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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 341 CCII – Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni l’imprenditore, che, al solo scopo di ottenere l’apertura della procedura di concordato preventivo o di ottenere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione o il consenso alla sottoscrizione della convenzione di moratoria, si sia attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.

2. Nel caso di concordato preventivo si applicano: a) le disposizioni degli articoli 329 e 330 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società; b) la disposizione dell’articolo 333 agli institori dell’imprenditore; c) le disposizioni degli articoli 334 e 335 al commissario del concordato preventivo; d) le disposizioni degli articoli 338 e 339 ai creditori.

3. Nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o di convenzione di moratoria, nonchè nel caso di omologa di accordi di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 63, commi 4 e 5, si applicano le disposizioni previste al comma 2, lettere a), b) e d).

In sintesi

In sintesi

  • Punisce l’imprenditore che ricorre a frodi per accedere al concordato preventivo o omologare accordi di ristrutturazione e convenzioni di moratoria.
  • Condotte tipiche: attribuzione di attività inesistenti o simulazione di crediti per influire sulle maggioranze.
  • Pena: reclusione da uno a cinque anni.
  • Estende a soggetti terzi (amministratori, sindaci, commissari, creditori) le sanzioni degli artt. 329, 330, 333, 334, 335, 338 e 339 CCII.
  • Si applica anche agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa e alla moratoria ex art. 63 CCII.
  • Tutela l’integrità della procedura concorsuale e la formazione genuina delle maggioranze.
Ratio della norma e bene giuridico protetto

L’art. 341 CCII riproduce e aggiorna il previgente art. 236 l.fall., adeguandolo al nuovo perimetro degli strumenti di regolazione della crisi disciplinati dal Codice. La norma, collocata nel TITOLO IX, CAPO III, presidia la genuinità delle procedure di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione (artt. 57, 60, 61 CCII) e convenzioni di moratoria (art. 62 CCII). Il bene giuridico tutelato è la corretta formazione del consenso dei creditori e l’affidamento del tribunale e dei terzi nella veridicità delle informazioni patrimoniali poste a base della proposta. La fattispecie completa il sistema sanzionatorio penalfallimentare assicurando che gli strumenti negoziali di soluzione della crisi non si trasformino in occasioni di frode.

Condotte tipiche del comma 1

Il primo comma sanziona l’imprenditore che, al solo scopo di ottenere l’apertura della procedura di concordato preventivo o l’omologazione di un accordo di ristrutturazione o il consenso alla convenzione di moratoria, si attribuisca attività inesistenti ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, simuli crediti in tutto o in parte inesistenti. Si tratta di reato proprio dell’imprenditore, a dolo specifico (lo «scopo» qualifica la condotta). L’attribuzione di attività inesistenti può realizzarsi mediante poste di bilancio gonfiate, beni fittizi, immobilizzazioni inesistenti; la simulazione di crediti consiste nell’inserimento nel passivo di crediti di comodo (per esempio crediti di Tizio, soggetto compiacente, verso la società Alfa) volti a costituire maggioranze fittizie in classe. La consumazione si realizza, secondo l’orientamento prevalente, con la presentazione della domanda o della proposta corredata dai documenti falsi.

Estensione soggettiva ex comma 2

Il secondo comma estende l’apparato sanzionatorio del Codice ai soggetti che gravitano attorno al concordato preventivo. In particolare: agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società si applicano gli artt. 329 (bancarotta fraudolenta impropria) e 330 (bancarotta semplice impropria); agli institori si applica l’art. 333; al commissario del concordato si applicano gli artt. 334 e 335 (interesse privato e accettazione di retribuzione non dovuta); ai creditori si applicano gli artt. 338 e 339 (mercato di voto e patti illeciti). Caio, sindaco della società Beta in concordato preventivo, che ometta di segnalare al tribunale poste fittizie inserite nella proposta, può rispondere di bancarotta impropria ex art. 329 CCII oltre che, eventualmente, in concorso ex art. 110 c.p. con l’imprenditore per il delitto di cui al comma 1.

Estensione agli accordi di ristrutturazione e alla moratoria

Il terzo comma estende le previsioni del comma 2, lettere a), b) e d), agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, alle convenzioni di moratoria e all’omologazione degli accordi ex art. 63, commi 4 e 5 CCII (transazione fiscale e contributiva). Restano esclusi i riferimenti al commissario, figura non prevista in tali strumenti. La scelta del legislatore conferma l’estensione del presidio penale anche agli strumenti negoziali, in coerenza con la Direttiva (UE) 2019/1023 sui quadri di ristrutturazione preventiva. Sempronio, creditore finanziario che riceva utilità indebite per esprimere voto favorevole all’omologazione di un accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa, risponde del delitto di cui all’art. 338 CCII richiamato dal comma 3.

Profili pratici e coordinamento con i reati fallimentari

La norma si coordina con l’art. 322 CCII (bancarotta fraudolenta) in caso di successiva apertura della liquidazione giudiziale: secondo l’orientamento prevalente, le condotte di simulazione patrimoniale possono essere assorbite nella più grave fattispecie di bancarotta documentale o patrimoniale, salvo concorso formale. In sede consulenziale, l’attestatore ex art. 87 CCII è chiamato a verificare con diligenza la veridicità dei dati: la sua condotta omissiva o falsa è sanzionata dall’autonomo art. 342 CCII. Per l’imprenditore in crisi, l’art. 341 CCII costituisce un importante deterrente all’utilizzo strumentale degli strumenti di regolazione, imponendo una rigorosa due diligence preconcordataria sui dati contabili e sull’effettività delle posizioni creditorie inserite nell’elenco depositato. Sul piano probatorio, l’accertamento della simulazione di crediti richiede di norma l’analisi incrociata della contabilità, degli estratti conto bancari e della documentazione fiscale, con possibile ricorso a consulenza tecnica d'ufficio. La consumazione del reato non richiede l’effettivo conseguimento dell’apertura della procedura o dell’omologazione: è sufficiente la presentazione di documentazione mendace finalizzata a tale scopo, trattandosi di reato di pericolo concreto secondo l’orientamento prevalente. Eventuali condotte ravvedute, come la successiva integrazione veritiera della documentazione prima della valutazione del tribunale, possono rilevare ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., ma non escludono di per sé la consumazione del reato.

Domande frequenti

Quali condotte fraudolente sanziona l’art. 341 CCII a carico dell’imprenditore?

L’attribuzione di attività inesistenti per ottenere l’apertura del concordato preventivo o l’omologazione di accordi di ristrutturazione e moratoria, e la simulazione di crediti volta a influire sulla formazione delle maggioranze.

L’art. 341 CCII si applica anche agli accordi di ristrutturazione e alla convenzione di moratoria?

Si: il comma 3 estende la disciplina sanzionatoria agli accordi ad efficacia estesa, alle convenzioni di moratoria e all’omologazione ex art. 63, commi 4 e 5 CCII (transazione fiscale e contributiva).

Chi sono i soggetti destinatari delle sanzioni richiamate dal comma 2 dell’art. 341 CCII?

Amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società, institori, commissario del concordato e creditori, ciascuno chiamato a rispondere delle fattispecie speciali richiamate dagli artt. 329, 330, 333, 334, 335, 338 e 339 CCII.

Quale è la pena prevista dall’art. 341 CCII per l’imprenditore che gonfia le attività o simula crediti?

La reclusione da uno a cinque anni. Si tratta di reato proprio a dolo specifico, che si consuma di regola con la presentazione della proposta o domanda corredata dai documenti falsi, secondo l’orientamento prevalente.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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