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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 326 c.c. Inalienabilità dell'usufrutto legale.

In vigore

Esecuzione sui frutti L’usufrutto legale non può essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca né di esecuzione da parte dei creditori. L’esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori o di quello di essi che ne è titolare esclusivo non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Responsabilità per i frutti: i genitori sono tenuti a rendere conto dei frutti percepiti, che devono essere impiegati nell'interesse del figlio e della famiglia.
  • Obbligo contabile: al termine dell'usufrutto legale i genitori devono rendere conto della gestione dei beni del figlio.
  • Responsabilità per colpa: rispondono dei danni causati da cattiva gestione dei beni del figlio.

I genitori che hanno l'usufrutto legale sono obbligati a impiegare i frutti percepiti nell'interesse del figlio e della famiglia. Rispondono dei danni causati da cattiva amministrazione dei beni del figlio e devono rendere conto della gestione al termine dell'usufrutto.

Ratio della norma

L'art. 326 c.c. completa il quadro dell'usufrutto legale introducendo il correlativo dovere di rendiconto e responsabilità. Se l'art. 324 c.c. attribuisce ai genitori il godimento dei frutti del patrimonio del figlio, l'art. 326 bilancia questo vantaggio con un obbligo di corretta destinazione dei frutti e di risarcimento in caso di cattiva gestione. Il sistema è coerente: il genitore non è proprietario dei beni del figlio né titolare incondizionato dei suoi frutti; è un usufruttuario legale che deve rispondere della propria condotta.

L'obbligo di destinazione dei frutti

Il primo comma stabilisce che i frutti percepiti nell'esercizio dell'usufrutto legale devono essere impiegati nell'interesse del figlio e della famiglia. Questo obbligo ha contenuto ampio: comprende le spese di mantenimento, di istruzione, di assistenza sanitaria del figlio e, più in generale, le spese necessarie al funzionamento del nucleo familiare. I genitori non possono liberamente disporre di quei frutti per scopi personali non correlati alla famiglia. In caso di abuso, il giudice può privare il genitore dell'usufrutto (art. 330 ss. c.c.) o adottare misure di protezione del patrimonio del minore (art. 321 c.c.).

Responsabilità per cattiva amministrazione

I genitori rispondono patrimonialmente per i danni causati al patrimonio del figlio da cattiva amministrazione. Lo standard è quello della diligenza del buon padre di famiglia: non è richiesta la perfezione gestionale, ma l'assenza di negligenza grave o colpa. Rientrano nella cattiva amministrazione: la perdita di titoli o valori mobiliari per incuria, l'omessa riscossione di crediti con conseguente prescrizione, la mancata manutenzione di immobili con deterioramento, la dilapidazione del capitale. L'azione di risarcimento spetta al figlio dopo il raggiungimento della maggiore età, con i termini di prescrizione ordinari (dieci anni).

Il rendiconto finale

Al termine dell'usufrutto legale (maggiore età del figlio, emancipazione, decadenza), i genitori devono rendere conto della gestione dei beni del figlio: non è richiesto un rendiconto formale come nella tutela (art. 385 c.c.), ma il figlio diventato maggiorenne può chiedere ai genitori di giustificare l'impiego dei frutti e il mantenimento del patrimonio. Il giudice può essere coinvolto se i genitori non forniscono spiegazioni adeguate.

Connessioni con altre norme

L'art. 326 va letto insieme all'art. 324 c.c. (usufrutto legale), all'art. 320 c.c. (diligenza nella gestione), all'art. 1001 c.c. (obblighi dell'usufruttuario) e con l'art. 2043 c.c. (responsabilità extracontrattuale), che può applicarsi ai danni cagionati per colpa nella gestione.

Domande frequenti

I genitori possono usare liberamente i soldi dell'affitto dell'appartamento del figlio?

No. L'art. 326 c.c. obbliga i genitori a destinare i frutti dell'usufrutto legale (inclusi i canoni di locazione dei beni del figlio) all'interesse del figlio e della famiglia. Non possono utilizzarli per scopi personali estranei alla famiglia. In caso di abuso, il figlio maggiorenne può chiedere il risarcimento.

Il figlio maggiorenne può chiedere ai genitori di rendicontare come hanno gestito il suo patrimonio durante la minore età?

Sì. Al termine dell'usufrutto legale i genitori sono tenuti a render conto della gestione. Il figlio maggiorenne può chiedere spiegazioni e, in caso di perdite o danni al patrimonio attribuibili a negligenza genitoriale, agire per il risarcimento con un'azione ordinaria soggetta alla prescrizione decennale.

Cosa costituisce 'cattiva amministrazione' dei beni del figlio?

Tutto ciò che si discosta dalla diligenza del buon padre di famiglia: omessa riscossione di crediti scaduti con conseguente prescrizione, mancata manutenzione di immobili, alienazione a prezzi inferiori al mercato senza valida giustificazione, investimenti speculativi con perdita del capitale, dilapidazione dei frutti per scopi personali.

Si prescrive l'azione del figlio per il risarcimento dei danni da cattiva amministrazione dei genitori?

L'azione di risarcimento si prescrive in dieci anni dal momento in cui il figlio può esercitarla, cioè dal raggiungimento della maggiore età (art. 2935 c.c.). Il termine decorre da quando il danno è conoscibile, non necessariamente da quando si è prodotto.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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