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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 343 CCII – Liquidazione coatta amministrativa

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. L’accertamento giudiziario dello stato di insolvenza a norma degli articoli 297 e 298 è equiparato alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente titolo.

2. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 334, 335 e 336.

3. Nel caso di risoluzione, le disposizioni degli articoli 334, 335 e 336 si applicano al commissario speciale di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, agli amministratori straordinari di cui all’articolo 50 del regolamento (UE) 2021/23, agli amministratori temporanei di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) 2021/23, nonchè alle persone che li coadiuvano nell’amministrazione della procedura.

In sintesi

In sintesi

  • Equipara, ai fini penali, l’accertamento dello stato di insolvenza ex artt. 297 e 298 CCII alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
  • Estende al commissario liquidatore della LCA gli artt. 334, 335 e 336 CCII (interesse privato, accettazione di retribuzione, omessa consegna).
  • In caso di risoluzione bancaria, le stesse disposizioni si applicano al commissario speciale ex art. 37 d.lgs. 180/2015 e ai soggetti del Reg. UE 2021/23.
  • Garantisce continuità del presidio penale tra liquidazione giudiziale e LCA.
  • Coordinamento con la disciplina di settore degli istituti finanziari e di credito.
  • Tutela la regolarità della procedura e l’imparzialità degli organi.
Funzione di raccordo della norma

L’art. 343 CCII riproduce, con gli aggiornamenti legati al recepimento del Reg. UE 2021/23 sul risanamento delle controparti centrali, il previgente art. 237 l.fall. La disposizione svolge una funzione di raccordo tra la disciplina penale dettata per la liquidazione giudiziale e la procedura di liquidazione coatta amministrativa (LCA), regolata dagli artt. 293 ss. CCII. Il legislatore, nella consapevolezza della peculiarità della LCA quale procedura amministrativa con caratteri concorsuali, ha scelto la tecnica del rinvio per garantire l’applicazione delle fattispecie penali fallimentari anche a tali ipotesi, evitando vuoti di tutela. La norma si colloca nel TITOLO IX, CAPO III, dedicato alle disposizioni applicabili agli strumenti di regolazione della crisi diversi dalla liquidazione giudiziale.

Equiparazione dell’accertamento dello stato di insolvenza

Il comma 1 stabilisce che l’accertamento giudiziario dello stato di insolvenza ai sensi degli artt. 297 e 298 CCII è equiparato alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai fini dell’applicazione delle disposizioni del titolo IX. L’equiparazione consente di applicare al debitore sottoposto a LCA, e ai soggetti che gravitano nella sua sfera, le fattispecie di bancarotta fraudolenta (art. 322), bancarotta semplice (art. 323), bancarotta impropria (artt. 329 e 330) e ricorso abusivo al credito (art. 325). La sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza emessa dal tribunale, secondo l’orientamento prevalente, costituisce condizione obiettiva di punibilità al pari della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. Tizio, amministratore della cooperativa Alfa posta in LCA, che abbia distratto beni sociali prima dell’accertamento dello stato di insolvenza ex art. 297 CCII, risponde di bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria ex art. 329 CCII.

Estensione al commissario liquidatore della LCA

Il comma 2 estende al commissario liquidatore della LCA le disposizioni degli artt. 334, 335 e 336 CCII. Si tratta delle fattispecie di interesse privato in atti della procedura, accettazione di retribuzione non dovuta e omessa consegna o deposito di cose della procedura. L’estensione è coerente con la funzione del commissario liquidatore, organo nominato dall’autorità amministrativa di vigilanza ma chiamato a operare con doveri analoghi a quelli del curatore. Caio, commissario liquidatore della banca Beta in LCA, che riceva utilità indebite da un creditore per accelerare il pagamento del credito, risponde dell’art. 335 CCII richiamato dal comma 2.

Estensione alle procedure di risoluzione bancaria

Il comma 3, introdotto in coerenza con la disciplina europea, estende le stesse fattispecie al commissario speciale di cui all’art. 37 del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180 (recepimento della Direttiva BRRD sulla risoluzione bancaria), agli amministratori straordinari e temporanei previsti dal Reg. UE 2021/23 sulle controparti centrali, nonchè alle persone che li coadiuvano nell’amministrazione. La disposizione completa il sistema sanzionatorio applicabile alle procedure di risoluzione, garantendo il presidio penale dell’imparzialità e correttezza dei soggetti chiamati a gestire crisi di intermediari finanziari sistemicamente rilevanti. Sempronio, amministratore temporaneo di una controparte centrale ex Reg. UE 2021/23, che ometta la consegna di documentazione rilevante al subentrante, può rispondere dell’art. 336 CCII.

Coordinamento e profili pratici

La tecnica del rinvio adottata dall’art. 343 CCII richiede particolare attenzione interpretativa: l’orientamento prevalente esclude estensioni analogiche oltre il perimetro espresso dalla norma, in ossequio al principio di tassatività ex art. 25, comma 2, Cost. e art. 1 c.p. Sul piano applicativo, il commissario liquidatore deve curare con particolare diligenza la documentazione delle proprie scelte gestorie, la trasparenza dei rapporti con creditori e fornitori e l’osservanza degli obblighi di consegna alla cessazione dell’incarico. La giurisprudenza, secondo l’orientamento prevalente, applica con rigore il principio di specialità nei rapporti tra le fattispecie del titolo IX CCII e quelle del codice penale (per esempio art. 318 c.p. - corruzione), risolvendo i conflitti apparenti di norme in favore della disciplina speciale concorsuale. Per gli intermediari finanziari sottoposti a LCA si applicano inoltre le specifiche disposizioni del TUB (d.lgs. 385/1993) e del TUF (d.lgs. 58/1998), ferma restando la prevalenza della disciplina penale del CCII per le condotte ivi tipizzate. Il professionista che assista organi della procedura di LCA o di risoluzione bancaria deve adottare protocolli di compliance differenziati rispetto al curatore della liquidazione giudiziale, tenendo conto della natura amministrativa della procedura e del coinvolgimento dell’autorità di vigilanza (Banca d'Italia, IVASS o CONSOB a seconda del settore).

Domande frequenti

Quando il commissario liquidatore della LCA risponde penalmente ai sensi dell’art. 343 CCII?

Quando ricorrano i presupposti delle fattispecie richiamate (artt. 334, 335 e 336 CCII): interesse privato in atti della procedura, accettazione di retribuzione non dovuta o omessa consegna di cose della procedura.

L’accertamento dello stato di insolvenza nella LCA equivale alla sentenza di liquidazione giudiziale?

Si, ma solo ai fini dell’applicazione delle disposizioni penali del Titolo IX CCII: l’accertamento ex artt. 297 e 298 CCII opera, secondo l’orientamento prevalente, come condizione obiettiva di punibilità.

L’art. 343 CCII si applica anche alle procedure di risoluzione bancaria?

Si: il comma 3 estende gli artt. 334, 335 e 336 CCII al commissario speciale ex art. 37 d.lgs. 180/2015, agli amministratori straordinari e temporanei del Reg. UE 2021/23 e ai loro coadiutori.

Quali bancarotte si applicano nella liquidazione coatta amministrativa?

Tutte quelle previste per la liquidazione giudiziale: bancarotta fraudolenta (art. 322), semplice (art. 323), impropria (artt. 329 e 330) e ricorso abusivo al credito (art. 325 CCII), in forza dell’equiparazione del comma 1.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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