Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 328 c.c. – Nuove nozze
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il genitore che passa a nuove nozze conserva l’usufrutto legale, con l’obbligo tuttavia di accantonare in favore del figlio quanto risulti eccedente rispetto alle spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione di quest’ultimo .
Vedi anche
→Cod. civ. art. 327 - Art. 327 Codice Civile: Usufrutto legale di uno solo dei genitori→Cod. civ. art. 329 - Art. 329 Codice Civile: Godimento dei beni dopo la cessazione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 326 Codice Civile: Inalienabilità dell’usufrutto legale→Art. 330 Codice Civile: Decadenza dalla potestà sui figli→Art. 325 Codice Civile: Obblighi inerenti all’usufrutto legale→Art. 331 Codice Civile: Passaggio della patria potestà alla madre→Art. 324 Codice Civile: Usufrutto legale→Art. 332 Codice Civile: Reintegrazione nella potestà→Art. 323 Codice Civile: Atti vietati ai genitori
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Inquadramento e ratio della norma
L'art. 328 c.c. regola gli effetti del passaggio a nuove nozze del genitore titolare dell'usufrutto legale sui beni del figlio minore (art. 324 c.c.). Nel testo riformato dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 di riforma della filiazione, la disposizione conferma che l'usufrutto legale non si estingue per effetto del nuovo matrimonio, ma impone al genitore un preciso obbligo di accantonamento dell'eccedenza in favore del figlio.
La ratio è duplice: da un lato evitare che il sopravvenire di un nuovo nucleo familiare comprima il patrimonio del minore, dall'altro non penalizzare il genitore costringendolo a perdere il diritto solo per aver contratto nuove nozze. La norma realizza un equilibrio tra l'interesse patrimoniale del figlio e la libertà matrimoniale del genitore tutelata dagli artt. 2 e 29 Cost.
Struttura dell'obbligo di accantonamento
Il genitore continua a percepire i frutti dei beni del figlio, ma è tenuto a destinarli prioritariamente alle spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore (art. 147 c.c.). Quanto eccede tali esborsi non può essere trattenuto né confuso con il patrimonio della nuova famiglia: deve essere accantonato e conservato a favore del figlio.
L'obbligo ha natura conservativa: non sorge un diritto di credito immediatamente esigibile dal figlio, ma una posizione di vincolo sui frutti residui, che alla cessazione della responsabilità genitoriale (maggiore età, emancipazione, decadenza) confluiscono nel patrimonio del minore.
Rapporto con il regime patrimoniale del nuovo matrimonio
L'accantonamento ex art. 328 c.c. opera anche se il genitore sceglie il regime di comunione legale con il nuovo coniuge (artt. 177 ss. c.c.). I frutti accantonati non rientrano in comunione perché destinati ex lege al figlio del precedente rapporto. Il nuovo coniuge non vanta alcun diritto su tali somme, che restano funzionalmente separate dal patrimonio coniugale.
Profili di rendicontazione e tutela
Pur in assenza di un obbligo di rendiconto periodico (l'usufrutto legale ne è esente ex art. 324 c.c.), il genitore può essere chiamato a rispondere della corretta gestione in sede di controllo giudiziale ai sensi degli artt. 333 e 334 c.c. quando emergano indici di cattiva amministrazione. Il giudice tutelare, su istanza del figlio divenuto maggiorenne o del pubblico ministero, può disporre verifiche e provvedimenti.
Coordinamento con la riforma del 2013
La riforma della filiazione ha unificato lo status di tutti i figli (legittimi, naturali, adottivi) e ha sostituito il concetto di «potestà genitoriale» con quello di responsabilità genitoriale (art. 316 c.c.). L'art. 328 c.c. va letto in questa cornice: l'usufrutto legale è funzionale all'esercizio della responsabilità e quindi al perseguimento dell'interesse del minore, non a un diritto patrimoniale del genitore.
Domande frequenti
Il genitore perde l'usufrutto legale se si risposa?
No. L'art. 328 c.c. stabilisce espressamente che il genitore che passa a nuove nozze conserva l'usufrutto legale sui beni del figlio, con il solo obbligo di accantonare l'eccedenza rispetto alle spese di mantenimento, istruzione ed educazione.
Cosa significa accantonare l'eccedenza dei frutti?
Significa che il genitore deve destinare i frutti del patrimonio del figlio prima di tutto alle spese per il minore; ciò che residua non può essere usato per la nuova famiglia ma deve essere conservato a favore del figlio fino al venir meno della responsabilità genitoriale.
I frutti accantonati entrano nella comunione legale con il nuovo coniuge?
No. Le somme accantonate ex art. 328 c.c. sono destinate per legge al figlio del precedente rapporto e non rientrano nella comunione legale degli artt. 177 ss. c.c., restando separate dal patrimonio dei nuovi coniugi.
Come si controlla che il genitore rispetti l'obbligo di accantonamento?
Pur non esistendo un obbligo di rendiconto periodico, in caso di cattiva amministrazione il giudice può intervenire ai sensi degli artt. 333 e 334 c.c., dettando condizioni di gestione o rimuovendo il genitore dall'amministrazione e dall'usufrutto.
L'obbligo vale anche se il nuovo matrimonio è celebrato all'estero o tra persone dello stesso sesso?
Sì. L'art. 328 c.c. parla genericamente di «nuove nozze»: rileva l'effetto giuridico del vincolo matrimoniale riconosciuto in Italia. Per le unioni civili (L. 76/2016) la norma non si applica direttamente, ma è discussa l'estensione analogica.