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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 331 CCII – Ricorso abusivo al credito

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Si applicano le pene stabilite nell’articolo 325 agli amministratori ed ai direttori generali di società sottoposte a liquidazione giudiziale, i quali hanno commesso il fatto in esso previsto.

In sintesi

In sintesi

  • L’art. 331 CCII estende il reato di ricorso abusivo al credito (art. 325) ad amministratori e direttori generali di società in liquidazione giudiziale.
  • La condotta punita consiste nel dissimulare il dissesto o lo stato di insolvenza per ottenere credito.
  • Si tratta di reato proprio a dolo generico, con pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
  • Sono esclusi sindaci e liquidatori, restando il reato circoscritto agli organi gestori attivi.
  • Il momento consumativo coincide con l’erogazione del credito ottenuto mediante dissimulazione.
  • Coordinato con artt. 218 l.f. previgente, art. 640 c.p. (truffa) e artt. 2621-2622 c.c.
Funzione e collocazione sistematica

L’art. 331 CCII costituisce la trasposizione, all’interno del nuovo Codice della Crisi, dell’art. 225 della Legge Fallimentare, estendendo agli organi gestori delle società assoggettate a liquidazione giudiziale la fattispecie di ricorso abusivo al credito già delineata dall’art. 325 per l’imprenditore individuale. La disposizione tutela il bene giuridico della correttezza nei rapporti commerciali e creditizi, sanzionando le condotte che, mediante dissimulazione dello stato di crisi, alterano le condizioni di valutazione del merito creditizio da parte dei finanziatori. La collocazione nel Capo II del Titolo IX riflette la scelta sistematica del legislatore di trattare separatamente i reati commessi dagli organi sociali rispetto a quelli dell’imprenditore persona fisica.

Soggetti attivi: una scelta restrittiva

La norma limita la cerchia dei soggetti attivi ad amministratori e direttori generali, escludendo sindaci e liquidatori. La scelta si giustifica con la natura della condotta, che presuppone l’esercizio di poteri gestori attivi finalizzati all’ottenimento di credito esterno: i sindaci, titolari di funzioni di controllo, e i liquidatori, deputati alla dismissione del patrimonio, non hanno tipicamente la capacità di contrarre nuovi finanziamenti aziendali. Resta ferma la possibilità di concorso ex art. 110 c.p. per chi abbia agevolato la condotta dell’organo gestore. Si pensi a Tizio, amministratore unico, che ottenga un mutuo bancario presentando bilanci che occultino perdite rilevanti: egli risponde ex art. 331 CCII; il sindaco Caio, che abbia colpevolmente omesso di rilevare le anomalie, potrà rispondere a titolo di concorso omissivo improprio ex art. 40 cpv. c.p.

Condotta tipica e nozione di dissimulazione

La condotta consiste nel «ricorrere o continuare a ricorrere al credito» dissimulando il proprio dissesto o lo stato di insolvenza. La dissimulazione può assumere forme attive (falsificazione di documenti contabili, presentazione di bilanci alterati) o omissive (mancata comunicazione di informazioni rilevanti che il finanziatore avrebbe diritto di conoscere). L’orientamento prevalente ritiene sufficiente qualsiasi artificio idoneo a indurre in errore il creditore sulla reale situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, senza che occorra una condotta truffaldina in senso tecnico ex art. 640 c.p. La nozione di «credito» va intesa in senso ampio, ricomprendendo finanziamenti bancari, dilazioni di pagamento, leasing, factoring e ogni forma di anticipazione finanziaria.

Elemento soggettivo e momento consumativo

Il reato è a dolo generico: occorre la coscienza e volontà di ricorrere al credito nella consapevolezza del proprio stato di dissesto o insolvenza, senza che sia richiesto un dolo specifico di danno per i creditori. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che il dolo deve investire sia la condotta dissimulatoria sia la consapevolezza dello stato di crisi, escludendo la rilevanza penale delle valutazioni meramente prognostiche errate. Il momento consumativo coincide con l’erogazione effettiva del credito ottenuto mediante dissimulazione, non essendo sufficiente la mera richiesta. Sempronio, direttore generale che richieda un fido bancario presentando una situazione patrimoniale rappresentativa, ma che non lo ottenga, non integra la fattispecie consumata, potendo al più rispondere di tentativo se ne ricorrono i presupposti.

Rapporti con altre fattispecie e profili sanzionatori

Il reato si pone in rapporto di specialità reciproca con la truffa di cui all’art. 640 c.p. e con le false comunicazioni sociali ex artt. 2621-2622 c.c.: ove ricorrano gli elementi costitutivi di queste ultime, si pone un problema di concorso apparente di norme da risolvere secondo i criteri di sussidiarieta' o consunzione, applicando la fattispecie speciale dell’art. 331 CCII per i fatti commessi nell’ambito societario in liquidazione giudiziale. La pena edittale è la reclusione da sei mesi a tre anni, alla quale si aggiungono le pene accessorie tipiche dei reati fallimentari (interdizione dai pubblici uffici, inabilitazione all’esercizio di impresa commerciale) ai sensi dell’art. 322, comma 5, CCII. La sentenza di apertura della liquidazione giudiziale costituisce, secondo l’orientamento tradizionale, condizione obiettiva di punibilità, con conseguente decorrenza della prescrizione dalla data di pubblicazione del provvedimento.

Domande frequenti

Cosa si intende per ricorso abusivo al credito ai sensi dell’art. 331 CCII?

E' la condotta di amministratori o direttori generali che, dissimulando lo stato di dissesto o insolvenza della società, ottengono finanziamenti, fidi bancari, dilazioni o altre forme di credito che non sarebbero stati concessi se la reale situazione fosse stata nota.

Perché i sindaci e i liquidatori sono esclusi dalla fattispecie dell’art. 331 CCII?

L’esclusione si giustifica con la natura della condotta, che richiede poteri gestori attivi finalizzati a contrarre credito. Sindaci e liquidatori possono pero' rispondere a titolo di concorso ex art. 110 c.p. se hanno agevolato la condotta dell’organo gestore.

Quando si consuma il reato di ricorso abusivo al credito ai sensi dell’art. 331 CCII?

Il reato si consuma con l’effettiva erogazione del credito ottenuto mediante dissimulazione, non essendo sufficiente la mera richiesta. Se il credito non viene concesso, può configurarsi al più un tentativo punibile ex art. 56 c.p.

Che rapporto c'è tra art. 331 CCII e truffa ex art. 640 c.p.?

L’art. 331 CCII è norma speciale rispetto alla truffa: per i fatti commessi da amministratori di società in liquidazione giudiziale prevale la fattispecie fallimentare, salvo concorso quando ricorrano elementi ulteriori non assorbiti dalla disposizione speciale.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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