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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 97 CCII – Contratti pendenti

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, proseguono anche durante il concordato. Sono inefficaci eventuali patti contrari. Il debitore può chiedere, con autonoma istanza, l’autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento di uno o più contratti, se la prosecuzione non è coerente con le previsioni del piano nè funzionale alla sua esecuzione. Il debitore, unitamente all’istanza, deposita la prova della sua avvenuta notificazione alla controparte.

2. La richiesta di scioglimento può essere depositata solo quando sono presentati anche il piano e la proposta.

3. Salvo quanto previsto al comma 4, con l’istanza il debitore propone anche una quantificazione dell’indennizzo dovuto alla controparte della quale si tiene conto nel piano per la determinazione del fabbisogno concordatario.

4. La controparte può opporsi alla richiesta del debitore depositando una memoria […] entro sette giorni dall’avvenuta notificazione dell’istanza.

5. Decorso il termine di cui al comma 4, fino al deposito del decreto di apertura previsto dall’articolo 47, provvede sull’istanza, con decreto motivato e reclamabile, il tribunale. Dopo il decreto di apertura, provvede il giudice delegato.

6. La sospensione o lo scioglimento del contratto hanno effetto dalla data della notificazione del provvedimento autorizzativo all’altro contraente effettuata a cura del debitore. Tra la data della notificazione dell’istanza di sospensione o di scioglimento e la data della notificazione del provvedimento autorizzativo la controparte non può esigere dal debitore la prestazione dovuta nè invocare la risoluzione di diritto del contratto per il mancato adempimento di obbligazioni con scadenza successiva al deposito della domanda di accesso al concordato preventivo.

7. La sospensione richiesta ai sensi dell’articolo 44, comma 1-quater, non può essere autorizzata per una durata eccedente il termine concesso dal tribunale ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera a). Quando sono presentati” proposta e piano, la sospensione può essere autorizzata anche per una maggior durata, che comunque non può essere superiore a trenta giorni dalla data del decreto di apertura, non ulteriormente prorogabile.

8. Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta.

9. Nel caso in cui sia autorizzata la sospensione o lo scioglimento, il contraente ha diritto a un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento.

10. In caso di mancato accordo sulla misura dell’indennizzo la sua determinazione è rimessa al giudice competente secondo le regole ordinarie. Il giudice delegato provvede alla quantificazione del credito ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze ai sensi dell’articolo 109.

11. L’indennizzo è soddisfatto come credito chirografario anteriore al concordato, ferma restando la prededuzione dei crediti legalmente sorti per effetto del contratto dopo la pubblicazione di cui all’articolo 40, comma 3, e prima della notificazione di cui al comma 6.

12. In caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare al debitore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotta una somma pari all’ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data dello scioglimento, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto, nonchè le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazio- ne per il tempo necessario alla vendita. La somma versata al debitore a norma del primo periodo è acquisita alla procedura. Quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all’ammontare dell’importo dovuto al concedente, questi ha diritto di far valere il diritto di credito per la differenza nei confronti del debitore come credito anteriore al concordato. La vendita o l’allocazione sono effettuate secondo i criteri e le modalità di cui all’articolo 1, comma 139, della legge 4 agosto 2017, n. 124.

13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato, nonchè ai contratti di cui agli articoli 173, comma 3, 176 e 185, comma 1.

14. Nel contratto di finanziamento bancario costituisce prestazione principale ai sensi del comma 1 anche la riscossione diretta da parte del finanziatore nei confronti dei terzi debitori della parte finanziata. In caso di scioglimento, il finanziatore ha diritto di riscuotere e trattenere le somme corrisposte dai terzi debitori fino al rimborso integrale delle anticipazioni effettuate nel periodo compreso tra i centoventi giorni antecedenti il deposito della domanda di accesso di cui all’articolo 40 e la notificazione di cui al comma 6.

In sintesi

  • I contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti da entrambe le parti proseguono automaticamente durante il concordato preventivo; patti contrari sono inefficaci.
  • Il debitore può chiedere l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento di singoli contratti non coerenti con il piano, con notifica alla controparte e proposta di indennizzo.
  • La controparte ha diritto a un indennizzo equivalente al risarcimento del danno da inadempimento, soddisfatto come credito chirografario anteriore.
  • In caso di scioglimento del leasing finanziario, il concedente restituite il netto ricavato dalla ricollocazione del bene al netto delle somme a lui spettanti.
  • Le disposizioni non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato e ai contratti espressamente esclusi dal CCII.
Inquadramento e rilevanza pratica

L’art. 97 CCII costituisce la norma centrale in materia di contratti pendenti nel concordato preventivo e disciplina in modo organico un tema di straordinaria importanza pratica: la sorte dei rapporti contrattuali in corso alla data di deposito della domanda di accesso alla procedura. L’articolo, che si pone in relazione di specialità reciproca con gli artt. 94-bis e 95, rappresenta la disciplina generale cui le norme speciali derogano o integrano per categorie specifiche di contratti. Il regime complessivo è frutto del D.Lgs. 14/2019 e del correttivo D.Lgs. 83/2022, con il quale sono stati introdotti significativi aggiustamenti al testo originario.

La prosecuzione automatica dei contratti

Il comma 1, primo periodo, enuncia il principio di prosecuzione automatica: i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo ex art. 40 CCII proseguono di diritto anche durante la procedura. La locuzione «prestazioni principali» è rilevante: non è sufficiente che vi siano obbligazioni accessorie o marginali ancora inadempiute; occorre che le obbligazioni nucleari del contratto siano ancora in corso di esecuzione da entrambi i lati del rapporto. Il principio di prosecuzione automatica è sancito con efficacia erga omnes, salvo quanto previsto dall’art. 91, co. 2 CCII (che riguarda la procedura competitiva con offerente preselezionato e può determinare effetti diversi sui contratti).

La norma dichiara inefficaci eventuali patti contrari: le clausole di risoluzione automatica al verificarsi di uno stato di insolvenza o di una procedura concorsuale sono prive di effetto. Si tratta di una previsione analoga a quella dell’art. 94-bis, ma di portata generale: mentre quest'ultimo si applica specificamente al concordato in continuità, l’art. 97 copre l’intero ambito del concordato preventivo, inclusa la variante liquidatoria.

La facoltà del debitore di chiedere sospensione o scioglimento

Il comma 1, terzo e quarto periodo, attribuisce al debitore la facoltà di chiedere, con istanza autonoma, l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento di uno o più contratti pendenti. Tale facoltà è condizionata a una verifica di coerenza: la sospensione o lo scioglimento devono essere giustificati dall’incoerenza della prosecuzione con le previsioni del piano o dalla non funzionalità alla sua esecuzione. Il debitore che proponga l’istanza deve depositare contestualmente la prova della sua avvenuta notificazione alla controparte contrattuale, garantendo il diritto al contraddittorio.

Il comma 2 introduce un vincolo temporale: la richiesta di scioglimento può essere depositata solo quando sono stati presentati anche il piano e la proposta concordataria. La disposizione è logicamente coerente con la condizione sostanziale della non coerenza con il piano: senza piano e proposta, non è possibile verificare se il contratto sia compatibile con essi. Il debitore che abbia depositato solo la domanda con riserva ex art. 44 CCII non può dunque ancora chiedere lo scioglimento, potendo al più richiedere la sospensione.

Il regime dell’indennizzo

Il comma 3 impone al debitore di proporre, unitamente all’istanza di sospensione o scioglimento, una quantificazione dell’indennizzo dovuto alla controparte, che deve essere tenuta in considerazione nel piano per la determinazione del fabbisogno concordatario. La norma è complementare al comma 9, che qualifica l’indennizzo come equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento: non si tratta di un mero corrispettivo pattuito, ma di una misura risarcitoria piena. Il comma 11 precisa che l’indennizzo è soddisfatto come credito chirografario anteriore al concordato. Fanno eccezione i crediti legalmente sorti per effetto del contratto dopo la pubblicazione ex art. 40, co. 3 CCII e prima della notificazione del provvedimento autorizzativo: tali crediti godono della prededuzione ex art. 6 CCII.

In caso di mancato accordo sulla misura dell’indennizzo (comma 10), la determinazione è rimessa al giudice ordinario competente secondo le regole processuali generali; il giudice delegato provvede alla quantificazione del credito esclusivamente ai fini del voto e del calcolo delle maggioranze ex art. 109 CCII, senza poter determinare definitivamente la misura dell’indennizzo.

Il procedimento autorizzativo

Il comma 4 disciplina il diritto della controparte di opporsi all’istanza di scioglimento, depositando una memoria motivata entro sette giorni dall’avvenuta notificazione dell’istanza. Il termine è perentorio e il suo decorso senza opposizione non equivale ad accettazione tacita dello scioglimento, ma semplicemente chiude la fase del contraddittorio. Il comma 5 regola la competenza: prima del decreto di apertura ex art. 47, provvede il tribunale con decreto motivato e reclamabile; dopo il decreto di apertura, provvede il giudice delegato.

Il comma 6 disciplina la decorrenza degli effetti: la sospensione o lo scioglimento hanno effetto dalla data della notificazione del provvedimento autorizzativo alla controparte, effettuata a cura del debitore. Nel periodo intercorrente tra la notificazione dell’istanza e la notificazione del provvedimento, la controparte non può esigere la prestazione né invocare la risoluzione di diritto per inadempimento di obbligazioni con scadenza successiva al deposito della domanda. L’art. 97, co. 8 precisa che lo scioglimento non si estende alla clausola compromissoria eventualmente contenuta nel contratto: la facoltà di ricorrere all’arbitrato rimane intatta.

La sospensione nella fase pre-apertura

Il comma 7 disciplina i limiti temporali della sospensione richiesta ai sensi dell’art. 44, co. 1-quater CCII (nella fase di pre-apertura): non può essere autorizzata per una durata eccedente il termine concesso dal tribunale ai sensi dell’art. 44, co. 1, lett. a). Quando sono presentati proposta e piano, la sospensione può essere autorizzata anche per una durata maggiore, comunque non superiore a trenta giorni dalla data del decreto di apertura e non ulteriormente prorogabile. La disposizione mira a evitare che la sospensione contrattuale si prolunghi eccessivamente, danneggiando le controparti contrattuali.

Il leasing finanziario: disciplina speciale

Il comma 12 detta una disciplina articolata per lo scioglimento del contratto di locazione finanziaria. In caso di scioglimento autorizzato, il concedente (la società di leasing) ha diritto alla restituzione del bene; deve tuttavia versare al debitore quanto ricavato dalla successiva vendita o altra collocazione del bene a valori di mercato, dedotta una somma pari: (i) ai canoni scaduti e non pagati fino alla data dello scioglimento; (ii) ai canoni a scadere calcolati solo in linea capitale; (iii) al prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto; (iv) alle spese anticipate per il recupero, la stima e la conservazione del bene. La somma versata al debitore è acquisita alla procedura. Se il ricavato della vendita è inferiore all’importo dovuto al concedente, quest'ultimo vanta un credito per la differenza nei confronti del debitore, trattato come credito anteriore al concordato. La vendita o l’allocazione seguono i criteri dell’art. 1, co. 139, L. 124/2017.

Esclusioni

Il comma 13 esclude dall’ambito di applicazione dell’art. 97 i rapporti di lavoro subordinato, che seguono la disciplina lavoristica e concorsuale speciale, nonché i contratti di cui agli artt. 173, co. 3 (accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari), 176 (accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa) e 185, co. 1 CCII (piani attestati di risanamento).

Domande frequenti

I contratti in corso si risolvono automaticamente quando il debitore deposita la domanda di concordato?

No: l’art. 97 CCII stabilisce la prosecuzione automatica di tutti i contratti pendenti; clausole di risoluzione automatica per insolvenza sono inefficaci.

Il debitore può liberarsi da un contratto svantaggioso durante il concordato preventivo?

Sì: può chiedere l’autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento se il contratto non è coerente con il piano, con obbligo di indennizzo alla controparte (art. 97, co. 1 e 9 CCII).

Come viene trattato l’indennizzo per lo scioglimento di un contratto nel concordato?

È soddisfatto come credito chirografario anteriore al concordato; i crediti sorti dopo la pubblicazione della domanda e prima del provvedimento godono di prededuzione (art. 97, co. 11 CCII).

Cosa succede al contratto di leasing se viene sciolto nel concordato preventivo?

Il concedente restituce il bene e versa al debitore il ricavato netto della ricollocazione, detratti canoni arretrati, capitale a scadere, prezzo dell’opzione e spese (art. 97, co. 12 CCII).

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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