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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 96 CCII – Norme applicabili dalla data di deposito della domanda di accesso al concordato preventivo

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo unitamente alla proposta, al piano e alla documentazione prevista dall’articolo 39, comma 3, le disposizioni degli articoli 145, nonchè da 153 a 162.

In sintesi

  • L’articolo 96 CCII individua le norme applicabili dal deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, anticipando taluni effetti tipici delle procedure concorsuali alla data di presentazione del ricorso.
  • Il richiamo all'articolo 145 CCII attrae nel perimetro del concordato la disciplina dei rapporti con i creditori, in particolare con riferimento alle azioni esecutive individuali e alla cristallizzazione della posizione dei creditori anteriori.
  • Il rinvio agli articoli da 153 a 162 CCII estende al concordato la disciplina sostanziale dettata per la liquidazione giudiziale in tema di effetti sui rapporti giuridici pendenti, contratti, prelazione, compensazione e azioni revocatorie.
  • La norma assolve a una funzione di coordinamento sistematico, evitando duplicazioni normative e garantendo che il concordato preventivo si innesti su un nucleo comune di regole proprie del diritto della crisi.
  • Il momento rilevante è quello del deposito della domanda corredata di proposta, piano e documentazione ex art. 39, comma 3, CCII, con conseguente decorrenza degli effetti protettivi e di cristallizzazione.
Funzione di rinvio e coordinamento sistematico

L’articolo 96 del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza assolve a una funzione spiccatamente tecnico-sistematica all’interno della Sezione III, dedicata agli effetti del concordato preventivo. La norma non introduce regole nuove, ma seleziona, attraverso un rinvio formale, talune disposizioni dettate per la liquidazione giudiziale e le rende applicabili al concordato preventivo, ancorando la loro operatività al momento del deposito della domanda di accesso. Si tratta di una tecnica legislativa coerente con la scelta del legislatore del 2019 di costruire un Codice unitario in cui le procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza condividono un nucleo comune di disciplina degli effetti.

Il rinvio opera dalla data di presentazione della domanda corredata di proposta, piano e documentazione ex articolo 39, comma 3, CCII. Ne consegue che gli effetti richiamati non decorrono dalla mera domanda con riserva ex articolo 44 CCII, ma richiedono il deposito della cosiddetta domanda «piena», dovendo distinguersi la fase prenotativa da quella propriamente concordataria.

Il richiamo all’articolo 145 CCII

L’articolo 145 CCII disciplina gli effetti del provvedimento di apertura nei confronti dei creditori, sancendo il principio del concorso formale sui beni del debitore e l’inibizione delle azioni esecutive e cautelari individuali. La sua applicazione al concordato preventivo, già anticipata dall’articolo 54 CCII in punto di misure protettive, conferma la natura concorsuale dell’istituto: tutti i creditori anteriori al deposito della domanda concorrono secondo le regole della par condicio e della graduazione delle cause legittime di prelazione, salvo deroghe espressamente previste dal piano e dalla legge.

L’orientamento prevalente in dottrina sottolinea come il rinvio operi un’estensione mirata e non integrale della disciplina liquidatoria, dovendosi sempre tenere conto della peculiare funzione conservativa e negoziale del concordato. Ne deriva, ad esempio, che le inibitorie operano in modo coordinato con la specifica disciplina degli articoli 54 e 55 CCII sulle misure protettive e cautelari.

Il rinvio agli articoli 153-162 CCII

Il blocco di norme richiamato copre profili centrali della sorte dei rapporti giuridici nella crisi:

  • l'articolo 153 CCII disciplina l’effetto sui contratti pendenti, distinguendo tra rapporti che proseguono e contratti che possono essere sciolti o sospesi;
  • gli articoli successivi regolano specifiche tipologie contrattuali (locazione, leasing, vendita con riserva di proprietà, contratti preliminari, contratto di lavoro, ecc.);
  • chiudono il blocco norme in tema di compensazione e di rapporti con i terzi, di particolare rilievo applicativo.

Va segnalato che il concordato preventivo dispone, in parallelo, di una disciplina propria dei contratti pendenti contenuta nell’articolo 94-bis e nell’articolo 97 CCII, introdotta dal D.Lgs. 83/2022 in attuazione della Direttiva UE 2019/1023. Il coordinamento tra l’articolo 96 e tali disposizioni richiede un’interpretazione sistematica: gli articoli 153 e seguenti operano in via residuale, ove non trovino applicazione le regole speciali concordatarie. Secondo la dottrina maggioritaria, l’articolo 97 CCII prevale, in particolare, per la disciplina della prosecuzione e dello scioglimento dei contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale.

Effetti sulla compensazione e sulle azioni revocatorie

Particolare rilievo assume l’estensione della disciplina della compensazione, che nel concorso è ammessa per crediti anteriori reciprocamente esistenti al momento dell’apertura, con limiti rigorosi quando una delle due ragioni di credito non sia ancora scaduta o liquida. La protezione delle compensazioni e il presidio contro abusi compensativi tutela la parità di trattamento dei creditori e impedisce strumentali aggiramenti del concorso.

Analoga riflessione vale per le azioni revocatorie: il concordato preventivo, di regola, non determina l’esercizio di tali azioni da parte degli organi della procedura, ma il richiamo selettivo dell’articolo 96 consente di coordinare gli effetti rispetto alle revocatorie già pendenti e ai relativi presupposti temporali, in particolare per il calcolo del periodo sospetto.

Il dies a quo: il deposito della domanda

La scelta legislativa di ancorare gli effetti al deposito della domanda risponde a una logica di anticipata tutela del patrimonio e di certezza nei rapporti con i terzi. Da quel momento, l’imprenditore non può essere sottoposto ad azioni esecutive individuali dei creditori anteriori, salvo i limiti delle misure protettive, e i contratti pendenti seguono il regime concorsuale. Si realizza così la cristallizzazione della massa passiva e attiva, presupposto per la formulazione di una proposta coerente con l’effettiva consistenza patrimoniale del debitore.

Tizio, imprenditore commerciale, deposita ricorso ex articolo 40 CCII unitamente a proposta e piano: dalla data di tale deposito, ai sensi dell’articolo 96, si applicano alla procedura le disposizioni in tema di concorso formale e di sorte dei contratti pendenti che valgono per la liquidazione giudiziale, con i necessari adattamenti alla natura conservativa del concordato.

Profili applicativi e questioni aperte

La giurisprudenza, in linea con l’orientamento espresso anche durante la vigenza della legge fallimentare, ha valorizzato la funzione di tutela del ceto creditorio dell’anticipazione degli effetti, riconoscendo la legittimità di scelte cautelari volte a impedire atti dispositivi pregiudizievoli. La dottrina più attenta ricorda che il rinvio dell’articolo 96 deve essere coordinato con la disciplina degli atti di straordinaria amministrazione ex articolo 94 CCII, oltre che con i poteri di vigilanza del commissario giudiziale.

Caio, terzo contraente di un contratto di durata con la società Beta in concordato preventivo, dovrà coordinare le proprie pretese con il regime di prosecuzione, sospensione o scioglimento ex articoli 97 e 153 CCII, tenendo conto delle relative regole sui crediti prededucibili.

Rapporti con la disciplina della liquidazione giudiziale

Il rinvio operato dall’articolo 96 CCII, pur essendo formalmente neutro, deve essere interpretato in chiave funzionale, tenendo conto delle profonde differenze strutturali tra le due procedure. Nel concordato preventivo l’imprenditore conserva, in linea di principio, l’amministrazione dell’impresa e dei propri beni sotto la vigilanza del commissario giudiziale ex articolo 94 CCII; nella liquidazione giudiziale, viceversa, si verifica lo spossessamento patrimoniale e la sostituzione degli organi della procedura. Di conseguenza, le norme richiamate dall’articolo 96 devono essere adattate al diverso regime gestorio, in particolare quanto agli atti di straordinaria amministrazione e ai contratti pendenti, la cui sorte resta tendenzialmente nelle mani del debitore con il controllo del commissario.

Un ulteriore profilo di coordinamento riguarda l’articolazione temporale degli effetti: nel concordato, la disciplina richiamata opera dal deposito della domanda, mentre nella liquidazione giudiziale gli effetti decorrono dalla sentenza di apertura ex articolo 49 CCII. Tale distinzione assume rilievo, ad esempio, per il calcolo del periodo sospetto di eventuali revocatorie nell’ipotesi in cui al concordato segua una successiva liquidazione giudiziale ex articolo 119 CCII, con possibile retrodatazione degli effetti alla data della prima domanda secondo le regole della consecuzione delle procedure.

Conclusioni operative

L’articolo 96 CCII rappresenta una norma di raccordo che, pur non innovando, è essenziale per la concreta operatività del concordato preventivo. La sua corretta lettura impone un’attenta opera di coordinamento con le disposizioni speciali del Titolo IV e con la disciplina protettiva, e suggerisce di redigere proposta e piano alla luce dell’intero plesso normativo richiamato, anche al fine di anticipare le possibili contestazioni dei creditori in sede di omologazione. Il professionista, in fase di redazione della documentazione ex articolo 39 CCII, dovrà mappare con precisione i rapporti giuridici pendenti, individuando quelli soggetti alla disciplina concordataria speciale e quelli per i quali opera in via residuale il rinvio dell’articolo 96, anche al fine di una corretta rappresentazione degli effetti nel piano e nella relazione dell’attestatore.

Domande frequenti

Da quando decorrono gli effetti previsti dall’articolo 96 CCII?

Dalla data di deposito della domanda di accesso al concordato preventivo unitamente a proposta, piano e documentazione ex articolo 39, comma 3, CCII.

Quali norme della liquidazione giudiziale si applicano al concordato preventivo?

L’articolo 145 CCII sugli effetti verso i creditori e gli articoli da 153 a 162 CCII sui rapporti giuridici pendenti, contratti, compensazione e profili connessi.

Il rinvio opera anche per la domanda con riserva ex articolo 44 CCII?

Il rinvio presuppone il deposito della domanda «piena» con proposta e piano; nella fase prenotativa operano le misure protettive ex articoli 54 e 55 CCII.

Come si coordina l’articolo 96 con l’articolo 97 CCII sui contratti pendenti?

L’articolo 97 CCII reca disciplina speciale per il concordato e prevale; le norme richiamate dall’articolo 96 operano in via residuale e di coordinamento sistematico.

L’articolo 96 attrae anche la disciplina delle azioni revocatorie?

Il rinvio non legittima nuove azioni revocatorie del commissario, ma rileva per i profili di coordinamento e per il computo del periodo sospetto in caso di successiva liquidazione.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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