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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 330 CCII – Fatti di bancarotta semplice

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Si applicano le pene stabilite nell’articolo 323 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate in liquidazione giudiziale, i quali: a) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo; b) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge.

In sintesi

In sintesi

  • L’art. 330 CCII estende le pene della bancarotta semplice (art. 323) ad amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società in liquidazione giudiziale.
  • La norma punisce sia la commissione diretta dei fatti di bancarotta semplice, sia il concorso colposo nel dissesto per inosservanza degli obblighi di legge.
  • Si tratta di reato proprio, configurabile solo in capo ai soggetti qualificati indicati, anche di fatto.
  • L’elemento soggettivo è la colpa o il dolo generico, non richiedendosi specifico intento fraudolento.
  • La pena edittale richiamata è la reclusione da sei mesi a due anni.
  • Presupposto oggettivo è la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
Inquadramento sistematico e ratio

L’art. 330 CCII riproduce, con adattamenti terminologici imposti dalla riforma, il previgente art. 224 della Legge Fallimentare (R.D. 267/1942), estendendo la responsabilità penale per bancarotta semplice agli organi delle società assoggettate a liquidazione giudiziale. La disposizione si colloca nel Capo II del Titolo IX della Parte I del Codice, dedicato ai reati commessi da soggetti diversi dall’imprenditore individuale, e completa il quadro punitivo già delineato dagli artt. 322 e ss. per la bancarotta fraudolenta societaria. La ratio risiede nella necessità di sanzionare condotte gestorie negligenti o imprudenti che, pur non integrando dolo specifico di frode, abbiano comunque contribuito al dissesto dell’ente, in coerenza con i doveri di diligenza e corretta amministrazione gravanti sugli organi sociali ai sensi degli artt. 2392 e 2407 c.c.

Soggetti attivi e nozione di amministratore di fatto

La norma individua come soggetti attivi gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori. Secondo l’orientamento prevalente, la qualifica deve essere intesa in senso sostanziale e non meramente formale: rispondono del reato anche gli amministratori di fatto, ossia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici della carica pur in assenza di formale investitura, in applicazione dell’art. 2639 c.c. richiamato in via analogica. Si pensi a Tizio, formalmente cessato dalla carica ma che continua a impartire direttive operative determinanti: egli può essere chiamato a rispondere ex art. 330 CCII se la sua condotta abbia concorso al dissesto. Anche Caio, sindaco che abbia omesso i controlli imposti dall’art. 2403 c.c., può essere imputato per concorso omissivo improprio.

Le due fattispecie: lett. a) e lett. b)

La disposizione articola due distinte ipotesi. La lettera a) richiama integralmente i fatti di bancarotta semplice descritti dall’art. 323 CCII (già art. 217 l.f.), tra cui le spese personali eccessive, le operazioni di pura sorte, il ritardo nella richiesta di liquidazione giudiziale, l’irregolare tenuta delle scritture contabili. La lettera b) introduce una fattispecie autonoma di concorso causale nel dissesto mediante inosservanza degli obblighi di legge: si tratta di una clausola generale che attrae nell’orbita penale qualsiasi violazione dei doveri gestori (artt. 2381, 2392, 2394, 2486 c.c.) idonea a cagionare o aggravare lo stato di crisi. Sempronio, amministratore che non attivi tempestivamente gli strumenti di allerta e composizione negoziata previsti dagli artt. 12 e ss. CCII pur in presenza di indici conclamati di crisi, può integrare la fattispecie di cui alla lett. b).

Elemento soggettivo e nesso causale

L’orientamento prevalente qualifica la bancarotta semplice come reato a struttura mista, punibile sia a titolo di dolo generico sia di colpa. Per la lett. a) si applica il regime soggettivo previsto per ciascuna delle condotte richiamate dall’art. 323; per la lett. b) si discute se sia sufficiente la colpa generica o se occorra una colpa qualificata, ma la giurisprudenza di legittimità tende ad accontentarsi della violazione cosciente degli obblighi gestori. Il nesso causale tra condotta e dissesto deve essere accertato secondo i criteri di cui agli artt. 40 e 41 c.p., con particolare attenzione al principio di equivalenza delle cause e all’eventuale interruzione per fatti sopravvenuti eccezionali.

Rapporti con la bancarotta fraudolenta e profili processuali

La fattispecie si pone in rapporto di specialità rispetto alla bancarotta fraudolenta societaria di cui all’art. 329 CCII: ove ricorra il dolo specifico di frode o di danno ai creditori, si applichera' la fattispecie più grave. La sentenza di apertura della liquidazione giudiziale costituisce condizione obiettiva di punibilità secondo l’orientamento tradizionale, ovvero elemento costitutivo del reato secondo altra dottrina; la questione rileva ai fini del momento consumativo e della prescrizione, che decorre dalla pubblicazione della sentenza ai sensi dell’art. 158 c.p. La competenza appartiene al tribunale del luogo in cui è stata aperta la procedura, con possibile riunione ex art. 17 c.p.p. ai procedimenti per fatti connessi.

Pene accessorie e profili applicativi

Alla pena principale si affiancano le pene accessorie tipiche dei reati fallimentari, in particolare l’inabilitazione all’esercizio di impresa commerciale e l’incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata della pena, ai sensi del rinvio operato dall’art. 322, comma 5, CCII. La condotta omissiva di Sempronio sindaco, che non abbia segnalato in assemblea le anomalie gestorie ex artt. 2406-2408 c.c. pur avendone avuto contezza, può integrare il concorso ex art. 40 cpv. c.p., ferma la necessità di provare il nesso causale tra l’omissione e l’evento del dissesto secondo i criteri ordinari di accertamento penale.

Domande frequenti

Chi può essere imputato per bancarotta semplice societaria ex art. 330 CCII?

Possono rispondere amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società in liquidazione giudiziale, anche di fatto secondo l’orientamento prevalente che valorizza l’art. 2639 c.c. e l’esercizio sostanziale dei poteri gestori.

Quali sono le pene previste per la bancarotta semplice societaria?

L’art. 330 CCII rinvia alle pene dell’art. 323 CCII: reclusione da sei mesi a due anni, oltre alle pene accessorie tipiche dei reati fallimentari come l’inabilitazione all’esercizio di impresa commerciale per la durata della pena.

Cosa significa concorrere ad aggravare il dissesto per inosservanza di obblighi di legge?

Significa che l’organo sociale, violando i doveri gestori (artt. 2381, 2392, 2486 c.c.) o non attivando gli strumenti di crisi del CCII, ha causalmente contribuito al peggioramento dello stato di insolvenza dell’ente.

La sentenza di liquidazione giudiziale è presupposto del reato o condizione di punibilità?

L’orientamento tradizionale la qualifica come condizione obiettiva di punibilità, mentre parte della dottrina la considera elemento costitutivo. La distinzione rileva per il momento consumativo e la decorrenza della prescrizione.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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