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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 328 CCII – Liquidazione giudiziale delle societa’ in nome collettivo e in accomandita semplice

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. 1.Nella liquidazione giudiziale delle società in nome collettivo e in accomandita semplice le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili.

In sintesi

In sintesi

  • L'art. 328 CCII estende le norme penali del Capo I, Titolo IX, ai soci illimitatamente responsabili di s.n.c. e s.a.s. in liquidazione giudiziale.
  • I soci accomandatari di s.a.s. e i soci di s.n.c. rispondono di bancarotta fraudolenta (art. 322), semplice (art. 323) e ricorso abusivo al credito (art. 325).
  • I soci accomandanti di s.a.s. restano esclusi, salvo ingerenza nell’amministrazione che li renda illimitatamente responsabili (art. 2320 c.c.).
  • La norma realizza il principio di parificazione tra imprenditore individuale e socio illimitatamente responsabile.
  • L’estensione opera con riferimento ai fatti commessi, secondo le regole del concorso di persone.
Origine storica e funzione sistematica

L’articolo 328 del Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) riproduce, con adeguamenti terminologici, la disciplina già contenuta nell’art. 222 della Legge Fallimentare (R.D. 267/1942). La norma realizza una scelta di politica criminale di lunga tradizione nel diritto fallimentare italiano: estendere la responsabilità penale tipica dell’imprenditore individuale ai soci illimitatamente responsabili delle società di persone sottoposte a liquidazione giudiziale.

Il fondamento dell’estensione risiede nella sostanziale equiparazione, sul piano della responsabilità patrimoniale e della gestione dell’impresa, tra l’imprenditore individuale e il socio illimitatamente responsabile. Quest'ultimo, infatti, risponde con il proprio patrimonio personale delle obbligazioni sociali (artt. 2291 e 2313 c.c.) e partecipa, tipicamente, alla gestione dell’impresa sociale: condizioni che giustificano l’attribuzione di una posizione penalmente analoga a quella del titolare dell’impresa individuale.

Soggetti destinatari della disciplina

L’estensione opera nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Per le società in nome collettivo (s.n.c.), tutti i soci hanno per definizione responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.), salvo patto contrario inopponibile ai terzi: essi sono pertanto integralmente destinatari della disciplina dell’art. 328 CCII. Per le società in accomandita semplice (s.a.s.), la disciplina si applica esclusivamente ai soci accomandatari, mentre i soci accomandanti, che rispondono limitatamente alla quota conferita (art. 2313 c.c.), restano fuori dal perimetro applicativo della norma.

Si pensi al caso di Tizio e Caio, soci di una s.n.c. sottoposta a liquidazione giudiziale: entrambi potranno essere chiamati a rispondere dei fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 322 CCII) eventualmente commessi, ciascuno per le condotte personalmente realizzate. Diversamente, in una s.a.s. composta da Sempronio (accomandatario) e Mevio (accomandante), solo il primo sarà soggetto alla disciplina penale del Capo I, salvo che Mevio abbia perso il beneficio della responsabilità limitata per aver compiuto atti di amministrazione in violazione del divieto dell’art. 2320 c.c.

Il caso del socio accomandante divenuto illimitatamente responsabile

Particolare attenzione merita l’ipotesi del socio accomandante che abbia perso il beneficio della responsabilità limitata. L’art. 2320 c.c. prevede che il socio accomandante che contravvenga al divieto di compiere atti di amministrazione assuma responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e possa essere escluso dalla società. L’orientamento prevalente in dottrina e giurisprudenza ritiene che, in caso di apertura della liquidazione giudiziale, anche tale socio sia soggetto alla disciplina penale dell’art. 328 CCII, in quanto la sua posizione, sotto il profilo della responsabilità patrimoniale, viene parificata a quella del socio illimitatamente responsabile ab origine.

La valutazione richiede tuttavia un accertamento concreto: deve risultare che il socio accomandante abbia effettivamente compiuto atti di gestione tipici dell’amministratore, e non meri atti consentiti dalla legge (consultazione, vigilanza, partecipazione a decisioni straordinarie su delega). La distinzione, di rilevante delicatezza, ha riflessi sostanziali significativi sulla configurabilità della responsabilità penale per i fatti di bancarotta.

Ambito oggettivo di applicazione

L’art. 328 CCII richiama in blocco «le disposizioni del presente capo», ossia il Capo I del Titolo IX, dedicato ai reati commessi dall’imprenditore in liquidazione giudiziale. Ne consegue che ai soci illimitatamente responsabili sono applicabili: la bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale e preferenziale (art. 322); la bancarotta semplice (art. 323); il reato di ricorso abusivo al credito (art. 325); le aggravanti e attenuanti dell’art. 326; il reato di denuncia di creditori inesistenti dell’art. 327; e le ulteriori fattispecie penali previste dal medesimo Capo.

L’estensione opera con riferimento ai «fatti commessi» dai soci illimitatamente responsabili: la formulazione presuppone l’accertamento di una condotta personale del socio, non essendo configurabile una responsabilità oggettiva o per fatto altrui. Ciascun socio risponde, pertanto, delle condotte materialmente realizzate o concorse, secondo le regole generali in materia di concorso di persone nel reato (artt. 110 e ss. c.p.).

Profili processuali e coordinamento con la disciplina della società

Sotto il profilo processuale, l’apertura della liquidazione giudiziale della società determina la condizione obiettiva di punibilità anche per i reati commessi dai soci illimitatamente responsabili. L’art. 256 CCII estende infatti la liquidazione giudiziale ai soci illimitatamente responsabili, anche se non personalmente insolventi, realizzando un’unica procedura concorsuale che abbraccia società e soci. La giurisprudenza prevalente conferma che i procedimenti penali a carico dei soci possono essere instaurati sulla base della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale della società, senza necessità di un’autonoma dichiarazione di insolvenza personale del socio.

Va infine evidenziato che, mentre l’art. 329 CCII estende le fattispecie di bancarotta fraudolenta agli amministratori, sindaci e liquidatori delle società di capitali, l’art. 328 si rivolge specificamente ai soci illimitatamente responsabili delle società di persone: una distinzione che riflette la diversa struttura organizzativa e responsabilizzante delle due tipologie societarie, ma che converge nel comune obiettivo di assicurare effettività della tutela penale del credito anche nelle articolazioni soggettive dell’esercizio collettivo dell’impresa.

Domande frequenti

A chi si applica l’art. 328 CCII nelle società di persone in liquidazione giudiziale?

Si applica ai soci illimitatamente responsabili: tutti i soci di s.n.c. (art. 2291 c.c.) e i soli soci accomandatari di s.a.s., con esclusione tendenziale degli accomandanti.

Il socio accomandante di s.a.s. può essere soggetto alle norme penali del Capo I?

Sì, se ha perso il beneficio della responsabilità limitata per aver compiuto atti di amministrazione in violazione dell’art. 2320 c.c., assumendo responsabilità illimitata.

Quali reati si estendono ai soci illimitatamente responsabili ex art. 328 CCII?

Tutte le fattispecie del Capo I del Titolo IX: bancarotta fraudolenta (art. 322), semplice (art. 323), ricorso abusivo al credito (art. 325) e le altre figure correlate.

È necessaria una distinta dichiarazione di insolvenza del socio per applicare l’art. 328 CCII?

No, secondo l’orientamento prevalente l’apertura della liquidazione giudiziale della società ex art. 256 CCII è sufficiente, in quanto si estende automaticamente ai soci illimitatamente responsabili.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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