Art. 338 CCII – Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso con l’imprenditore in liquidazione giudiziale
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 51 a euro 516 chiunque, fuori dei casi di concorso in bancarotta, anche per interposta persona presenta domanda di ammissione al passivo della liquidazione giudiziale per un credito fraudolentemente simulato.
2. Se la domanda è ritirata prima della verificazione dello stato passivo, la pena è ridotta alla metà.
3. È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque: a) dopo l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale, fuori dei casi di concorso in bancarotta o di favoreggiamento, sottrae, distrae, ricetta ovvero in pubbliche o private dichiarazioni dissimula beni del debitore assoggettato a liquidazione giudiziale; b) essendo consapevole dello stato di dissesto dell’imprenditore distrae o ricetta merci o altri beni dello stesso o li acquista a prezzo notevolmente inferiore al valore corrente, se la apertura della liquidazione giudiziale si verifica.
4. La pena, nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 3, è aumentata se l’acquirente è un imprenditore che esercita un’attività commerciale.
In sintesi
In sintesi
Inquadramento e struttura della norma
L’art. 338 del Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019) raggruppa in un’unica disposizione condotte già previste dagli artt. 232 e 233 della legge fallimentare. La norma è collocata fra i reati commessi da soggetti diversi dall’imprenditore in liquidazione giudiziale e tutela in via diretta l’integrità della massa attiva e la genuinità del concorso fra creditori. La struttura è complessa: il comma 1 punisce la presentazione di domande di ammissione al passivo basate su crediti fraudolentemente simulati, il comma 3 disciplina due distinte ipotesi di distrazione e ricettazione di beni del debitore. La clausola di sussidiarietà espressa («fuori dai casi di concorso in bancarotta») chiarisce il rapporto con i reati di bancarotta fraudolenta, evitando duplicazioni sanzionatorie quando il terzo abbia concorso con l’imprenditore nelle condotte distrattive prefallimentari.
Insinuazione fraudolenta al passivo (commi 1 e 2)
Soggetto attivo del reato di cui al comma 1 può essere chiunque - reato comune - che presenti, anche tramite interposta persona, domanda di ammissione al passivo della liquidazione giudiziale per un credito fraudolentemente simulato. La condotta richiede tre elementi: l’esistenza di una procedura di liquidazione giudiziale aperta, la presentazione formale della domanda ai sensi degli artt. 200 e seguenti CCII, e la natura fraudolentemente simulata del credito vantato. La simulazione può essere assoluta (credito inesistente) o relativa (credito esistente ma di importo inferiore o di natura diversa, ad esempio chirografario presentato come privilegiato). L’elemento soggettivo è il dolo specifico, consistente nella consapevole volontà di ottenere un’indebita ammissione al concorso. Il comma 2 prevede una circostanza attenuante specifica: la riduzione della pena alla metà se la domanda è ritirata prima della verifica dello stato passivo ex art. 204 CCII, soluzione che premia il ravvedimento operoso e tutela l’efficienza della procedura.
Distrazione, sottrazione e ricettazione di beni (comma 3)
Il comma 3 contempla due distinte fattispecie. La lettera a) punisce chiunque, dopo l’apertura della liquidazione giudiziale e fuori dai casi di concorso in bancarotta o di favoreggiamento, sottrae, distrae, riceve in ricettazione o dissimula in dichiarazioni pubbliche o private beni del debitore: si tratta di condotte successive all’apertura della procedura, che ledono direttamente la garanzia patrimoniale acquisita dalla massa. La lettera b) sanziona invece chi, essendo consapevole dello stato di dissesto dell’imprenditore, distrae o riceve in ricettazione merci o altri beni dello stesso, ovvero li acquisti a prezzo notevolmente inferiore al valore corrente, a condizione che si verifichi successivamente l’apertura della liquidazione giudiziale: in questo caso la condotta è anteriore alla procedura e configura una sorta di condotta di pericolo concreto, con condizione obiettiva di punibilità rappresentata dalla successiva apertura. L’orientamento prevalente individua nel rapporto «notevolmente inferiore» un margine di sproporzione che si aggira tra il 30% e il 50% del valore di mercato, valutato in concreto.
Aggravante e rapporto con la bancarotta
Il comma 4 prevede un aumento di pena se l’acquirente nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 3 è un imprenditore che esercita un’attività commerciale: la ratio risiede nella maggiore capacità di apprezzamento delle condizioni di mercato e nel pericolo accresciuto per il sistema commerciale. Il rapporto con la bancarotta è regolato dalla clausola di sussidiarietà: quando il terzo abbia concorso con l’imprenditore nelle condotte previste dagli artt. 322 (bancarotta fraudolenta patrimoniale) o 329 CCII (bancarotta semplice), trova applicazione la fattispecie di concorso, più grave. L’art. 338 si applica invece quando manca il concorso e la condotta del terzo è autonoma. La giurisprudenza ha precisato che la consapevolezza dello stato di dissesto richiesta dalla lettera b) del comma 3 corrisponde alla scientia decoctionis nota in tema di revocatoria fallimentare, ma con accertamento che deve raggiungere la soglia probatoria del processo penale.
Esempi pratici
Tizio, creditore in realtà inesistente, presenta domanda di ammissione al passivo della liquidazione giudiziale di Delta S.p.A. per 200.000 euro fondata su una fattura mai emessa: integra il reato del comma 1; se ritira la domanda prima della verifica risponde con pena dimezzata. Caio, conoscendo il dissesto di Epsilon S.r.l., acquista un macchinario industriale per 15.000 euro a fronte di un valore di mercato di 60.000 euro: una volta dichiarata la liquidazione giudiziale di Epsilon, Caio risponde della fattispecie del comma 3 lett. b), aggravata se egli stesso è imprenditore commerciale. Sempronio, dopo l’apertura della procedura, occulta presso un magazzino di proprietà alcuni beni di Delta S.p.A.: integra la fattispecie del comma 3 lett. a).
Domande frequenti
Cosa si intende per credito «fraudolentemente simulato» ex art. 338 CCII?
È il credito inesistente in tutto (simulazione assoluta) o difforme nella misura, natura o causale rispetto a quello vantato (simulazione relativa, ad esempio chirografario presentato come privilegiato), con consapevole volontà ingannatoria del proponente.
Il ritiro della domanda prima della verifica del passivo evita la pena?
Non la elimina ma la riduce alla metà ex art. 338, comma 2, CCII. Si tratta di circostanza attenuante speciale che premia il ravvedimento operoso prima dell’udienza di verifica dello stato passivo ex art. 204 CCII.
Quando un acquisto a prezzo basso integra il reato del comma 3 lett. b)?
Quando l’acquirente è consapevole dello stato di dissesto e il prezzo è «notevolmente inferiore» al valore corrente. L’orientamento prevalente colloca la sproporzione rilevante tra il 30% e il 50%, valutata in concreto, con apertura successiva della liquidazione giudiziale.
Qual è il rapporto fra art. 338 CCII e bancarotta fraudolenta?
La clausola di sussidiarietà esclude l’applicazione dell’art. 338 quando il terzo concorra con l’imprenditore in bancarotta. La norma in commento opera in via residuale, per condotte autonome del terzo, non riconducibili al concorso negli artt. 322 e seguenti CCII.