dello strumento.
Effetti dell’omologazione e tutela dei creditori estranei
L’omologazione dell’accordo agevolato produce i medesimi effetti dell’omologazione dell’accordo ordinario di cui all’art. 57: opponibilità ai terzi, esenzione da revocatoria degli atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione dell’accordo (art. 166, comma 3, lett. e, CCII), prededuzione dei crediti sorti per l’esecuzione. Resta tuttavia accentuata, sul piano sostanziale, la posizione dei creditori estranei: in mancanza della moratoria di centoventi giorni, costoro conservano integralmente la facoltà di pretendere il pagamento alle scadenze pattuite e, in difetto, di avviare le ordinarie azioni di recupero, ivi comprese le azioni esecutive individuali. Tale assetto rende l’accordo agevolato uno strumento profondamente diverso, sul piano della tutela del debitore, rispetto al modello base: il vantaggio della soglia ridotta si bilancia con l’esposizione al rischio di iniziative individuali, in un assetto improntato alla disciplina sostanziale dei rapporti contrattuali.
Profili procedurali e omologazione
Sotto il profilo procedimentale, l’art. 60 CCII non introduce deroghe al procedimento unitario di omologazione di cui all’art. 48 CCII. Il deposito del ricorso, la pubblicità nel registro delle imprese, la facoltà di opposizione dei creditori e dei terzi interessati, la verifica giudiziale dei requisiti restano disciplinati dalle medesime regole. Il tribunale è chiamato a un controllo particolarmente attento sulla sussistenza delle condizioni di cui alle lettere a) e b): l’assenza, nell’accordo e nel piano, di previsioni moratorie e l’effettiva rinuncia alle misure protettive devono emergere in modo inequivoco dalla documentazione depositata. In presenza di clausole ambigue, l’orientamento prevalente in dottrina suggerisce un’interpretazione restrittiva, in coerenza con la natura derogatoria dello strumento agevolato rispetto al modello generale.
Domande frequenti
Qual è la soglia di adesione richiesta per gli accordi agevolati?
Il trenta per cento dei crediti, pari alla metà della soglia ordinaria del sessanta per cento prevista dall’art. 57, comma 1, CCII per gli accordi di ristrutturazione.
Quali rinunce deve effettuare il debitore per accedere all’accordo agevolato?
Deve rinunciare alla moratoria dei creditori estranei e alle misure protettive ex art. 54 CCII, che non può aver richiesto e non potrà richiedere in futuro.
L’accordo agevolato deroga ai requisiti di attestazione?
No. Restano integralmente applicabili l’attestazione del professionista indipendente, il piano ex art. 56 CCII e l’omologazione ex art. 48 CCII.
Quando conviene scegliere l’accordo agevolato?
Quando il debitore dispone di liquidità sufficiente a pagare i creditori estranei alle scadenze ordinarie e non ha bisogno dello scudo protettivo del patrimonio.
I creditori estranei possono essere pagati con dilazione?
No. Nell’accordo agevolato il pagamento dei creditori estranei deve avvenire alle scadenze originarie, senza la moratoria di centoventi giorni prevista dall’art. 57, comma 3.