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Art. 335 CCII – Accettazione di retribuzione non dovuta
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Il curatore della liquidazione giudiziale che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella liquidata in suo favore dal tribunale o dal giudice delegato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 103 a euro 516.
2. Nei casi più gravi alla condanna può aggiungersi l’inabilitazione temporanea all’ufficio di amministratore per la durata non inferiore a due anni.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
In sintesi
Inquadramento sistematico e bene giuridico tutelato
L’art. 335 del Codice della crisi d'impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) riproduce, con limitati adattamenti lessicali, la fattispecie dell’art. 230 del previgente R.D. 267/1942 (legge fallimentare). La norma è collocata nel Titolo IX, Capo II, dedicato ai reati commessi da soggetti diversi dall’imprenditore in liquidazione giudiziale, e mira a tutelare la correttezza, l’imparzialità e il prestigio dell’ufficio del curatore, che riveste la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 357 c.p. nell’esercizio delle funzioni a lui demandate dagli artt. 125 e seguenti CCII. L’interesse protetto si colloca dunque a metà strada fra la tutela del buon andamento della procedura concorsuale e quella del corretto esercizio delle funzioni pubbliche, con particolare riferimento al regime dei compensi disciplinato dall’art. 137 CCII e dal D.M. attuativo.
Struttura del reato e condotta tipica
Il delitto si configura come reato proprio, dato che soggetto attivo può essere unicamente il curatore nominato nella liquidazione giudiziale. La condotta materiale si articola in due distinte modalità alternative: la ricezione effettiva di una retribuzione ulteriore rispetto a quella liquidata e la mera pattuizione di tale retribuzione, indipendentemente dall’effettivo conseguimento del vantaggio. La norma precisa che il compenso indebito può consistere in denaro o in «altra forma», formula ampia che ricomprende qualsiasi utilità economicamente apprezzabile, ivi inclusi beni in natura, prestazioni di servizi, sconti, dazioni indirette o vantaggi mediati. L’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, consistente nella consapevolezza che il compenso aggiuntivo si pone al di fuori del perimetro liquidato dall’autorità giudiziaria.
Rapporti con altre figure di reato
L’orientamento prevalente individua un rapporto di specialità reciproca con la corruzione propria (art. 319 c.p.) e con la corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), nella misura in cui il compenso indebito sia accettato in cambio di un atto contrario ai doveri d'ufficio: in tali ipotesi, la giurisprudenza tende a riconoscere l’assorbimento dell’art. 335 CCII nella più grave fattispecie corruttiva. Quando invece la retribuzione non dovuta non è collegata a uno specifico atto contrario ai doveri d'ufficio, ma costituisce un mero «extra» rispetto al compenso liquidato, trova applicazione esclusivamente la norma in commento. Va inoltre coordinata con l’art. 333 CCII (interesse privato del curatore negli atti della liquidazione) e con l’art. 334 CCII (omissione di atti dovuti), che concorrono a delineare un quadro organico di tutela penale dell’attività del curatore.
Sanzioni, pena accessoria e ipotesi più gravi
La cornice edittale prevede la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 103 a 516 euro. Si tratta di sanzione contenuta che, in concreto, consente l’accesso ai benefici di legge (sospensione condizionale, non menzione) salvo recidiva. Il comma 2 introduce la pena accessoria dell’inabilitazione temporanea all’ufficio di amministratore per durata non inferiore a due anni nei «casi più gravi», la cui valutazione è rimessa al giudice secondo i parametri dell’art. 133 c.p. (entità del vantaggio percepito, abuso di fiducia, danno alla massa). L’inabilitazione opera ai sensi dell’art. 32-bis c.p. e produce effetti anche oltre il perimetro concorsuale, precludendo per il periodo indicato la nomina a cariche amministrative in società ed enti.
Profili pratici e casi esemplificativi
Si pensi a Tizio, curatore della liquidazione giudiziale di Alfa S.r.l., che pattuisca con Caio (creditore istituzionale) un «premio» extra-procedurale per accelerare la formazione del progetto di stato passivo: la sola pattuizione integra il reato, anche se Tizio non riceve materialmente la somma. Diverso il caso di Sempronio, curatore che accetti dal terzo aggiudicatario un omaggio simbolico (es. cesto natalizio di modico valore): la giurisprudenza esclude la rilevanza penale per difetto di apprezzabilità economica del vantaggio, ferma restando la valutazione disciplinare. Nella prassi il rischio si annida nelle situazioni di confine, quali consulenze parallele rese dal curatore o dai suoi coadiutori (cui la fattispecie è estesa dall’art. 337 CCII) a soggetti coinvolti nella procedura: in tali ipotesi è prudente richiedere preventiva autorizzazione al giudice delegato ai sensi dell’art. 129 CCII, documentando la natura e la quantificazione del compenso.
Domande frequenti
Chi può commettere il reato di accettazione di retribuzione non dovuta ex art. 335 CCII?
Si tratta di reato proprio: soggetto attivo è esclusivamente il curatore della liquidazione giudiziale. L’art. 337 CCII estende la fattispecie ai coadiutori che lo affiancano nell’amministrazione della procedura concorsuale.
Basta la sola pattuizione del compenso extra o serve l’effettiva ricezione?
La norma punisce alternativamente la ricezione e la pattuizione. È sufficiente l’accordo sul compenso indebito, anche se la somma non è materialmente versata, perché il reato si consuma nel momento dell’intesa fra curatore e terzo.
Quale rapporto sussiste fra art. 335 CCII e i reati di corruzione del codice penale?
Secondo l’orientamento prevalente, se il compenso è collegato a un atto contrario ai doveri d'ufficio prevale la corruzione (artt. 319 e 319-ter c.p.). L’art. 335 CCII si applica quando manca un nesso con uno specifico atto infedele.
Quando scatta l’inabilitazione all’ufficio di amministratore?
Il comma 2 prevede l’inabilitazione temporanea, non inferiore a due anni, nei casi più gravi. La valutazione è rimessa al giudice secondo i parametri dell’art. 133 c.p., considerando entità del vantaggio, abuso di fiducia e danno alla massa dei creditori.