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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 332 CCII – Denuncia di crediti inesistenti

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Si applicano le pene stabilite nell’articolo 327 agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di società dichiarate in liquidazione giudiziale, che hanno commesso i fatti in esso indicati.

In sintesi

In sintesi

  • L’art. 332 CCII estende il reato di denuncia di crediti inesistenti (art. 327) ad amministratori, direttori generali e liquidatori di società in liquidazione giudiziale.
  • La condotta consiste nel denunciare crediti supposti o già soddisfatti per partecipare al riparto.
  • Si tratta di reato proprio a dolo specifico, finalizzato a frodare la massa dei creditori.
  • Sono esclusi i sindaci, non avendo competenza diretta nella formazione dello stato passivo.
  • La pena richiamata è la reclusione da uno a cinque anni e la multa.
  • Norma coordinata con artt. 200 e ss. CCII sull’accertamento del passivo.
Ratio e collocazione nel sistema penale fallimentare

L’art. 332 CCII riproduce il previgente art. 226 l.f., estendendo agli organi gestori delle società in liquidazione giudiziale la fattispecie di denuncia di crediti inesistenti delineata dall’art. 327 per l’imprenditore individuale. La norma tutela l’integrità della massa attiva destinata al soddisfacimento dei creditori, sanzionando le condotte fraudolente volte a far figurare passività insussistenti al fine di sottrarre risorse al concorso o di alterare le percentuali di riparto. La disposizione si inserisce nel più ampio sistema di tutela penale della procedura concorsuale, integrandosi con le norme processuali sull’accertamento del passivo (artt. 200-209 CCII) e con i poteri di verifica del curatore (art. 128 CCII).

Soggetti attivi: la scelta di escludere i sindaci

La norma individua come soggetti attivi amministratori, direttori generali e liquidatori, escludendo i sindaci. La ratio dell’esclusione risiede nella natura della condotta, che presuppone una partecipazione attiva alla formazione dei dati contabili o alla denuncia dei crediti in sede di insinuazione: i sindaci, titolari di funzioni di vigilanza, non hanno tipicamente competenza diretta nella materiale presentazione delle domande di ammissione al passivo o nella tenuta delle scritture da cui i crediti emergono. Resta ferma la possibilità di concorso ex art. 110 c.p. per il sindaco che abbia consapevolmente avallato o agevolato la condotta degli organi gestori. Tizio, amministratore che predisponga falsa documentazione attestante un debito verso un fornitore compiacente, risponde ex art. 332 CCII; Caio, sindaco che abbia omesso di rilevare l’irregolarità pur avendone avuto contezza, può rispondere a titolo di concorso omissivo improprio ex art. 40 cpv. c.p. in relazione ai doveri di cui all’art. 2403 c.c.

Condotta tipica: denuncia di crediti supposti o soddisfatti

La condotta consiste nel denunciare crediti inesistenti, ossia crediti mai sorti (supposti) o già estinti per pagamento, compensazione, novazione o altra causa (soddisfatti). La denuncia può avvenire mediante presentazione diretta della domanda di ammissione al passivo da parte di un soggetto compiacente, ovvero mediante alterazione delle scritture contabili sociali in modo da far figurare passività insussistenti che vengano poi insinuate nella procedura. L’orientamento prevalente richiede che la denuncia sia idonea a trarre in inganno il curatore e gli organi della procedura, valutazione da compiere ex ante e in concreto. La condotta può essere sia commissiva (predisposizione di documenti falsi) sia omissiva impropria, quando l’organo gestore ometta di rettificare le scritture pur essendo a conoscenza della loro infedeltà.

Dolo specifico e momento consumativo

Il reato è a dolo specifico: occorre che la denuncia sia compiuta «al fine di frodare i creditori», ossia con la finalità di sottrarre risorse alla massa concorsuale o di alterare l’ordine e la misura dei riparti. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la frode non deve necessariamente concretizzarsi: è sufficiente la finalità fraudolenta, indipendentemente dal risultato. Il momento consumativo coincide, secondo l’orientamento prevalente, con la presentazione della domanda di insinuazione al passivo o, nel caso di alterazione delle scritture, con l’avvenuta utilizzazione di queste nella procedura. Sempronio, liquidatore che insinui al passivo crediti già pagati mediante compensazione con il fornitore, integra la fattispecie consumata al momento del deposito della domanda ex art. 201 CCII, indipendentemente dall’eventuale rigetto da parte del giudice delegato.

Trattamento sanzionatorio e profili processuali

La pena richiamata dall’art. 327 CCII è la reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 51 a euro 516, oltre alle pene accessorie tipiche dei reati fallimentari (inabilitazione all’esercizio di impresa commerciale, incapacità a esercitare uffici direttivi, interdizione dai pubblici uffici nei casi più gravi). La fattispecie si pone in rapporto di specialità rispetto alla truffa aggravata ex art. 640, comma 2, c.p. e al falso in scrittura privata ex art. 485 c.p. (ora abrogato e parzialmente confluito in altre fattispecie), con applicazione della disciplina speciale fallimentare. La competenza appartiene al tribunale del luogo di apertura della liquidazione giudiziale; la prescrizione decorre, secondo l’orientamento tradizionale, dalla pubblicazione della sentenza che apre la procedura, in coerenza con la natura di condizione obiettiva di punibilità attribuita a tale provvedimento.

Domande frequenti

Quali crediti rilevano ai fini della denuncia inesistente ex art. 332 CCII?

Rilevano sia i crediti mai sorti (supposti), sia quelli già estinti per pagamento, compensazione, novazione o altra causa estintiva. La denuncia deve essere idonea a trarre in inganno il curatore e gli organi della procedura.

Perché i sindaci sono esclusi dai soggetti attivi del reato?

L’esclusione si giustifica con la natura della condotta, che richiede partecipazione attiva alla formazione delle scritture o alla denuncia dei crediti, attività estranee alle funzioni di vigilanza dei sindaci. Resta possibile il concorso ex art. 110 c.p.

Quando si consuma il reato di denuncia di crediti inesistenti?

Il reato si consuma con la presentazione della domanda di ammissione al passivo ex art. 201 CCII o con l’utilizzazione di scritture alterate nella procedura, indipendentemente dall’esito favorevole o dall’effettivo riparto al creditore fittizio.

Che tipo di elemento soggettivo richiede il reato di denuncia di crediti inesistenti ex art. 332 CCII?

Il reato è a dolo specifico: occorre la finalità di frodare i creditori, intesa come volontà di sottrarre risorse alla massa o di alterare le percentuali di riparto. La frode non deve necessariamente realizzarsi nel concreto.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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