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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 98 CCII – Prededuzione nel concordato preventivo

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. I crediti prededucibili sono soddisfatti durante la procedura alla scadenza prevista dalla legge o dal contratto.

In sintesi

  • I crediti prededucibili nel concordato preventivo sono soddisfatti durante la procedura alla scadenza prevista dalla legge o dal contratto.
  • La norma garantisce che i creditori prededucibili non debbano attendere l’omologazione per essere soddisfatti, preservando la liquidità operativa della procedura.
  • Il regime si coordina con la definizione generale di crediti prededucibili ex art. 6 CCII (crediti sorti per effetto della procedura o strumentali ad essa).
  • La prededuzione assicura la partecipazione di professionisti, finanziatori e fornitori alla procedura, evitando il rischio di mancato pagamento.
  • Il soddisfacimento «durante la procedura» distingue il concordato dalla liquidazione giudiziale, dove la prededuzione opera al momento del riparto.
La norma e la sua essenzialità

L’art. 98 CCII, pur nella sua apparente laconicità, una sola disposizione -, svolge una funzione sistematica di primaria importanza nell’economia del concordato preventivo. La norma stabilisce che i crediti prededucibili sono soddisfatti durante la procedura alla scadenza prevista dalla legge o dal contratto. Questa previsione, che potrebbe sembrare ovvia, risolve in realtà una questione di portata pratica rilevante: i creditori prededucibili nel concordato non devono attendere la conclusione della procedura, né sono soggetti al blocco dei pagamenti tipico delle procedure concorsuali, ma ricevono soddisfazione alla loro naturale scadenza.

La nozione di crediti prededucibili nel CCII

Per comprendere la portata dell’art. 98, è necessario richiamare la definizione generale contenuta nell’art. 6 CCII, che individua come prededucibili i crediti «sorti in occasione o in funzione delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza di cui al presente codice». La formula riprende, con alcune modifiche terminologiche, quella già adottata dalla legge fallimentare all’art. 111-bis, ma nel contesto del CCII è arricchita da previsioni specifiche disseminate nelle singole disposizioni: si pensi ai crediti del professionista indipendente (art. 64-bis), ai finanziamenti interinali autorizzati (art. 99 CCII), ai crediti sorti durante l’esecuzione di contratti pendenti (art. 97, co. 11), alle spese della procedura di composizione negoziata (art. 25-novies).

Nel concordato preventivo, rientrano tipicamente nella categoria dei crediti prededucibili: (a) i compensi del commissario giudiziale; (b) le spese di procedura; (c) i crediti dei professionisti che hanno prestato assistenza al debitore nella redazione del piano e della proposta; (d) i crediti derivanti da finanziamenti autorizzati ai sensi dell’art. 99 CCII; (e) i crediti sorti per effetto dei contratti pendenti proseguiti durante la procedura, nella misura in cui le prestazioni siano state rese successivamente al deposito della domanda.

Il momento del soddisfacimento: la scadenza contrattuale o legale

Il tratto distintivo dell’art. 98 rispetto al regime della liquidazione giudiziale risiede nel momento in cui il soddisfacimento avviene: «durante la procedura», alla scadenza prevista dalla legge o dal contratto. Nella liquidazione giudiziale, i crediti prededucibili sono soddisfatti al momento dei riparti, con priorità rispetto agli altri crediti (art. 222 CCII). Nel concordato, invece, il creditore prededucibile è pagato alla scadenza naturale della sua obbligazione, come se la procedura non interferisse sui suoi diritti. Si tratta di una scelta di sistema coerente con la natura del concordato preventivo come procedura che non spossessa il debitore e mira alla continuità o alla liquidazione concordata: il pagamento alle scadenze mantiene le relazioni commerciali in essere e garantisce la fiducia dei soggetti che offrono servizi professionali e finanziari alla procedura.

La funzione incentivante

La prededuzione con pagamento alle scadenze svolge una fondamentale funzione di incentivo alla partecipazione alla procedura da parte di soggetti qualificati. Il professionista indipendente chiamato ad attestare il piano, il commissario giudiziale, i professionisti legali e i consulenti finanziari, i finanziatori che erogano credito interinale: tutti costoro sono disposti a interagire con l’impresa in crisi solo se hanno la certezza di essere pagati prima dei creditori concorsuali e alle scadenze pattuite. Senza questa garanzia, la procedura di concordato non riuscirebbe ad attrarre le professionalità necessarie alla sua gestione, con pregiudizio per l’intero processo di ristrutturazione.

La stessa logica vale per i fornitori e i prestatori di servizi che continuano a rifornire l’impresa durante la procedura: i crediti sorti da tali forniture successive al deposito della domanda godono della prededuzione ex art. 6 e sono soddisfatti ex art. 98 alla rispettiva scadenza. Ciò consente all’impresa di mantenere aperte le linee di credito commerciale indispensabili alla prosecuzione dell’attività.

Coordinamento con l’art. 99 CCII e i finanziamenti interinali

L’art. 98 va letto in stretta connessione con l’art. 99 CCII, che disciplina la concessione di autorizzazioni al debitore per contrarre finanziamenti durante la procedura, attribuendo ai relativi crediti il rango prededucibile. L’art. 99 introduce la possibilità di ottenere finanziamenti urgenti già prima del decreto di apertura, rafforzando l’appeal della procedura concordataria per i finanziatori. In entrambi i casi, il regime di soddisfacimento è quello dell’art. 98: i creditori finanziari prededucibili sono pagati alle scadenze pattuite, senza attendere la chiusura della procedura.

Limiti e questioni applicative

L’orientamento prevalente ritiene che l’art. 98 non ponga deroghe alle regole generali sui conflitti tra crediti prededucibili: quando la massa attiva disponibile durante la procedura non è sufficiente a soddisfare tutti i crediti prededucibili alle rispettive scadenze, occorre applicare i principi generali di diritto concorsuale, privilegiando, in via analogica, le scadenze più remote e le classi di crediti secondo la loro natura (spese di procedura, compensi professionali, crediti da contratti, crediti finanziari). Nella pratica, tale problema si pone soprattutto nelle procedure di concordato di imprese con patrimonio liquido limitato: in questi casi, il commissario giudiziale è chiamato a monitorare attentamente la disponibilità di cassa e a segnalare al giudice delegato eventuali difficoltà nel soddisfacimento delle prededuzioni.

Domande frequenti

Cosa sono i crediti prededucibili nel concordato preventivo?

Sono i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura (art. 6 CCII): spese, compensi del commissario, finanziamenti autorizzati, crediti da contratti proseguiti durante il concordato.

Quando vengono pagati i crediti prededucibili nel concordato preventivo?

Durante la procedura, alla scadenza prevista dalla legge o dal contratto, senza attendere l’omologazione o la chiusura della procedura (art. 98 CCII).

Perché la prededuzione è importante per il buon esito del concordato?

Incentiva professionisti, finanziatori e fornitori a collaborare con l’impresa in crisi, garantendo loro il pagamento prioritario alle scadenze pattuite indipendentemente dalla sorte dei creditori chirografari.

Come si tratta un credito prededucibile nel concordato rispetto alla liquidazione giudiziale?

Nel concordato è pagato alle scadenze contrattuali durante la procedura (art. 98); nella liquidazione giudiziale è soddisfatto in via prioritaria al momento dei riparti (art. 222 CCII).

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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