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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 333 CCII – Reati dell’institore

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. All’institore dell’imprenditore, dichiarato in liquidazione giudiziale, il quale nella gestione affidatagli si è reso colpevole dei fatti preveduti negli articoli 322, 323, 325 e 327 si applicano le pene in questi stabilite.

In sintesi

In sintesi

  • L’art. 333 CCII estende all’institore i reati di bancarotta fraudolenta (art. 322), bancarotta semplice (art. 323), ricorso abusivo al credito (art. 325) e denuncia di crediti inesistenti (art. 327).
  • L’institore risponde nei limiti della gestione affidatagli, rilevando il principio di responsabilità personale e di autonomia gestoria.
  • Norma applicabile sia all’institore di imprenditore individuale sia di società in liquidazione giudiziale.
  • Si tratta di reato proprio, configurabile solo in capo a chi abbia ricevuto preposizione institoria ex art. 2203 c.c.
  • Le pene sono quelle delle fattispecie richiamate, senza autonoma graduazione.
  • Norma coordinata con artt. 2203-2208 c.c. sulla rappresentanza commerciale.
Funzione integrativa della disposizione

L’art. 333 CCII riproduce sostanzialmente il previgente art. 227 l.f., estendendo all’institore commerciale la responsabilità penale per i principali reati fallimentari commessi nell’ambito della gestione affidatagli. La disposizione svolge una funzione di chiusura sistematica, evitando lacune di tutela in relazione a una figura, quella institoria, che storicamente ha assunto poteri gestori ampi e penetranti, talvolta sovrapponibili o sostitutivi di quelli dell’imprenditore. La norma realizza un’estensione soggettiva delle fattispecie richiamate (artt. 322, 323, 325 e 327 CCII), attraendo nell’orbita penale fallimentare le condotte dell’institore quando l’imprenditore preponente sia dichiarato in liquidazione giudiziale.

La nozione di institore e l’ambito della preposizione

L’institore, ai sensi dell’art. 2203 c.c., è colui che è preposto dal titolare all’esercizio di un’impresa commerciale, di una sede secondaria o di un ramo particolare della stessa. La preposizione institoria attribuisce poteri di rappresentanza generale per gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, secondo i limiti di cui agli artt. 2204 e 2205 c.c. La giurisprudenza prevalente richiede, ai fini dell’applicazione dell’art. 333 CCII, una preposizione effettiva, anche di fatto, non essendo sufficiente la mera qualifica formale né essendo richiesta l’iscrizione nel registro delle imprese, che ha valore meramente dichiarativo ai sensi dell’art. 2206 c.c. Tizio, institore preposto al ramo commerciale dell’azienda di Caio, risponde ex art. 333 CCII per le distrazioni patrimoniali compiute nell’ambito della gestione affidatagli, anche se Caio dovesse risultare estraneo o non punibile.

Limite oggettivo: la gestione affidata

Il legislatore ha cura di precisare che l’institore risponde solo per i fatti commessi «nella gestione affidatagli». Si tratta di un limite oggettivo che riflette il principio di personalità della responsabilità penale ex art. 27 Cost. e che impone di accertare, caso per caso, l’effettivo perimetro della preposizione institoria. Per i fatti estranei a tale ambito, l’institore può eventualmente rispondere a titolo di concorso ex art. 110 c.p. con l’imprenditore o con altri soggetti qualificati, ma non come autore principale della fattispecie speciale fallimentare. Sempronio, institore preposto alla sola sede di Milano, non risponde ex art. 333 CCII per fatti distrattivi commessi presso la sede di Roma, salvo prova del suo concorso causale e dell’elemento soggettivo richiesto.

Fattispecie richiamate e disciplina applicabile

Le fattispecie richiamate sono quattro: bancarotta fraudolenta (art. 322 CCII, già art. 216 l.f.), bancarotta semplice (art. 323 CCII, già art. 217 l.f.), ricorso abusivo al credito (art. 325 CCII, già art. 218 l.f.) e denuncia di crediti inesistenti (art. 327 CCII, già art. 220 l.f.). Per ciascuna fattispecie si applica integralmente la disciplina sostanziale e processuale prevista dalla norma richiamata, ivi compresi gli elementi soggettivi (dolo generico, dolo specifico o colpa a seconda della fattispecie), le pene edittali, le pene accessorie e le condizioni di procedibilità. Non è invece richiamato l’art. 324 CCII (bancarotta preferenziale), il che ha generato dibattito in dottrina sulla possibile applicazione analogica, esclusa dall’orientamento prevalente in ossequio al principio di tassatività di cui all’art. 25, comma 2, Cost.

Profili processuali e condizioni di punibilità

L’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell’imprenditore preponente costituisce, secondo l’orientamento tradizionale consolidato anche sotto il vigore della l.f., condizione obiettiva di punibilità anche per le condotte dell’institore. Ne consegue che la prescrizione decorre dalla pubblicazione della sentenza ex art. 49 CCII e che la competenza territoriale appartiene al tribunale del luogo di apertura della procedura. L’institore può essere giudicato congiuntamente all’imprenditore preponente in caso di connessione ex art. 12 c.p.p., ovvero separatamente quando le posizioni soggettive e oggettive non siano coincidenti, restando ferma l’autonomia del titolo di responsabilità personale di ciascuno. La disposizione si raccorda con l’art. 322 CCII per quanto riguarda le pene accessorie, includendo l’inabilitazione all’esercizio di impresa commerciale e l’incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, di durata pari a quella della pena principale.

Domande frequenti

Chi è l’institore rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 333 CCII in materia penale fallimentare?

E' colui che è preposto ex art. 2203 c.c. all’esercizio di un’impresa, di una sede secondaria o di un ramo. La preposizione può essere anche di fatto, non essendo richiesta l’iscrizione nel registro delle imprese che ha valore meramente dichiarativo.

Per quali fatti l’institore risponde ai sensi dell’art. 333 CCII?

Risponde per bancarotta fraudolenta (art. 322), bancarotta semplice (art. 323), ricorso abusivo al credito (art. 325) e denuncia di crediti inesistenti (art. 327), limitatamente ai fatti commessi nell’ambito della gestione affidatagli.

L’institore risponde anche per fatti estranei alla gestione affidatagli?

No, non come autore principale ex art. 333 CCII. Per fatti estranei alla preposizione institoria può eventualmente rispondere a titolo di concorso ex art. 110 c.p. con l’imprenditore, ove provato il contributo causale e l’elemento soggettivo.

L’institore può rispondere anche di bancarotta preferenziale ex art. 324 CCII secondo l’art. 333?

L’orientamento prevalente esclude l’estensione analogica all’institore della bancarotta preferenziale, non essendo l’art. 324 richiamato dall’art. 333 CCII. La soluzione si fonda sul principio di tassatività della legge penale ex art. 25 Cost.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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