Art. 101 CCII – Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Quando è prevista la continuazione dell’attività aziendale, i crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati, ivi compresa l’emissione di garanzie, in esecuzione di un concordato preventivo omologato ed espressamente previsti nel piano sono prededucibili.
2. In caso di successiva ammissione del debitore alla procedura di liquidazione giudiziale, i predetti finanziamenti non beneficiano della prededuzione quando il piano di concordato preventivo […] risulta, sulla base di una valutazione da riferirsi al momento del deposito, basato su dati falsi o sull’omissione di informazioni rilevanti o il debitore ha compiuto atti in frode ai creditori e il curatore dimostra che i soggetti che hanno erogato i finanziamenti, alla data dell’erogazione, conoscevano tali circostanze.
In sintesi
Posizione sistematica e funzione della norma
L’art. 101 CCII si colloca nella sequenza degli artt. 99-102, che insieme compongono un sistema organico di incentivazione del finanziamento alle imprese in crisi. Mentre l’art. 99 riguarda i finanziamenti ante omologazione, l’art. 101 disciplina quelli erogati in esecuzione del concordato già omologato. La distinzione è rilevante perché nella fase post-omologazione il piano concordatario è divenuto vincolante per tutti i creditori, la proposta è stata approvata e il tribunale ha verificato la legittimità della procedura: il rischio procedurale è quindi significativamente ridotto rispetto alla fase interinale.
La prededuzione in questa fase ha una funzione essenzialmente esecutiva: garantire che i soggetti, banche, fondi, soci, terzi investitori, disposti a fornire liquidità per portare a compimento il piano di risanamento non debbano temere di essere degradati al rango di creditori concorsuali ordinari qualora il concordato non vada a buon fine e si apra la liquidazione giudiziale.
Presupposti per la prededuzione automatica
La norma individua tre presupposti cumulativi: (i) previsione della continuazione dell’attività aziendale; (ii) erogazione del finanziamento in esecuzione del concordato omologato, ovvero successivamente all’omologazione e in conformità al piano; (iii) espressa previsione nel piano concordatario sia del finanziamento che della sua natura prededucibile. Il terzo requisito esclude la prededuzione automatica per i finanziamenti non contemplati nel piano, anche se erogati dopo l’omologazione: in tali casi il finanziatore non gode di protezione particolare e si troverà nella posizione di creditore chirografario o con la garanzia eventualmente pattuita.
L’espressione «in qualsiasi forma» e il riferimento all'«emissione di garanzie» confermano che sono inclusi anche i finanziamenti indiretti, come le fideiussioni bancarie prestate a favore del debitore, i contratti di leasing finanziario a supporto del piano e le operazioni di factoring pro-solvendo o pro-soluto funzionali alla procedura.
Il meccanismo automatico: differenza rispetto all’art. 99
La differenza fondamentale rispetto all’art. 99 è che non è richiesta alcuna autorizzazione giudiziale ulteriore: la prededuzione opera ope legis per il solo fatto che il finanziamento sia previsto nel piano e venga erogato in conformità ad esso. L’omologazione costituisce il momento in cui il tribunale ha già verificato, sia pure indirettamente, la funzionalità del finanziamento al buon esito della procedura: l’autorizzazione è quindi implicita nel provvedimento di omologazione.
Questa soluzione è coerente con la logica del CCII, che privilegia la certezza giuridica per gli operatori economici: chi finanzia un piano già omologato può fare affidamento sulla prededuzione senza dover richiedere un ulteriore controllo giudiziale, con risparmio di tempi e costi transattivi.
Decadenza dalla prededuzione: la clausola anti-frode
Analogamente all’art. 99, anche l’art. 101 prevede una clausola anti-frode che priva retroattivamente della prededuzione i finanziamenti erogati in esecuzione di un piano concordatario che si riveli successivamente basato su dati falsi od omissioni rilevanti. Perché la decadenza operi, devono ricorrere due condizioni cumulative: (a) il piano, valutato con riferimento al momento del deposito, era basato su dati falsi o sull’omissione di informazioni rilevanti, oppure il debitore ha compiuto atti in frode; (b) il curatore nella successiva liquidazione giudiziale dimostra che i finanziatori conoscevano tali circostanze alla data dell’erogazione.
Il riferimento al «momento del deposito» come parametro temporale per la valutazione della falsità è di particolare importanza: esclude che il piano possa essere considerato fraudolento per effetto di sopravvenienze o di errori di previsione non colpevoli. L’orientamento prevalente ritiene che le proiezioni economico-finanziarie rivelatesi ottimistiche a posteriori non costituiscano di per sé «dati falsi», a meno che non fossero già smentite da informazioni conosciute o conoscibili al momento del deposito.
Rapporto con le azioni revocatorie
I finanziamenti prededucibili ex art. 101 sono, per orientamento prevalente, sottratti all’azione revocatoria ordinaria e fallimentare qualora si apra la liquidazione giudiziale, in quanto erogati nell’ambito di una procedura concorsuale che ha già superato il vaglio giudiziale dell’omologazione. Questa immunità è tuttavia condizionata alla persistenza della prededuzione: se questa decade per le ragioni di cui al comma 2, la protezione revocatoria potrebbe venire meno, con conseguente obbligo restitutorio in capo al finanziatore.
Domande frequenti
I finanziamenti in esecuzione del concordato omologato sono prededucibili senza ulteriore autorizzazione?
Sì: la prededuzione opera automaticamente per i finanziamenti espressamente previsti nel piano concordatario omologato, senza necessità di un separato provvedimento giudiziale.
Quali condizioni devono ricorrere per la prededuzione ex art. 101 CCII?
Occorre: continuazione aziendale prevista nel concordato, erogazione in esecuzione del piano omologato, espressa previsione del finanziamento e della sua natura prededucibile nel piano.
Quando decade la prededuzione nel caso di successiva liquidazione giudiziale?
Quando il piano era basato su dati falsi o omissioni (valutati al momento del deposito) e il curatore prova che il finanziatore conosceva tali circostanze all’atto dell’erogazione.
Come si distingue l’art. 101 dall’art. 99 CCII in tema di finanziamenti prededucibili?
L’art. 99 riguarda la fase ante omologazione e richiede autorizzazione giudiziale; l’art. 101 disciplina la fase successiva all’omologazione con prededuzione automatica ex lege.